Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16361 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16361 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELEZI SHPETIM nato il 20/07/1980

avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG

oz ., e L4 ..-& l’e–•~

ru

(.4-1-11′..£4 AA-k

1( N cur-oLo , czA-t.

■ ) }■’ 1-,-; Le_ i ,,‘ ..e_ )-C(‘ c_c7cl. ,9

I

/

Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2016 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze ha respinto il reclamo in tema di rimedi da detenzione non conforme al divieto di
trattamenti inumani o degradanti (art. 35 ter ord.pen. in riferimento a quanto previsto
dall’art. 3 Conv. Edu ) proposto da Elezi Shpetim.
1.1 Per quanto in questa sede interessa rilevare, il Tribunale :
– si pronunzia essenzialmente sul profilo dello spazio vitale minimo in cella collettiva, in

– afferma la necessità, sulla base degli ultimi arresti Corte Edu, di realizzare, sul tema,
una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, con possibile riequilibrio di
una offerta trattamentale inadeguata (quanto all’entità della superficie calpestabile in
camera detentiva) attraverso ;
– quanto ai criteri di computo, afferma la necessità di sottrarre dalla superficie
complessiva della cella (divisa per il numero degli occupanti) il solo ingombro degli
armadietti.
Ciò posto, si afferma che il conteggio dello spazio vitale risulta, con tali parametri,
regolare. Si compie riferimento, altresì, alla possibilità di trascorrere fuori dalla cella
parte della giornata per corsi o attività.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale

sottoscrizione – Elezi Shpetim. Nel ricorso si rappresentano alcune condizioni che, in tesi,
non consentono di ritenere ‘regolare’ – in riferimento ai contenuti dell’art. 3 Conv. Edu – il
computo dello spazio minimo. Tra queste, si indica la presenza di un letto a castello, con
riduzione dello spazio individuale ad una quota inferiore ai tre metri quadrati.

3. Il ricorso, quanto al punto della individuazione dei criteri di computo da utilizzare per
la determinazione dello spazio vitale minimo in cella collettiva, è fondato e va accolto.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, non fa menzione del letto a castello e non
indica se l’ingombro di tale particolare arredo (di certo necessario ma tendenzialmente
inamovibile) è stato o meno scomputato nel calcolo della superficie disponibile.
L’omissione è rilevante, posto che nella decisione si finisce con il far riferimento – come
oggetti il cui ingombro è sottratto al calcolo – ad i soli armadietti; dunque è da ritenersi
che la superficie del letto a castello non sia stata scomputata, ma inglobata nel calcolo.
Ciò esclude la censura di genericità della doglianza (pur se la stessa è formulata,
ovviamente, in modo semplice) e determina la fondatezza del ricorso, per le ragioni che
seguono.
2

relazione ai periodi di detenzione trascorsi in Firenze e Prato;

3.1 Questa Corte di legittimità, in numerosi ed univoci arresti, ha chiarito che la
particolare tecnica di formulazione della disposizione di cui all’art. 35 ter ord.pen. (nella
parte in cui al fine di apprezzare come sussistente la violazione dei diritti fondamentali
del detenuto si compie riferimento a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

come

interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo) comporta la necessità di identificare
gli stessi parametri «legali» attraverso una operazione interpretativa alquanto complessa.
Si tratta, peraltro, di una operazione preliminare rispetto alla parte motiva – in senso

del precetto, non già alla sua applicazione nel caso concreto.
3.2 Da un lato, infatti, rileva il testo dell’art. 3 Conv. Edu , ove si afferma che nessuno
può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il divieto
è assoluto, sia per espressa previsione contenuta nella Convenzione – art. 15.2 – sia per
costante giurisprudenza convenzionale e quindi non ammette alcuna possibilità di deroga,
in questo assumendo un significato non dissimile dalla formulazione, altrettanto chiara, di
cui all’art. 27 comma 3 Cost., ai sensi della quale le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità, esigenze imprescindibile per poter tendere alla
rieducazione del condannato.
3.3 Dall’altro, in assenza di una disciplina primaria di dettaglio ‘soddisfacente’ – circa la
traduzione concreta delle modalità con cui l’esecuzione della pena può dirsi realmente
ispirata al senso di umanità ed alle finalità rieducative e non trasmodi, fermo restando il
minimo di sofferenza correlato alla privazione di libertà, in trattamento inumano o
degradante (si veda ad es. la estrema genericità dei contenuti dell’art. 6 ord. pen.) – il
legislatore del 2013 ha ritenuto necessaria una operazione di

etero integrazione

giurisprudenziale del precetto, nel senso che l’esame dei precedenti della Corte Edu
(valorizzata come primo, seppur non unico, interprete della Convenzione) non svolge – in
realtà – l’ordinaria finalità di orientamento sul modus interpretativo della disposizione, ma
ne riempie i contenuti precettivi di fondo, assumendo in tal modo natura paranormativa
con efficacia, seppur mediata, erga omnes.
3.4 La complessità e novità di siffatta scelta, tesa a rompere il monopolio legislativo sulla
selezione in via generale e astratta delle modalità concrete della tutela spettante ai
soggetti privati di libertà, affidando l’integrazione del precetto a linee giurisprudenziali
ontologicamente mutevoli (la Corte Edu giudica sempre su casi concreti di potenziale
danno derivante dalla dedotta violazione della Convenzione e le sue decisioni, come è
normale che sia, sono pesantemente influenzate dalla realtà di volta in volta esaminata,
con minore attitudine – rispetto alla tradizione giurisprudenziale

solo italiana- alla

fissazione di principi di diritto formalizzati) ha determinato, nelle prime applicazioni del
nuovo istituto, la necessità di un fisiologico intervento di questa Corte di legittimità teso

3

proprio – del provvedimento, posto che afferisce alla ricostruzione dei contorni effettivi

ad ‘estrarre’ dalla sequenza di decisioni emesse dalla Corte Edu talune linee ricostruttive

sistematiche, al fine di comporre un quadro il più possibile razionale, riconoscibile ed
aderente alle direttive – in punto di adeguatezza del trattamento ed effettività della tutela
dei diritti delle persone reduse – che la stessa Corte Edu ha imposto all’Italia con la nota
decisione Torreggiani contro Italia sul tema del sovraffollamento.
4. Tutto ciò si premette – in chiave ormai storica – al fine di chiarire che lì dove in tale
opera di concretizzazione dialogante tra più interpreti ( Corte di Strasburgo, Corte di
Cassazione e giudici del merito) si sia affermato e consolidato un orientamento

collettiva, tale è – allo stato – da ritenersi l’orientamento che consente di realizzare quella

etero-integrazione del precetto descritta dal legislatore nella norma regolatrice, sìcchè le
deviazioni da tale «assetto» risultano ulteriormente sindacabili nella presente sede di
legittimità sub specie violazioni di legge (art. 35bis co.4bis) e non rifluiscono nel vizio di
motivazione, atteso che la motivazione in senso proprio è argomentazione sul fatto a fini
di apprezzamento delle sue caratteristiche in chiave di confonto con la fattispecie
astratta, mentre l’identificazione di un criterio rilevante per la qualificazione della
condotta quale trattamento inumano – o meno – riguarda profili in diritto.
4.1 Ciò posto, va ricordato che in detto contesto, questa Corte di legittimità, circa le
modalità di determinazione dello ‘spazio vitale minimo’ in cella collettiva, ha elaborato il
costante orientamento ( a partire da Sez. I n. 52819 del 9.9.2016, ric. Sciuto, rv 268231,
ai cui contenuti si opera rinvio) per cui ai fini della determinazione dello spazio individuale
minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto
affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o
degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai
servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a
castello, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Ciò perchè per spazio
vitale minimo va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto

ed idonea al movimento.
Tale assetto risulta ripreso in numerosi arresti successivi, sì da potersi ritenere
orientamento costante.
Di recente, con la decisione Sez. I n. 41211 del 26.5.2017, ric. Gobbi, rv 271087, si è
ritenuto di respingere una sollecitazione ad investire, sul tema, le Sezioni Unite di questa
Corte , e si è riaffermato che : dovendosi intendere la porzione di spazio individuale
minimo come superficie funzionale alla libertà di movimento del recluso, già di per sé
fortemente limitata dall’esperienza segregativa, non può essere considerata superficie
‘utile’ alla integrazione della quota di spazio minimo individuale, quella occupata da arredi
fissi che, seppur necessari, assolvono a finalità diverse rispetto a quella del movimento

4

interpretativo afferente le modalità di computo dello spazio vitale minimo in cella

del corpo nello spazio. Tale linea interpretativa, peraltro, non si pone in contrasto con i
criteri funzionali espressi dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso

Mursic/Croazia, posto che è la stessa decisione in parola a segnalare come l’esistenza di
tale superficie minima debba garantire lo spazio utile ad assicurare il movimento [

L’important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir
normalement dans la cellule (voir, par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 147-148,
et Vladimir Belyayev, précité, § 34)].
4.2 Il riferimento all’arresto Ananyev rafforza tale modalità di ricostruzione dei criteri di

che, al paragrafo 148, si affermava, in modo ancor più chiaro che «It follows that, in

deciding whether or not there has been a violation of Artide 3 on account of the lack of
persona! space, the Court has to have regard to the following three elements:
(a) each detainee must have an individua! sleeping piace in the celi;
(b) each detainee must dispose of at least three square metres of floor space; and
(c) the overall surface of the celi must be such as to allow the detainees to move freely
between the fumiture items.
The absence of any of the above elements creates in itself a strong presumption that the
conditions of detention amounted to degrading treatment and were in breach of Artide
3…».
Dunque la esistenza del letto individuale è, qui, data per presupposta (a fini di consentire
il riposo) e lo spazio dei tre metri quadri viene indicato come floor space , dunque ‘spazio
al suolo’ (o spazio calpestabile) con l’ulteriore precisazione per cui la superficie
complessiva della cella deve consentire al detenuto di muoversi liberamente tra gli
articoli di arredo.
In tal senso, l’arresto Mursic tende esclusivamente a imporre la necessità di un
«ulteriore» spazio separato e destinato ad altra finalità (il bagno) ma certo non consente
nè di includere nello spazio vitale la superficie occupata dal letto (già esclusa dal
richiamato arresto Ananyev ) 1 nè di ridiscutere il dato di fondo per cui la superficie
complessiva della cella non coincide con lo spazio destinato al movimento, posto che
vanno detratte le ‘frazioni’ di spazio ingombrate da ‘cose’ che servono ad altro e la cui
esistenza è peraltro indispensabile al fine di garantire la legalità del trattamento.
4.3 La nozione di spazio ‘calpestabile’, espressamente ripresa dalla Grande Camera della
Corte Edu anche in epoca posteriore all’arresto

Mursic c. Croazia

evoca pertanto

l’esistenza di una porzione di superficie utile che, al di là della esistenza di ‘quote di
ingombro’ su cui insistono elementi – come il letto, il bagno o gli armadi fissi – che
assolvono ad altre funzioni , consenta il movimento agevole tra gli arredi residui (con
quota minima, a tal fine, dei tre metri quadrati), fermo restando che lì dove tale quota
scenda al di sotto dei tre metri quadrati ciò non integra di per sè la violazione del

5

computo dello spazio minimo in chiave funzionale, atteso che è proprio in tale decisione

parametro convenzionale ma la strong presumption di trattamento contrario ai contenuti
dell’arte 3 Conv., a determinate condizioni bilanciabile. Da ultimo, così la Grande Camera
del 15 dicembre 2016 Khlaifia e altri c.ltalia al par. 166 : [ .. 166. La Corte ha
recentemente confermato che una superficie calpestabile di 3 m 2 per ogni detenuto
(comprensivi dello spazio occupato dai mobili, ma non di quello occupato dai sanitari) in
una cella collettiva deve rimanere la soglia minima pertinente ai fini della valutazione
delle condizioni di detenzione rispetto all’articolo 3 della Convenzione (Mursiè, sopra
citata, §§ 110 e 114). La Corte ha precisato altresì che uno spazio personale inferiore a 3

violazione di tale disposizione. La presunzione in questione può essere confutata in
particolare dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione, tali da

compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale; a questo proposito, la
Corte tiene conto di fattori come la durata e l’ampiezza della restrizione, il grado di
libertà di circolazione e l’offerta di attività all’esterno della cella, nonché del carattere
generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell’istituto in questione
(ibidem, §§ 122 138).. ].
4.4 Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato per violazione di legge, con le
precisazioni di cui sopra, circa le modalità di computo dello spazio vitale minimo in cella
collettiva, avendo adottato un criterio di computo diverso da quello sin qui descritto.
Resta salva, ovviamente – nei limiti delle indicazioni emerse dai contenuti delle citate
decisioni emesse dalla Corte Edu – la necessità, specie lì dove dal nuovo computo la
quota utile scenda al di sotto dei tre metri quadrati, di valutare – in sede di possibile
riequilibrio – la brevità della permanenza in tale condizione in una con l’adeguatezza
complessiva dell’offerta trattamentaie.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Firenze.

Così deciso il 14 dicembre 2017

m 2 in una cella collettiva fa sorgere una presunzione, forte ma non inconfutabile, di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA