Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1636 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1636 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZI GIUSEPPE N. IL 12/12/1964
avverso la sentenza n. 1689/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 15/01/2013, in riforma
della sentenza del Tribunale di Trani, in data 17/01/2011 – appellata da
Giuseppe Rizzi, imputato del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 [come
contestato in atti] e condannato alla pena di mesi otto di reclusione – riduceva
la pena inflitta a mesi uno di reclusione; confermava nel resto.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. peri., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perché non
correlate in modo giuridicamente pertinenti alle ragioni poste a base della
decisione impugnata. La Corte Territoriale, comunque, ha congruamente
motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato (vedi
sentenza 2° grado pag. 2).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Rizzi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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