Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1635 del 28/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1635 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
Data Udienza: 28/09/2017
OSSERVA
A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al quantum della pena e alle attenuanti genenriche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza
impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali da cui è gravato
l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima
equo quantificare in euro duemila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro duemila .
Così deciso in Roma il 28-9-2017.
tensore
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in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove