Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16366 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16366 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TURCATO MARIKA nato il 20/11/1992 a MANTOVA

avverso il provvedimento del 28/01/2016 del TRIBUNALE di MANTOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del Tribunale di Mantova in composizione

monocratica in data 28/01/2016, Turcato Marika era dichiarata
responsabile del reato di cui all’art. 651 cod. pen. e pertanto era
condannata alla pena di giorni venti di arresto. Detta sentenza diveniva

2. Avverso detta sentenza Turcato Marika ha proposto, tramite il
proprio difensore, istanza per essere restituita nel termine per
impugnarla, che correttamente è stata qualificata come istanza di
rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen., in ragione della
trattazione del processo sotto la vigenza della legge n. 67 del 2014. In
essa la difesa deduce che l’ imputata all’epoca dello svolgimento del
processo, rimasta assente per tutta la durata dello stesso, era incapace di
avere cognizione dello stesso e di potere assumere le attività necessarie
alla sua difesa, in ragione del grave stato di disagio dovuto agli accertati
scompensi psicotici, che la portavano ad essere seguita dal 2013 dal
Dipartimento di salute mentale e ad ivi essere ricoverata dal maggio
2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rescissione è inammissibile.
Invero, il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall’art.
625 ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria
ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia
depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata
posta in esecuzione (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 – dep.
03/09/2014, Burba, Rv. 259990).
Orbene nel caso di specie la richiesta è stata presentata presso la
cancelleria della Corte di appello di Brescia e non presso la cancelleria del
Tribunale di Mantova che emetteva la sentenza oggetto di impugnazione.

2. All’inammissibilità della richiesta consegue in base alla generale
previsione dell’art. 592 cod. proc. pen. – attesa la natura di mezzo
straordinario di impugnazione della richiesta – la condanna della Turcato
al pagamento delle spese processuali.

irrevocabile il 20/02/2016.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la richiedente al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

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