Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16362 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16362 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KRVAVAC ZDRAVKO nato il 17/01/1965 a PIIEVLJA( SERBIA)

avverso l’ordinanza del 19/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 9 giugno 2016 il Magistrato di Sorveglianza di
Alessandria ha dichiarato inammissibile la domanda di Krvavac Zdravko in tema di rimedi
da detenzione non conforme al divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 35 ter
ord.pen., in riferimento a quanto previsto dall’art. 3 Conv. Edu ).
La decisione risulta motivata – in diritto – con riferimento alla ‘inattualità’ del pregiudizio

1.1. Investito dall’atto di reclamo, il Tribunale di Soveglianza di Torino, con decisione del
19 ottobre 2016, dichiarava inammissibile la impugnazione.
La ragione della inammissibilità viene individuata nel fatto che essendo stata – la prima
decisione – emessa ai sensi dell’art. 666 co.2 cod.proc.pen. l’unico rimedio esperibile è il
ricorso per cassazione.
L’atto, peraltro, non viene qualificato come ricorso per cassazione (art. 568 co.5
cod.proc.pen.) in virtù del fatto che la parte – secondo il Tribunale – aveva effettivamente
intenso proporre il reclamo al Tribunale e non il ricorso.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale

sottoscrizione – Krvavac Zdravko.
Il ricorrente ripercorre le ragioni che – in fatto e in diritto – erano state poste a
fondamento della domanda. Si rappresenta, in particolare, l’erroneità della prima
decisione di inammissibilità emessa dal Magistrato di Sorveglianza.

3. Entrambe le decisioni di merito sono da ritenersi viziate in diritto.
3.1 Lo è, pacificamente, la prima – quella emessa dal Magistrato di Sorveglianza – posto
che la tesi sostenuta in tale pronunzia è smentita dai numerosi e reiterati arresti di
questa Corte di legittimità, che sin dal 2015 ( sent. n. 43722 del 11.6.2015, ric. Salíerno
e successive conformi) ha affermato che sono ‘risarcibili’ ai sensi dell’art. 35 ter ord.pen.
le lesioni del diritto al trattamento conforme ai parametri derivanti dall’art. 3 Conv. Edu
(dunque al trattamento nè inumano nè degradante) anche se la condotta produttrice
della lesione non è più in atto al momento della domanda (come nel caso in esame).
Su tale aspetto, ormai ampiamente consolidato, appare del tutto inutile soffermarsi.
3.2 Lo è, inoltre, la seconda, qui impugnata.
A fronte di una palese ingiustizia del primo provvedimento emesso

de plano,

esclusivamente ricorribile per cassazione, il Tribunale di Sorveglianza non ritiene
applicabile la generale previsione di cui all’art. 568 co.5 cod.proc.pen., secondo cui
l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla
parte che l’ha proposta.
2

prospettato dall’istante, rispetto al momento della domanda.

Tale approdo , ossia la mancata conversione, è erroneo in diritto.
La ratio della disposizione è quella di evitare, infatti, la declaratoria di inammissibilità di
una impugnazione (con il relativo effetto di stabilità della prima decisione) in riferimento
all’avvenuto utilizzo di uno strumento formale ‘difforme’ (qui il reclamo) da quello
previsto dalla legge (qui il ricorso), lì dove l’atto contenga un profilo di doglianza
valutabile, ove venga correttamente nominato, in diritto, il mezzo di impugnazione.
Il giudice cui è rivolta l’impugnazione ‘erroneamente rubricata’ non deve, pertanto,
valutare i profili di fondatezza o meno della doglianza esposta ma limitarsi ad una

Spetterà, a questo punto, al giudice della impugnazione, così come ‘riqualificata’, il
potere di valutarne l’ammissibilità in riferimento alle regole tipiche del mezzo di cui si
discute (nel caso di specie, ricorso per cassazione).
In altre parole la riqualificazione è attività preliminare alla delibazione dell’impugnazione,
(v. S.U., n. 30326/2002; nonchè S.U., n. 7902/1995), posta in essere a fini di tutela dei
diritti del soggetto impugnante, sicchè solo in ipotesi di apprezzamento di una
‘particolare’ volontà della parte di esperire proprio ‘quel’ mezzo di impugnazione – in
realtà non consentito – può evitarsi la riqualificazione.
Nel caso in esame il Tribunale non chiarisce le ragioni per cui ha ritenuto che la parte
abbia voluto, al di là dell’ovvio errore di indicazione del mezzo e della

autorità

destinataria (altrimenti nessuna questione si porrebbe) esperire ‘proprio’ il reclamo,
sussistendo piuttosto una chiara volontà di contestare in diritto il contenuto della prima
decisione.
3.3 Va pertanto, ora per allora, riqualificato – previo annullamento del provvedimento
impugnato – l’originario reclamo in ricorso.
Tale ricorso va accolto, per le ragioni esposte in premessa, con annullamento della prima
decisione e rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, essendo
mancata la valutazione di merito ed in contraddittorio sulla originaria istanza.
In sede di rinvio, il Magistrato di Sorveglianza risulta vincolato, ferma restando la libera
valutazione dei fatti, al principio di diritto esposto in parte motiva al punto 3.1 .

3

qualificazione formale dell’atto, nel ‘diverso’ mezzo di impugnazione previsto dalla legge.

P.Q.M.
Qualificato l’originario redamo come ricorso per cassazione, annulla il provvedimento
emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria il 9/6/2016 nonchè l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino il 19/10/2016 e rinvia per nuovo esame al

Così deciso il 14 dicembre 2017

Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.

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