Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16360 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16360 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORISCA GIOACCHINO nato il 01/09/1944 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sette le conclusioni del PG

‘ e c-0

ot.11

r.

.-eue

C-t.1 tIZ2373

Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 19 settembre 2016 la Corte di Appello di Palermo quale giudice della esecuzione – ha accolto l’istanza proposta da Morisca Gioacchino,
relativa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen. .
Giova precisare che l’istanza aveva ad oggetto i fatti giudicati in quattro distinte decisioni
(estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 7 di. n.152 del 1991 e partecipazione ad
associazione di stampo mafioso), alcuni dei quali già riuniti in continuazione interna.

Nella determinazione della pena, la Corte di Appello individua il reato più grave come
quello relativo ad una delle estorsioni giudicate con la sentenza Gup Palermo del 15
giugno 2012 e ne indica numericamente la pena in quella di anni quattordici di reclusione
ed euro 2.700,00 di multa. A seguito di ulteriori aumenti (indicati in modo complessivo
per le ‘sentenze’ GUP Palermo del 23 settembre 2009 e del 23 marzo 2011 ed in modo
analitico per la stessa sentenza del 2012) la pena complessiva risulta essere pari ad anni
ventisette di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, diminuita per il rito a quella di anni
diciotto di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Morisca Gioacchino.
Con il ricorso si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici e vizio di
motivazione.
Si rappresenta, in particolare, l’esistenza di un errore nella individuazione della pena
relativa alla violazione più grave, che non può essere quella indicata nei provvedimento,
atteso che : a) in realtà il giudice dell’esecuzione indica una pena che non compare nella
decisione del 15 giugno 2012, così come indicato nel provvedimento; b) la stessa
decisione viene, successivamente ricompresa nel calcolo dei reati-satellite.
Da qui la considerazione per cui si tratterebbe di un mero errore di indicazione,
dovendosi ritenere che evidentemente, la Corte di Appello ha individuato il reato più
grave nell’ambito della decisione emessa in data 11 novembre 2011, unica esclusa dal
amputo dei reati-satellite.
Tuttavia, si evidenzia che in detta decisione la pena inflitta per il reato più grave non
poteva essere ritenuta quella di anni quattordici di reclusione, atteso che – secondo il
ricorrente – tale entità numerica, nella citata decisione, era comprensiva – prima delle
diminuzioni per la scelta del rito – degli incrementi per le circostanze aggravanti.
Viene, in ogni caso, evidenziato che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ‘scindere’ le
continuazioni già realizzate in cognizione e procedere ad una nuova valutazione
dell’entità degli incrementi, tenendo conto di tutti gli elementi risultanti dalle decisioni
irrevocabili.
2

Le decisioni risutano emesse tutte con adozione del rito abbreviato.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Ad essere decisive, in tal senso, sono due caratteristiche del provvedimento
impugnato.
La prima riguarda la difficile individuazione dei diversi passaggi in cui si articola l’
operazione di calcolo della pena, in virtù dell’errore di indicazione della decisione nel cui
ambito si è individuata la violazione più grave ai sensi dell’art. 187 disp.att. cpp .
Con elevata probabilità, si tratta della estorsione giudicata con sentenza del 11 novembre
2011, anche in ragione della corrispondenza numerica tra entità della pena (prima della

decisione e quella utilizzata in sede di elaborazione della continuazione in esecuzione.
Circa tale aspetto, peraltro, la parte del ricorso in cui si pretende di ‘scorporare gli
aumenti apportati in cognizione per la ricorrenza di circostanze aggravanti è infondata,
posto che per «pena più grave» ai sensi dell’art. 187 disp.att. va intesa la pena risultante
dalla completa elaborazione in cognizione, comprensiva di eventuali aumenti per
circostanze aggravanti.
Tuttavia, la gravità dell’errore di indicazione della sentenza non consente una mera
rettificazione da parte di questa Corte di legittimità, come evidenziato nella requisitoria
del Procuratore Generale.
3.2 II secondo profilo di fondatezza del ricorso riguarda, inoltre, l’assenza di ‘ricalcolo’
delle singole violazioni che vanno a comporre l’identità fittizia del reato continuato, nella
fase di determinazione dell’entità degli aumenti per i reati-satellite. Ciò è avvenuto nella
decisione impugnata, posto che per i fatti oggetto di giudizio in due sentenze si è
proceduto ad un aumento ‘come risultante’ dalle sentenze. Va ricordato, sul punto (si
vedano, tra le altre, Sez. I n. 45161 del 27.10.2004, rv 229822 nonchè Sez. I n.38244
del 13.10.2010, rv 248299) che qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione
tra distinte condanne, delle quali quella alla pena più grave sia stata pronunciata per una
pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve
essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave,
prescindendosi dall’aumento per ì reati satellite già realizzato, aumento che va
determinato «ex novo» dal giudice dell’esecuzione. Pertanto, il giudice dell’esecuzione
dopo aver individuato la «specifica» violazione più grave è tenuto a rideterminare i singoli
aumenti per tutti i reati oggetto della unificazione che va a realizzare.
Va pertanto disposto, limitatamente alla quantificazione della pena e fermo restando il
riconoscimento della continuazione, l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio per nuovo esame.

3

riduzione per il rito abbreviato) posta a base della continuazione interna in detta

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.

Così deciso il 14 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA