Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1636 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1636 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Luzzi Giovanni nato a Salerno il 23/7/1979
2) Irno Alfonso nato a Cava dei Tirreni il 15/11/1979
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
Tribunale di Salerno in data 10/7/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Luzzi Giovanni ricorre avverso la sentenza, in data 10/7/2012, del
Tribunale di Salerno, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due e mesi due di
reclusione ed C 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110 cod. peri,
10, 12, 14 legge 497/1974, 628 commi 1 e 3 cod. pen. b) 110 cod. pen.
10, 12, 14 legge 497/1974, 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone

1

Data Udienza: 12/12/2012

l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
nonché mancanza della motivazione con riferimento l’erronea qualificazione
giuridica del fatto ed alla non corretta quantificazione della pena.
2. Irno Alfonso ricorre avverso la sentenza, in data 10/7/2012, del
Tribunale di Salerno, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due e mesi due di
10, 12, 14 legge 497/1974, 628 commi 1 e 3 cod. pen. b) 110 cod. pen.
10, 12, 14 legge 497/1974, 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone
l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
nonché mancanza della motivazione con riferimento l’erronea qualificazione
giuridica del fatto ed alla non corretta quantificazione della pena.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Deve al riguardo rilevarsi che: «la
sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. peri.
>> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv. 250902); nel caso di
specie, dalla lettura della sentenza impugnata, in relazione ad entrambi i
ricorsi proposti, non si ravvisa alcuna causa dì proscioglimento o di non
punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce di quanto
risulta dall’informativa di P.G. e dall’interrogatorio degli imputati all’udienza
di convalida dell’arresto. Ed inoltre il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del
fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto,
ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in
cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (sez. 6 n. 45688
del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; sez. 4 n. 10692 del 11/3/2010,
Hernandez, Rv. 246394).

2

reclusione ed C 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110 cod. pen,

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle
ammende.
Roma, 12 dicembre 2012

equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA