Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1635 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1635 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cifaldi Lorenzo, nato a San Giovanni Rotondo il 18-01-1986
Marseglia Antonio, nato a Bovino il 13-11-1962
avverso la ordinanza del 27-05-2015 del tribunale della libertà di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha
concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Lorenzo Cifaldi ed Antonio Marseglia ricorrono per cassazione impugnando
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Foggia ha
respinto l’appello cautelare proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza del 24
aprile 2015 con la quale il giudice per le indagini del tribunale di Foggia rigettava
la richiesta di revoca di sequestro preventivo di un’area sulla quale veniva svolto,
in assenza di autorizzazione, il servizio di stoccaggio di rifiuti e di un automezzo

dell’articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, i ricorrenti, tramite il

difensore, articolano i due seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo lamentano l’erronea applicazione della legge penale
e la conseguente inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 259, comma 2,
decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di
procedura penale).
Assumono come l’intervenuta “formalizzazione” dell’iscrizione del mezzo
sequestrato nell’albo dei gestori ambientali ha senza dubbio inciso sull’esistenza \50— ■
stessa del fumus commissi delicti (oltre che all’inesistenza del periculum in
mora). Nel caso in esame la disponibilità del mezzo targato EW960NZ è stata
acquisita dal consorzio Cornea con “un contratto di fornitura di servizi di noleggio
automezzi a termine” dell’i marzo 2015, sicché alla data del sequestro (4 marzo
2015) non era ancora decorso il termine (di 30 giorni) per la comunicazione della
“variazione” del parco mezzi aziendali prevista dall’articolo 18 del decreto
ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120. La comunicazione di variazione è stata
effettuata quindi nei termini di legge (precisamente il 9 marzo 2015) e ad essa è
seguita la relativa iscrizione del mezzo nell’Albo nazionale gestori ambientali,
regolarmente attestata dalla certificazione del 25 marzo 2015. Pertanto la
predetta iscrizione non può ritenersi “sopravvenuta”, ma regolarmente effettuata
nei termini imposti dalla legge; ne deriva che l’utilizzo del mezzo al momento del
sequestro non poteva e non può ritenersi illegittimo e che esso non può essere
oggetto di confisca.
2.2. Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti denunciano l’inosservanza
della legge penale e di quella processuale nonché l’assoluta mancanza di
motivazione su un punto decisivo del tema cautelare (articolo 606, comma 1,
lettere b), c) ed e), codice di procedura penale in relazione agli articoli 125,310
e322 bis stesso codice).
Sostengono che il tribunale cautelare ha rigettato il secondo motivo di
appello ritenendolo inammissibile perché nuovo rispetto alle doglianze espresse

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con contenitore ribaltabile utilizzato per la raccolta dei rifiuti stessi per violazione

in sede di istanza di revoca del sequestro preventivo. Precisano, a tale proposito,
che l’istanza di revoca del sequestro era stata proposta limitatamente al nuovo
elemento (ossia alla iscrizione del mezzo all’Albo nazionale gestori ambientali)
sopravvenuto rispetto al momento del sequestro stesso, senza che fosse
evidenziato il proprietario del mezzo in quanto ritenuto al momento irrilevante
perché superato dall’avvenuta iscrizione del mezzo de quo all’Albo. Il giudice per
le indagini preliminari, nel suo provvedimento oggetto dell’impugnazione, aveva
tuttavia fatto riferimento, per la prima volta in assoluto, alla confisca

rilevante sottolineare e dimostrare che il proprietario del bene sequestrato fosse
soggetto diverso dall’utilizzatore di esso: circostanza che escludeva ed esclude la
confiscabilità del medesimo, con la conseguenza che il tribunale cautelare non si
sarebbe pronunciato sul punto, incorrendo perciò l’ordinanza impugnata nel vizio
di motivazione denunciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato

2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l’art. 18 D.M. 3 giugno
2014 , n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità
di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e
finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di
iscrizione e dei relativi diritti annuali) prevede, al comma 1, che “le imprese e gli
enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente
ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni
dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla
comunicazione di variazione”. Al comma 2, poi, l’art. 18 aggiunge che “nel caso
di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini
dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di
variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il
modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale”.
Quindi, nel caso di variazione, come nella specie, per incremento di veicoli
non è sufficiente, ai fini dell’utilizzazione immediata del veicolo, la sola
comunicazione alla sezione regionale o provinciale competente del fatto, entro
trenta giorni dal suo verificarsi, che ha comportato una modifica dell’iscrizione
all’Albo ma è necessario che alla comunicazione di variazione sia allegata una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del decreto del

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obbligatoria, ragione per cui soltanto in un secondo momento era divenuto

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
La regola è che tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione
dell’iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese
che effettuano le variazioni contemplate nell’art. 18 D.M. 120 del 2014,
“continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro
possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale” (art. 18, comma
5).

l’immeditata utilizzazione del veicolo in incremento, a condizione che alla
comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una
dichiarazione sostitutiva, che dunque costituisce una condizione di efficacia del
fatto nuovo sopravvenuto, i cui effetti possono, di regola, prodursi solo a
seguito della delibera, che ha natura costitutiva, di variazione emessa dalla
sezione regionale e, limitatamente alla variazione in incremento dei veicoli,
immediatamente se la comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione
sostitutiva.
Quest’ultima dunque assolve alla funzione, tutt’altro che secondaria, di
vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la
propria responsabilità anche penale e con decadenza dai benefici eventualmente
ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di
autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già
autorizzati nella categoria e rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento
di iscrizione.
Nel caso di specie, i ricorrenti deducono di aver effettuato la sola
comunicazione di variazione in incremento (peraltro successivamente
all’utilizzazione del mezzo dal 01/03/2015 alla data del sequestro del
04/03/2015, posto che la comunicazione di variazione è del 09/03/2015) e non
anche di aver allegato la dichiarazione sostitutiva, che infatti non risulta dagli
stessi atti allegati al ricorso, con la conseguenza che trattasi di automezzo già
utilizzato illecitamente nel periodo compreso dal 01/03/2015 alla data del
sequestro e regolarizzato solo in data 25/03/2015, epoca dell’iscrizione del
veicolo all’Albo come da certificazione della Sezione regionale della Puglia (pag. 3
del ricorso).
Peraltro, la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare
dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo
stesso, precedentemente sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di
detta iscrizione (Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011, Elisei, Rv. 249580).
Il motivo è pertanto infondato.

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Perciò il secondo comma dell’art. 18 prevede un’eccezione, consentendo

3. Il secondo motivo è, all’evidenza, inammissibile, essendo effettivamente
nuovo.
L’elemento di novità consiste nel fatto di avere gli interessati dedotto, per la
prima volta, che l’automezzo appartenesse a un terzo estraneo al reato,
circostanza che doveva essere oggetto di precedente devoluzione per poter
formare oggetto di appello cautelare, al cospetto di un organo, quale il tribunale
del riesame, sprovvisto peraltro di poteri istruttori.
Infatti né il pubblico ministero e neppure il Gip – il quale, nel rigettare

dell’accusa – si erano pronunciati su tale tema, essendosi esclusivamente limitati
ad affermare l’obbligatorietà della confisca e tale affermazione non legittimava i
ricorrenti ad estendere il tema della devoluzione, quanto piuttosto di rinnovare,
sulla base di una diversa causa petendi, la richiesta di dissequestro.
I ricorsi sono pertanto infondati con conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/11/2015

l’istanza di dissequestro, aveva richiamato il parere espresso dall’organo

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