Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1637 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1637 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pianese Francesco nato a Gallarate il 17/5/1980
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in data
8/5/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pianese Francesco ricorre avverso la sentenza, in data 8/5/2012, del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con la
quale, gli è stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
proc. pen., di anni tre e mesi due di reclusione ed C 1.600,00 di multa per i
reati di cui ai capi g) 56, 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.; h) 110, 628

1

Data Udienza: 12/12/2012

commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. i) 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. n) 110,
628 commi 1 e 3 n.1 cod. pen. o) 61 n. 2, 110, 648 bis cod. pen., p) 110,
628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. q) 61 n. 2, 110, 648 bis cod. pen. r) 110,
628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. s) 61 n. 2 4 commi 2 e 3 legge 110/1975,
e, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge in relazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo evidenziarsi
che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena
illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Difatti la richiesta di
applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte
integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato
con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non
è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena o la concessione di benefici come la
sospensione condizionale della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3 n.
18735 del

27/3/2001, Ciliberti, Rv. 219852). Uniformandosi

all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

3. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

alla commisurazione della pena.

spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle
ammende.

12 dicembre 2012
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