Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16370 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16370 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARATTA EMANUELE nato il 10/01/1977 a ORVIETO

avverso il decreto del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetsuntite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 18/01/2018

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RITENUTI:M FATTO
1. La Corte di appello di Perugia, con decreto del 05/10/16, in
riforma del decreto di rigetto del Tribunale di Terni, impugnato dal
Procuratore della Repubblica di Terni, ha disposto nei confronti di Baratta
Emanuele la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

di un anno.
2.Baratta Emanuele propone, personalmente, ricorso per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione lamenta violazione di legge e,
in particolare, si duole di una motivazione del provvedimento impugnato
meramente apparente in relazione al giudizio di pericolosità sociale
attuale legittimante l’applicazione della misura di prevenzione personale e
alla durata della misura applicata. Censura la Corte di appello per avere
affermato la pericolosità attuale del Baratta in modo apodittico con
riferimento a) a fatti degni di rilevanza penale antecedenti all’aprile 2015
e, quindi, a pregresse manifestazioni di pericolosità, non attuali al
momento dell’applicazione della misura, b) a rapporti di frequentazione
con soggetti tutti residenti nel comune di Attigliano e quindi con una
“piccola realtà paesana”, composta da persone per la maggior parte
gravate da misure di prevenzione, e comunque c) a procedimenti penali
pendenti, ritenuti indicativi della dedizione di Baratta Emanuele all’attività
criminosa, in assenza di accertamenti di responsabilità irrevocabili e di un
approfondimento della sua proclività a delinquere.
2.2. Col secondo motivo di ricorso Baratta denuncia erronea
applicazione del decreto legislativo n. 159 del 2011. Rileva di non
rientrare in alcuna delle tre fattispecie previste da detto decreto.
Sottolinea, invero, come non viva di proventi di attività delittuosa, ma dei
proventi di un risarcimento assicurativo (dell’importo di 95.000,00 euro)
ricevuto per il decesso del fratello in seguito ad evento infortunistico
stradale.
Il ricorrente chiede, per tali motivi, l’annullamento dell’impugnato
decreto.

CONSECERATOIN

1. Il ricorso è inammissibile.

1

sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Attigliano, per la durata

2.

Va, invero, premesso che l’assetto normativo in tema di

sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di
misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al
profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha
di recente dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile
2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata sul tema – dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per
cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non
ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della
illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di
legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs.
n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è
sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione,
nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo
del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice
(tra le altre, Sez. I 26.2.2009, Rv. 242887).
3. Nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e – ancor
prima, l’esame del provvedimento impugnato – non evidenziano profili di
vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo
rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell’iter
dimostrativo dell’attuale pericolosità sociale di Baratta Emanuele.
Inammissibile è, quindi, il primo motivo di impugnazione, in quanto
manifestamente infondato.
Invero, il Giudice di secondo grado, che ha riformato il
provvedimento con cui in primo grado era stata respinta la proposta di
applicazione della misura di prevenzione, ha analiticamente esaminato le
condotte tenute nel tempo dal proposto in pregiudizio della sicurezza e
della tranquillità pubblica, così rinvenendo gli elementi sintomatici di una
pericolosità idonea a giustificare l’irrogazione della misura (dopo l’avviso
orale del 2012 e a tutto il 2015 : reiterato stato di manifesta ubriachezza,
condotte violente nei confronti del fratello e degli avventori di un bar,
danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale, porto d’arma; a detti reati
il decreto impugnato aggiunge la valutazione a) della condotta di vita
dissoluta da nullafacente, da frequentatore di locali pubblici anche

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luglio 2014.

notturni nei quali non esitava a provocare clamore, b) dell’abituale
frequentazione di pregiudicati, c) della ritrosia a rispettare le regole del
vivere civile, anche quando impartitegli espressamente con avviso orale
del Questore). Il giudizio espresso non è in alcun modo generico, né
apodittiche sono le affermazioni, come lamentato nel ricorso.
La stessa Corte ha, poi, motivato il carattere dell’attualità con
l’elencazione cronologica delle condotte antisociali che, lungi dall’essere

d’arma),ossia immediatamente prima dell’instaurazione del procedimento
di primo grado (la proposta della Procura della Repubblica di Terni è del 1
luglio 2015 e il decreto del Tribunale è del 23 ottobre 2015). Il concetto
di attualità – come evidenziato dal Procuratore generale presso questa
Corte nella sua dettagliata requisitoria, di cui si ripercorrono in questa
sede i passaggi – va, nel caso in esame, rapportato al momento della
decisione di primo grado, anche considerata la natura di impugnazione
dell’appello, ed è quindi ricollegato all’ intensità dei sintomi di deviazione
riscontrati ed alla loro prossimità temporale rispetto al momento della
decisione.
Priva di pregio è, poi, l’ affermazione contenuta nel ricorso, secondo
cui la pericolosità può essere dedotta esclusivamente da fatti consacrati
in sentenze definitive, quando, invece, vige il principio dell’autonomia del
giudizio di prevenzione rispetto a quello penale ed alla valutazione di
elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora
conclusi, che danno conto della permanenza di dati sintomatici della
pericolosità sino ad epoca prossima alla proposta. Invero, di recente in
un caso relativo alla dedizione sistematica e professionale ad attività
usuraria, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato “la piena
autonomia dei due tipi di procedimenti anche sul fronte degli strumenti
probatori e, nei casi in cui in sede penale non sia intervenuto verdetto di
colpevolezza già irrevocabile, l’ ampia libertà del giudice della
prevenzione nell’apprezzamento degli elementi probatori tratti da
procedimenti penali in corso, apprezzamento svincolato dal rispetto
obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in
tema di prova indiziaria e di prova dichiarativa, con gli unici vincoli di non
fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle ragioni per le quali da
quegli elementi si traggono i presupposti applicativi della misura imposta”
(si veda Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, Rv. 267058, secondo cui in
tema di procedimento di prevenzione, le particolari finalità dello stesso e

3

remote, come sostenuto nel ricorso, giungono fino all’aprile 2015 (porto

la sua disciplina positiva, comportano che non può estendersi in via
generalizzata alle indagini del P.M. e della polizia giudiziaria, finalizzate
alla formulazione della proposta, la stessa regolamentazione e gli stessi
limiti previsti per le indagini preliminari nel processo penale, con la
conseguenza che al titolare della proposta di prevenzione è conferita
ampia autonomia e libertà di forma nella raccolta dei dati informativi,
compresa la facoltà di escutere fonti dichiarative, con l’unico limite del

illegali di cui all’art.191 cod. proc. pen.).
Infine, anche sotto il profilo della durata della misura applicata il
decreto impugnato non è stato emesso in violazione di legge, considerato
che la Corte territoriale si è attenuta al minimo previsto dall’ art. 8 d. Igs.
159/2011, al di sotto del quale non sarebbe potuta andare.
Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è anche il
secondo motivo di impugnazione.
Invero, la Corte territoriale ha esplicitamente inquadrato il ricorrente
nella categoria di cui all’art. 1 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011, ossia tra
coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono la
sicurezza e la tranquillità pubblica e non gli si attribuisce di vivere con
proventi di attività delittuose. Pertanto, a nulla rileva che lo stesso viva
anche dei proventi derivanti da un assegno risarcitorio ottenuto per la
morte del fratello in un sinistro stradale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
determinare in euro duemila, alla luce dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di prove

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