Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16365 del 07/02/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16365 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Data Udienza: 07/02/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 22/01/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata !d

TRIBUNALE di PARMA, in data 10/01/2011, nei confronti di A.A.
in relazione al reato di cui all’ art. 317

Tu. okPropone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di legge per mancato adeguamento alle
indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla VI sezione della
Corte di cassazione che invitava ad una ridefinizione complessiva del trattamento sanzionatorio e
ad una rivalutazione dei parametri che governano la concessione delle generiche. Ebbene la Corte
territoriale, nel rispetto delle indicazioni della Corte di legittimità / valutava le allegazioni poste

documenti che attestavano la riammissione in servizio, ritenendo che dalle stesse non emergessero
elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti. La decisione risulta coerente,
peraltro, anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità,

proposte a sostegno della concessione dell’invocato beneficio sanzionatorio e, segnatamente i

che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/02/2017
Il Consigliere Estensore

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