Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16359 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16359 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARR ABDOU nato il 10/01/1967

avverso l’ordinanza del 04/10/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 ottobre 2016 il GIP del Tribunale di Genova – quale
giudice della esecuzione – ha riconosciuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra
diverse violazioni di legge (ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen.), su istanza di Sarr Abdou.
I delitti risultano commessi in data 6 giugno 2009 e 8 giugno 2009.
La pena inflitta a seguito di riconoscimento della continuazione risulta quella di anni uno

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Sarr Abdou, a mezzo del
difensore.
Si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice.
In particolare sì afferma che la determinazione della pena, avvenuta in cognizione, per il
reato ritenuto più grave (art. 495 cod.pen.) non era quella di un anno di reclusione, così
coireritenuto nel provvedimento impugnato, ma quella di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione, essendo state applicate le circostanze attenuanti generiche (oltre alla
diminuzione per il rito). Non poteva, pertanto, essere posta a base del reato continuato
una pena più elevata rispetto a quella inflitta in cognizione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’errore di individuazione della pena per la violazione punita più severamente, rapportata
alla condanna per il reato di cui all’art. 495 cod.pen. inficia l’intero meccanismo
determinativo della continuazione. Ciò in relazione al fatto che nel procedimento relativo
ai fatti avvenuti il 6 giugno 2009 vi è condanna per il delitto di ricettazione, il che
determina un diverso approccio complessivo al tema della quantificazione.
Va ricordato, sul punto (si vedano, tra le altre, Sez. I n. 45161 del 27.10.2004, rv
229822 nonchè Sez. I n.38244 del 13.10.2010, rv 248299) che qualora sia applicata in
sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella alla pena più
grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione
dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale
giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satellite che
va determinato «ex novo» dal giudice dell’esecuzione. Pertanto, il giudice dell’esecuzione
è tenuto ad individuare la «specifica» violazione più grave e a rideterminare i singoli
aumenti per tutti i reati oggetto della unificazione che va a realizzare.
Va pertanto disposto, limitatamente alla quantificazione della pena e fermo restando il
riconoscimento della continuazione, l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio per nuovo esame.

2

e mesi quattro di reclusione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Genova.

Così deciso il 14 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

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.

Raffaello Magi

Il Presidente

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