Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1637 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1637 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAZITA DOMENICO N. IL 28/04/1964
avverso la sentenza n. 1184/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/12/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 05/11/2011 appellata, tra gli altri, da Domenico Carazita, imputato del reato di cui all’art. 2,
comma 1 bis, L. 638/1983 [come contestato in atti, in relazione alle retribuzioni
corrisposte nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2005] e condannato alla pena di
mesi uno e gg. 10 di reclusione ed C 200,00 di multa con sostituzione della pena
il beneficio della sospensione condizionale della pena; confermava nel resto.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
prescrizione del reato
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. Il versamento tardivo delle
trattenute previdenziali ed assistenziali, non estingue il reato, come argomentato
dalla Corte Territoriale (vedi sentenza 2° grado pag. 3).
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione dei reati contestati, maturata nel periodo compreso tra
il 16/02/2013 ed il 16/04/2013, epoca successiva alla sentenza impugnata
emessa il 17/12/2012.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Domenico
Carazita con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.030,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore (lena Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
idente
detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria di C 1.520,00 – concedeva