Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16355 del 29/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16355 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BARRE GIULIANA nato il 31/05/1971 a MODENA

avverso l’ordinanza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
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d RG

Data Udienza: 29/11/2017

Il Procuratore Generale, Gianluigi Pratola, con atto del 19 settembre 2017, ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

De Barre Giuliana ricorre avverso l’ordinanza del 15/03/2017 della Corte di
appello di Bologna, la quale, in veste di giudice dell’esecuzione, ha revocato la
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenza del

territoriale avanzata tempestivamente dalla difesa, sul presupposto che quella
della Corte di appello di Bologna del 4.12.2014 non avesse modificato la
decisione del Tribunale di Bologna quanto alla De Barre, ma solo del coimputatq,
dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione.
Deduce il ricorrente, con un primo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett.

c), cod.

proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 665,
comma 2, cod. proc. pen., così riproponendo la questione già sollevata in sede di
esecuzione, per aver illegittimamente rigettato l’eccezione di incompetenza
territoriale della Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, in
favore del Tribunale di Modena, perché la sentenza di appello è solo
confermativa di quella emessa dal giudice di primo grado ed ha, in più, soltanto
dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato contestato alla coimputata.
Con un secondo motivo, deduce la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità
della motivazione, per aver travisato le argomentazioni difensive a sostegno
(…..h. ete
dell’eccezioneie non avervi pertanto dato adeguata risposta.
Il Procuratore Generale, ha argomentato la propria richiesta, perché la Corte di
appello di Bologna, in parte, ha riformato la sentenza del Tribunale di Modena,
dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto alla coimputata e
confermando, così, la sentenza di primo grado nei confronti della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento, ai sensi dell’art.
665 comma 1 cod. proc. pen., è il giudice che lo ha deliberato; il principio
normativo trova poi un suo completamento nella regola dettata dal secondo
comma della medesima norma, là dove stabilisce che, in relazione alla sentenza
per la quale è stato proposto appello, giudice dell’esecuzione è il giudice di primo
grado, quando la sentenza di appello è stata confermativa di quella di primo
grado ovvero ne ha riformato esclusivamente la pena.

2

)

Tribunale di Mantova del 5/12/2008 ed ha rigettato l’eccezione di incompetenza

In caso contrario, quando cioè la sentenza di appello non è confermativa di
quella del primo grado di giudizio e l’ha riformata oltre il trattamento
sanzionatorio, giudice dell’esecuzione è quello di secondo grado.
La Cassazione, inoltre, ha più volte stabilito che, in forza del principio di
unitarietà dell’esecuzione nei procedimenti con pluralità di imputati, la
competenza in executivis è del giudice d’appello, non solo rispetto a coloro nei
cui confronti la decisione è stata riformata in modo sostanziale, ma anche nei
confronti di coloro nei cui confronti sia stata confermata (Sez. 1 n. 10676 del

22/03/2013, Rv. 256081).
Pertanto, avendo dichiarato l’estinzione di uno dei reati della coimputata per
prescrizione con (l’ordinanza Impugnata, la Corte di appello ha avuto la CI
competenza a decidere anche sulla posizione dell’altra coimputata.
La massima citata dal difensore, Sez. 3 n. 45826 del 20/11/2001, a sostegno
delle proprie argomentazioni, è relativa a una posizione minoritaria assunta in
passato da parte della giurisprudenza di legittimità.
Nel corso del tempo, tale posizione è stata completamente superata da recente
e consolidata giurisprudenza, con argomenti che questo Collegio condivide.
Il ricorso, quindi, contiene una motivazione palesemente infondata ed
inadeguata, non essendo stati addotti motivi sufficienti per giungere ad una
soluzione diversa da quella sopra indicata, mentre la Corte di appello ha
compiutamente motivato la propria decisione su tale punto, rilevando l’omessa
produzione dei documenti a sostegno dell’eccezione e richiamando l’indirizzo
giurisprudenziale coerente con la decisione assunta ed indicato nelle sentenze ti‘
Sez. 1 n. 10415 del 16/02/2010 Rv. 246395 e Sez. 1 n. 10676 del 10/02/2015
Rv. 262987.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 29/11/2017.

L

10/02/2015, Rv. 262987; Sez. 1 n. 14686 del 28/02/2014; Sez. 1 n. 21681 del

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