Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16354 del 22/11/2017


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 16354 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SIANI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH ANTHONY nato il 08/05/1983 a MILANO

avverso l’ordinanza del 02/03/2017 del GIUD. SORVEGLIANZA di MANTOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/se le conclusioni del PG
00

Or

uffn

(I.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 2 marzo 2017, il Magistrato di
sorveglianza di Mantova ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da
Anthony Levacovich di riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo
di detenzione espiato dopo il mese di agosto 2006 di anni due e mesi sei.
A ragione è stato osservato che l’istanza era da considerarsi manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge, in quanto il periodo indicato non

quale la decorrenza dell’espiazione risultava fissata alla data del 5 maggio 2016.
1.1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Levacovich chiedendone
l’annullamento e deducendo un unico motivo con cui ha osservato che l’istanza
era stata inoltrata per ottenere la fungibilità ai fini della liberazione anticipata del
periodo di detenzione intercorso dal’8 gennaio 2007 al 7 luglio 2009, nel corso
del quale egli aveva scontato interamente la pena senza avere avuto mai la
possibilità di chiedere la liberazione anticipata, non essendo stato mai emesso il
relativo provvedimento di esecuzione, sicché non poteva obiettarsi che egli non
stesse espiando la pena in relazione a cui era richiesta la liberazione anticipata.
1.2. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità
del ricorso, in quanto l’opinione del ricorrente in ordine al suo diritto a vedersi
riconoscere la fungibilità della detenzione patita in passato, fra 1’8 gennaio 2007
k, il 7 luglio 2009, era stata correttamente ritenuta manifestamente infondata, non
essendo, il periodo indicato, relativo ad espiazione di una pena derivante dal
titolo in esecuzione, per il quale la decorrenza era risultata fissata al 5 maggio
2016.

2. Si verte in un’ipotesi di impugnazione del provvedimento reiettivo, per
inammissibilità, reso dal Magistrato di sorveglianza in tema di liberazione
anticipata.
2.1. Tale provvedimento, pronunciato de plano (con ordinanza, adottata in
camera di consiglio, senza la presenza delle parti), è da ritenersi impugnabile
con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., e non
mediante ricorso per cassazione: infatti, il procedimento previsto dall’art. 69-bis
cit., relativamente all’istituto della liberazione anticipata, configura

lex specialis

rispetto a quello generale, regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.
36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717).
2.2. Assodato ciò, il ricorso non va, tuttavia, dichiarato inammissibile, ma va
qualificato come reclamo, per il principio generale di conservazione degli atti
giuridici e del favor impugnationis, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod.

2

era relativo ad espiazione di pena per il titolo attualmente in esecuzione, per il

proc. pen., dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell’atto di
impugnazione per la piena osservanza dell’indicato principio generale, di cui
l’ultimo comma dell’art. 568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n.
33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006), non apparendo consentaneo
al citato principio far discendere l’effetto della declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione dall’erronea qualificazione della stessa, anche per non
pregiudicare la possibilità – stabilita dall’ordinamento – che il destinatario del
provvedimento abbia una seconda pronuncia di merito, a lui garantita

mezzo effettivamente proponibile.
2.3. Esito di queste considerazioni è la qualificazione dell’atto, ai sensi
dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come reclamo con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia, competente ex
art.69-bis Ord., pen. per lo svolgimento della fase di secondo grado nella sede
propria.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso il 22 novembre 2017

dall’ordinamento, nei limiti in cui l’atto di impugnazione possegga i requisiti del

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