Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16356 del 01/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16356 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARATI ALBERTO nato il 14/02/1968 a BOLOGNA

avverso l’ordinanza del 09/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 01/12/2017

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Letta la requisitoria del dott. L. Tampieri, Sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 9/3/2017 il Tribunale di sorveglianza per il distretto della

sociale avanzata nell’interesse di Carati Alberto, relativamente al residuo pena
derivante dall’esecuzione in corso, afferente, tra l’altro, i reati di concorso

in

corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Riteneva il Giudice a quo che non fosse avviato un procedimento rieducativo rispetto
ai reati posti in essere e che l’istante non avesse accettato la condanna riportata.
2. Ricorre per cassazione Carati Alberto, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta
quanto segue. Si duole, in primo luogo, del fatto che il Tribunale di sorveglianza
avesse travisato la condotta per la quale vi era stato patteggiamento attribuendogli
fatti diversi e mai commessi. Egli non aveva, in realtà, ricevuto denaro per
“addomesticare” verifiche fiscali presso società: si trattava di condotta che,
contrariamente, era stata posta in essere da appartenenti alla Guardia di Finanza
preposta alle attività di controllo.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza
di elementi favorevoli alla valutazione di resipiscenza. Sarebbe bastato riflettere sul
contenuto della relazione UEPE del 25/11/2016 per coglierne i diversi profili positivi
di valutazione che il Tribunale aveva disatteso senza motivazione.
In questa logica erano rilevanti i paragrafi 1 e 6 del capitolo B riportati nel ricorso.
Ancora, non si era considerato altro dato fondamentale, ritratto dal risarcimento del
danno nei conforti di Manuela Zanni, per un fatto di percosse e la mancata
iscrizione del delitto di favoreggiamento pure richiamato a carico, oltre al fatto di
bancarotta ancora pendente.
Né il Tribunale, a giudizio del ricorrente, si era soffermato sull’offerta risarcitoria di
7000 euro che il medesimo Carati si era dichiarato disponibile a realizzare verso la
curatela della società

Yacht Rimini,

così giungendo alla conclusione di non

concedere la misura alternativa invocata.
Risultava, infine, a giudizio del ricorrente, manifestamente illogico e contraddittorio il
giudizio espresso sulla prognosi sfavorevole in tema di pericolosità sociale. Ciò,
soprattutto, per le conclusioni in ordine all’attività lavorativa del Carati stesso,
attività che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, avrebbe incrementato il rischio
di recidiva.
3. Il ricorso è fondato.
2

Corte d’appello di Bologna rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio

Il provvedimento impugnato affronta i nodi problematici della questione con una
motivazione superficiale e generica e non si confronta con quanto si ricava dalla
relazione in atti che documenta il contenuto dei colloqui con lo specialista psicologo.
La lettura, contrariamente, dà conto del riconoscimento della propria responsabilità
del disvalore di quanto compiuto e della sufficiente maturità affettiva nel riconoscere
l’origine interna delle proprie responsabilità mettendo in discussione in sostanza le
proprie scelte. La stessa relazione UEPE richiama il possesso di risorse personali

alternativa, della disponibilità ad attività volontaristiche e della integrazione sociale
e professionale con legami familiari di sostegno e condotta regolare successiva alla
condanna.
A fronte di dati siffatti l’affermazione della mancanza di un effettivo avvio di un
percorso rieducativo rispetto ai reati rilevanti posti in essere risulta priva di
supporto e, per certi versi, apodittica.
Contrariamente, sui temi indicati e

alla luce di quanto segnalato, la positività

dell’atteggiamento tenuto, indurrebbe a tracciare un profilo improntato alla
revisione critica del passato.
La motivazione dell’ordinanza in esame non si confronta, pertanto, in termini
compiuti con gli aspetti indicati, nonostante il giudice territoriale avesse obbligo di
prenderli in considerazione, sia pur al solo fine di disattenderli con una motivazione
che potesse dar conto delle ragioni specifiche che inducevano a discostarsene,
ritenendoli recessivi rispetto ad altri profili, in un’ottica di comparazione e
bilanciamento dei diversi fattori eventualmente emergenti nella fattispecie e che
avrebbero dovuto costituire oggetto di verifica giurisdizionale. Né assume significato
dirimente il richiamato esercizio della medesima attività lavorativa, da cui avrebbe
tratto scaturigine la spinta al delitto, nella logica dell’impugnato provvedimento. Non
si tratta, invero, di un elemento idoneo ex se ad attestare e documentare la
sussistenza di un concreto pericolo di recidiva. Al contrario, e proprio alla luce della
indicata rielaborazione critica della devianza, la “prova” che caratterizza la misura
alternativa invocata è funzionalmente protesa anche a permettere una verifica sul se
e in che misura si possa permettere di riprendere la medesima attività lavorativa, in
sé lecita, nel rispetto delle regole di legalità.
Il provvedimento, di converso, risulta ancorato ad una valutazione essenzialmente
retrospettiva e non considera la condotta successiva al reato e l’atteggiamento
tenuto in costanza di detenzione, aspetto che avrebbe dovuto, al pari, scrutinare in
concreto e in funzione della verifica sulla rieducazione del reo e sul reale controllo del
pericolo di recidiva (Sez 1, nr. 20478 12/2/2013, Rv. 256078).

3

che renderebbero affidabile il medesimo Carati, in caso di concessione della misura

Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte
d’appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza
di Bologna.

Così deciso in Roma il 1 dicembre 2017

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