Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16364 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16364 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARZO MAURIZIO nato il 16/04/1973 a LECCE

avverso l’ordinanza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG

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‘‘….Q.Ye–P_.. )-(4.< P. Go"( ì -4,tk A-LA ; ) „G.A. (-t_ 1--e_ Data Udienza: 14/12/2017 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 gennaio 2017 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Marzo Maurizio. 1.1 Giova premettere che : - Marzo Maurizio, in fatto, ha ottenuto parziale riconoscimento di sussistenza della continuazione (tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili) con ordinanza emessa in sede esecutiva il 4 aprile 2014 ; criminoso, per tali episodi, era sta75 esclusa in cognizione; - per detta parte denegata, Marzo Maurizio ha proposto ricorso per cassazione, deciso con sentenza numero 35845 del 18 giugno 2015. 1.2 Con tale decisione, questa Corte ha respinto il ricorso allora proposto. La doglianza del Marzo, allora esaminata, si basava sul «confronto» tra la propria posizione (di aspirante al riconoscimento della continuazione per tutti i fatti oggetto di giudizio) e quella di un coimputato, tal Cagnazzo °ronzo, separatamente giudicato in cognizione. In effetti, nei confronti del coimputato, nel separato giudizio, la continuazione era stata riconosciuta tra tutti gli episodilevanti, compresi quelli respinti per il Marzo. Ciò posto, questa Corte di legittimità affermava che non vi erano profili di doglianza accoglibili, atteso che il diniego era frutto di una valutazione espressa in cognizione (e non contrastata con ricorso per cassazione in quella sede esperibile) e, quanto alla posizione del coimputato, non era stata dimostrata l'assoluta identità di posizione nè potevano venire in rilievo dubbi di legittimità costituzionale, eventualmente da sottoporsi al giudice della revisione. 2. La Corte di Appello di Potenza, investita della domanda di revisione del Marzo successiva alla decisione di questa Corte sull'incidente di esecuzione - della sentenza che, in cognizione, aveva negato la sussistenza della continuazione ( per preteso contrasto con la decisione emessa nei confronti del coimputato), ha da un lato affermato la inammissibilità dell'istanza, posto che con la revisione non è dato far valere ipotesi di mera riduzione della sanzione, dall'altro ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale introdotta. Non sarebbe, in particolare, proponibile il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina vigente in tema di revisione - lì dove si limita la proiezione finalistica dell'istituto al risultato del proscioglimento-, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, ed in quanto tale dotato, quanto a caratteristiche normative, di una ineliminabile componente di discrezionalità legislativa. 2 - la ragione del parziale diniego è rappresentata dal fatto che la medesimezza del disegno 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - con successiva memoria integrativa, Marzo Maurizio, a mezzo del difensore. 3.1 Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, in particolare, afferma che l'introduzione della domanda era tesa a provocare il «contenitore» dell'incidente di legittimità costituzionale, risultando pacifica la impossibilità di procedere a revisione per questioni di entità del trattamento sanzionatorio. Ciò posto, ci si duole, essenzialmente, della mancata apertura di tale incidente, non potendosi condividere l'idea di una marcata 'eccezionalità' dell'istituto della anche per contrasto di giudicati in punto di entità della sanzione. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1 Nessun dubbio può esserci sulla ricognizione della disciplina vigente in tema di revisione, data l'espressa previsione di cui all'art. 631 cod.proc.pen. . Questa Corte di legittimità ha di recente ribadito che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. I n. 20470/2015) proprio in ragione del chiaro limite finalistico della revisione (il proscioglimento) contenuto in tale disposizione di legge. Nè la situazione può dirsi mutata in rapporto alla introduzione - a seguito di Corte Cost. n.113 del 2011 - della ipotesi di revisione cd. europea, posto che in tal caso la diversa configurazione (solo per via di sentenza additiva) dell'istituto, che apre ad ipotesi di rifacimento del giudizio ad esito variabile, è strettamente correlata alla necessità di realizzare l'adeguamento del sistema interno ai contenuti di una decisione emessa dalla Corte di Strasburgo (v. art. 46 Conv. Edu ) che abbia accertato una violazione, durante il giudizio interno, di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Europea. Non vi è stata, peraltro, alcuna formalizzazione legislativa di tale istituto, ma è del tutto evidente che la particolare matrice di «sequenza giurisdizionale» cui lo stesso si ispira (in virtù del rapporto tra giudizio interno e procedura di accertamento svolta in sede sovranazionale) esclude che alcune sue caratteristiche possano essere esportate nel modello ordinario di revisione 'formalizzata'. 4.2 Sul fronte «orizzontale» del diritto interno, la norma di cui all'art. 631 cod.proc.pen. è pertanto norma di 'sbarramento', che mira a riconoscere la possibile 'nullificazione' del giudicato di condanna solo in riferimento a situazioni che possano condurre ad un esito liberatorio dall'accusa e non già a semplici riduzioni del carico sanzionatorio. In ciò è dato riconoscere, come si è ritenuto in sede di merito, una volontà legislativa di protezione del 3 revisione. Il rimedio all'eventuale errore giudiziario deve, in tesi, essere reso disponibile giudicato, che cede il passo solo lì dove le particolari situazioni tipizzate nella previsione dell'art.630 lascino intravedere una possibilità di proscioglimento. 4.3 Ciò posto, la richiesta di attivazione di un incidente di legittimità costituzionale teso alla «incrinatura» di detto limite (aspetto da ritenersi - in astratto - non esorbitante dalla sfera di controllo di costituzionalità) è, nel caso in esame, priva di dimostrazione della concreta rilevanza (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 legge n.87 del 1953). A ben vedere, il ricorrente si limita a ribadire che in separato giudizio un coimputato ha visto unificate in continuazione le medesime condotte a lui addebitate. giudizio di revisione (anche volendo accedersi alla tesi della non manifesta infondatezza, in diritto, del dubbio proposto) atteso che ci si muove - in tale raffronto - su un piano esclusivamente valutativo (nei due separati giudizi), rivolto non già ad una caratteristica obiettiva del «fatto» oggetto di giudizio, quanto ad una condizione soggettiva (l'avvenuta progettazione unitaria di più violazioni), il che esclude in radice la possibile attivazione della 'stringa normativa' della inconciliabilità dì cui all'art. 630 co.1 lett. a cod.proc.pen. . In altre parole, quand'anche si volesse provare a liberare - in chiave di controllo di legittimità costituzionale - la revisione (non europea) dal limite finalistico del proscioglimento, è evidente che ciò potrebbe accadere solo in una condizione procedimentale di «raffronto tra giudicati» o «raffronto tra contenuti del giudicato ed emergenze fattuali successive» di chiara riconducibilità alle ipotesi tassative di cui all'art. 630 cod.proc.pen., pena l'assenza di rilevanza nel caso concreto. Da tale constatazione deriva il rigetto del ricorso, con condanna - ex lege -del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2017 Tuttavia tale prospettazione non contiene, in realtà, alcuno spunto utile a promuovere un

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