Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16368 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16368 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI PIERCARLO nato il 20/04/1973 a ROMA

avverso l’ordinanza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal ConsiglimGAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’ istanza di dissequestro
avanzata dalla difesa di Rossi Piercarlo per decorrenza del termine
massimo del procedimento di prevenzione previsto dall’ art. 24 d. Igs. n.
159 del 2011. Detto Giudice, parte dal disposto dell’articolo in ultimo

sequestro emesso in sede preventiva nel caso di mancato deposito del
decreto di confisca nel termine di un anno e sei mesi, prorogabile per
periodi di sei mesi non più di due volte, dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Ed evidenzia
come nel caso in esame tale termine non sia scaduto, essendovi stata
detta immissione in possesso il 21 maggio 2015 ed essendo stato
prorogato il termine per due volte, fino alla data del 21 novembre 2017.
2. Rossi Piercarlo propone, tramite il proprio difensore, ricorso per
cassazione, deducendo violazione degli artt. 24 d. Igs. 159/2011, 111,
comma 2 Cost. e 6 Cedu e abnormità del provvedimento anche per
denegata giustizia (sub 1 e 2), e invocando la cassazione senza rinvio del
provvedimento, con conseguente restituzione immediata dei beni oggetto
di sequestro (sub 3); infine, violazione degli artt. 666, 667 comma 4 e
676, comma 1 cod. proc. pen. (sub 4).
Quanto a quest’ultimo profilo, la difesa chiede che, ove non si
ritenesse integrata la fattispecie dell’atto abnorme, il provvedimento
venga annullato per essere stato violato il principio del contraddittorio; in
particolare, per essere stato il provvedimento di rigetto di richiesta
presentata nelle forme dell’incidente di esecuzione emesso in assenza di
preventiva fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nelle forme
di legge.
Quanto agli ulteriori profili, il difensore si duole che il decreto di
sequestro preventivo, pur avendo perso efficacia il 15 maggio 2017
(essendovi stata l’immissione in possesso il 15 maggio 2015 e non
essendo intervenuta per la data summenzionata la seconda proroga
prevista dall’ art. 24 del suddetto decreto), sia stato ritenuto efficace dal
Tribunale

a quo.

E ciò sul presupposto di una seconda proroga

intervenuta il 19 maggio 2017, e quindi tardivamente, subito dopo la
presentazione della richiesta di declaratoria di inefficacia del sequestro.
Con la conseguenza che l’atto del Tribunale di Roma, qualificato come
proroga del termine di durata massima della misura di prevenzione
1

menzionato, che prevede la perdita di efficacia del provvedimento di

patrimoniale, di fatto respinge l’istanza di declaratoria di inefficacia e di
restituzione dei beni depositata pochi minuti prima e produce gli effetti di
un nuovo – non consentito, proprio per la preclusione rappresentata dalla
scadenza del suddetto termine – sequestro di prevenzione, intervenuto in
carenza di potere, in quanto non preceduto da alcuna proposta, ed
emesso fuori udienza; tale, quindi, da integrare gli estremi dell’atto
abnorme.

proroga tardiva ricorso per cassazione e di avere proposto nella stessa
data opposizione in sede esecutiva contro il medesimo provvedimento,
equivalente ad un rigetto di istanza di dissequestro, oltre ad una nuova
richiesta di restituzione immediata di quanto in sequestro (beni e somme
provento di vendita di beni già sequestrati). Si duole che, il giorno dopo,
lo stesso Tribunale abbia depositato, senza fissare udienza in
contraddittorio, ordinanza di rigetto di quella che veniva definita istanza
di restituzione. Ordinanza, che è oggetto della presente impugnazione.
Il difensore, anche con riguardo a detta ordinanza, rileva i medesimi
profili di abnormità già sottolineati per la precedente ed ulteriori profili di
abnormità. Evidenzia, invero, come tale provvedimento sia l’ultimo di una
serie di provvedimenti elusivi del diritto alla difesa e alla durata
ragionevole del iirocesso di cui all’ art. 111, comma 2, Cost., con
conseguente abnormità per denegata giustizia. E come l’abnormità di tale
provvedimento sia evincibile anche dalla singolarità e dalla stranezza del
suo contenuto, che postula una soluzione di continuità tra l’apprensione
materiale dei beni, avvenuta tra il 15 ed il 19 maggio 2015, e
l’immissione nel possesso degli stessi, avvenuta il 21 maggio dello stesso
anno, collocando fra i due momenti la convalida del sequestro, quindi a
esecuzione del sequestro non ancora avvenuta o non ancora completata.
La difesa si duole, infine, che il proposto subisca da due anni un
sequestro di beni, dal valore complessivo di circa dieci milioni di euro,
ereditati dal padre e da quest’ultimo legittimamente acquistati.
Il difensore chiede, per tali motivi, l’annullamento dell’impugnata
ordinanza.
3. Con successiva memoria difensiva si allega il verbale di
immissione in possesso richiamato dall’ordinanza impugnata e si
evidenzia come dallo stesso emerga unicamente l’ attestazione di “una
ideale…. dilatazione temporale sussistente tra i beni sottratti al possesso
del proposto e la relativa immissione in custodia dell’amministratore

2

La difesa rileva di avere depositato il 30 maggio 2017 avverso detta

giudiziario nominato”, tale, quindi, da non giustificare uno slittamento del
termine di efficacia del provvedimento di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come, invero, evidenziato dalla difesa nel ricorso, il ricorrente

E pertanto, a prescindere dalla questione dell’autonoma
impugnabilità di un provvedimento di tal tipo (si veda Sez. 6, n. 42707
del 23/10/2008 – dep. 14/11/2008, De Rito e altri, Rv. 241879, secondo
cui in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di
indagini complesse, ai sensi dell’art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575
del 1965, non è consentita l’autonoma e immediata impugnazione del
relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività
delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del
provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase
procedimentale, connotata da incisive decadenze), in pendenza del
ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, fondatamente
individuato dalla difesa come sostanziale rigetto della declaratoria di
inefficacia e, quindi, della restituzione dei beni, non poteva essere
reiterata la richiesta di restituzione, come, invece, è stato fatto. Né
tantomeno poteva proporsi un ricorso per cassazione sulla medesima
questione dell’efficacia del sequestro, quando il potere di impugnazione
sul punto già era stato consumato. Invero, le argomentazioni del
Tribunale sul dies a quo per calcolare il periodo di efficacia del sequestro,
come correttamente sottolineato dal P.g. presso questa Corte nella sua
scrupolosa requisitoria scritta,costituiscono incensurabile argomentazione
ad abundantiam

in questa sede, essendo la

ratio decidendi

del

provvedimento impugnato incentrata sulla proroga del termine
precedentemente intervenuta, per la quale già risulta proposta
impugnazione. Con la conseguenza che la nuova impugnazione deve
ritenersi inammissibile.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in
euro duemila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000.

3

risulta già avere impugnato il provvedimento di proroga del sequestro.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

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