Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16352 del 22/11/2017


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 16352 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SIANI VINCENZO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DIANA ANTONIO nato il 12/02/1945 a VILLA LITERNO
DIANA FRANCESCO PAOLO nato il 23/05/1975 a NAPOLI
DIANA PASQUALE nato il 17/01/1978 a NAPOLI
GUITTO ASSUNTA nato il 19/07/1974 a POZZUOLI

avverso l’ordinanza del 02/05/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG

etna 31 n

Ch et,fro

Dpg 1A(.1/11 Rtn

Naso Or

G-arro otti rtics,&M

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 2 maggio 2016, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,
ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Antonio Diana, Francesco
Paolo Diana, Pasquale Diana ed Assunta Guitto avverso l’ordinanza emessa in
data 24 marzo 2016 con cui aveva rigettato l’istanza dei medesimi di revoca
della confisca emessa ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 nei confronti di

1.1. il G.i.p. – premesso che, sull’istanza formulata da soggetti qualificatisi
terzi intestatari dei beni oggetto del sequestro e, poi, della confisca sopra
menzionata, sulla scorta di dedotte prove nuove e non valutate dai giudici della
cognizione, era stato attivato il contraddittorio, disposta perizia, con acquisizione
della susseguente relazione tecnica, rigettata l’istanza con il provvedimento del
24 marzo 2016 e proposta l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ha ritenuto che essa non potesse avere accesso, perché riguardava la procedura
de plano, non quella in contraddittorio, svoltasi nel caso di specie, sicché,
inquadrato l’atto come una mera riproposizione della precedente, era da ritenersi
inammissibile, con la specificazione che il procedimento di merito era ancora in
itinere, innanzi alla Corte di appello che, a seguito di annullamento con rinvio da
parte della Corte di cassazione, era chiamata a rivalutare l’intero tema della
confisca, dei beni intestati a Tammaro Diana e dei beni intestati agli istanti.
1.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonio Diana,
Francesco Paolo Diana, Pasquale Diana ed Assunta Guitto chiedendone
l’annullamento e deducendo, con unico, articolato motivo, la violazione degli artt.
676, 666, 667 e 568, comma 5, cod. proc. pen. Essi non avevano partecipato al
giudizio di cognizione ed inizialmente il G.i.p., nella cui cancelleria era ancora
presente il fascicolo quando la domanda era stata proposta, aveva, in prima
analisi, trasmesso la stessa alla Corte di appello di Napoli ove nelle more era
migrato il fascicolo processuale, la quale aveva restituito l’istanza al G.i.p. e
aveva sollevato conflitto, deciso con la disposizione di trasmissione degli atti allo
stesso G.i.p. Che questo giudice avesse irritualmente fissato la camera di
consiglio e poi conferito l’incarico ad un perito per la verifica di compatibilità dei
redditi degli istanti in relazione agli acquisti dei beni oggetto della domanda, per
poi rigettare l’istanza, non toglieva che essi avverso questo provvedimento
avessero rettamente proposto opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen. Erroneamente l’opposizione era stata dichiarata inammissibile, mentre
il giudice avrebbe dovuto considerare dirimente il rilievo che il procedimento in
ordine alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate era regolato

2

Tammaro Diana, con sentenza n. 635/2012 del 12 marzo 2012, non definitiva.

dall’art. 676 cod. proc. pen., norma che disponeva l’emissione innanzi tutto del
provvedimento

de plano

e, poi, la proposizione dell’opposizione con

l’espletamento del rito camerale in contraddittorio. In ogni caso, il G.i.p., ove
pure avesse correttamente ritenuto che il rimedio esperibile era il ricorso per
cassazione, avrebbe dovuto applicare l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e
riqualificarlo come ricorso per cassazione con relativa trasmissione degli atti.
1.3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, in quanto,
essendosi ancora in presenza di una sentenza non irrevocabile di confisca,

provvedimento ablatorio, non potendo darsi che la statuizione di confisca venisse
posta in discussione al di fuori del relativo contraddittorio da un soggetto terzo.

2. Si verte in un’ipotesi di questione di istanza di restituzione, per dedotta
titolarità propria, da parte di terzi di beni oggetto di sequestro e poi di confisca,
disposti nel corso di processo di cognizione, ancora in itinere.
2.1. Tale snodo ha visto l’elaborazione interpretativa pervenire ad approdi
non sempre fra loro conformi.
Si è sovente affermato che, il terzo interessato possa far valere i propri
diritti sui beni in sequestro soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di condanna, esperendo incidente di esecuzione e che tale sistema non collida
con i principi costituzionali a tutela del diritto di proprietà, in quanto esso incide
soltanto sui modi e sui tempi nei quali il terzo può far valere i propri diritti sui
beni ed ha il positivo effetto di evitare la possibilità dell’instaurazione contestuale
di un procedimento parallelo, foriero di potenziali contrasti di decisioni (fra le
altre, Sez. 2, n. 5806 del 18/01/2017, D’Alonzo, Rv. 269239).
Altre volte si è ritenuto che il terzo estraneo al giudizio, non avendo diritto di
impugnare la sentenza nella quale sia stata disposta la confisca di un bene
sottoposto a sequestro preventivo, abbia titolo a chiederne la restituzione,
esperendo incidente d’esecuzione – sia nel corso del procedimento, sia dopo la
sua definizione – e che avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito
possa proporre opposizione e, poi, ricorso per cassazione (per tutte, Sez. 1, n.
42107 del 30/10/2008, Banca Ambroveneta S.p.a., Rv. 241844).
2.2. Il contrasto è stato di recente preso in esame in sede di legittimità da
parte delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che il terzo rimasto estraneo
al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata
disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile – la restituzione del bene e, in
caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.

3

doveva escludersi la possibilità di restituire ai terzi i beni oggetto del

La natura incidentale del procedimento cautelare ne permette l’attivazione
anche nel corso del processo di cognizione, non interferendo con il

thema

decidendum rimesso al giudice e, pertanto, non rischiando di contraddire la
decisione definitiva del giudicante, non potendo essere di ostacolo il disposto
dell’art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., attesa la natura incidentale della
questione cautelare, mentre poi la peculiarità della posizione del terzo
intestatario – estraneo rispetto al procedimento di cognizione, epperò
destinatario del provvedimento ablativo – ne implica il coinvolgimento ed, ex art.

Conseguenza di tale inquadramento è stata la precisazione che – qualora
venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame (Sez. U,
n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938).
2.3. Corollario di tale approdo, condiviso dal Collegio, è la qualificazione
degli atti, già ritenuti ricorsi, come appelli cautelari, ai sensi dell’art. 568, comma
5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del
riesame di Napoli, competente ex art. 322-bis, comma 2, cod. proc. pen., per lo
svolgimento della corrispondente fase nella sede propria.

P.Q.M.

Qualificati i ricorsi come appelli cautelari, a norma dell’art. 568, comma 5,
c.p.p., in relazione all’art. 322-bis c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale provinciale di Napoli.
Così deciso il 22 novembre 2017

Il Consigl . re estensore
Vi enzo Si

1,(–

Il Presidente
Antlella ptrgia Mazzei

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263 cod. proc. pen., legittima la sua posizione di istante-appellante-ricorrente.

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