Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1635 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1635 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BITETTI LUIGI N. IL 15/11/1942
avverso la sentenza n. 611/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
emessa il 27/11/201, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in data
14/02/2011, appellata da Luigi Bitetti, imputato del reato di cui all’art. 1, commi
2 e 2 bis, L. 638/1983 (come contestato in atti in relazione alle retribuzioni
corrisposte dal Febbraio 2005 a gennaio 2006, per un importo complessivo di C
8.989,29) e condannato alla pena di gg. 20 di reclusione ed C 200,00 di multa;
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 45 cod. pen., con
conseguente esclusione della punibilità dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul
punto, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto e conformi ai
parametri di cui all’art. 45 cod. pen. (vedi sertenza 2° grado pag. 4).
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione dei reati commessi dal Febbraio 2005 al Dicembre
2005; prescrizione maturata in un periodo di tempo compreso tra Dicembre
2012 ed Ottobre 2013, epoca successiva &la sentenza impugnata emessa il
27/11/2012 [sez. U. sent. n. 32 del 21/12/2008; sez. U. sent. n. 23428 del
02/06/2005]. La prescrizione relativa al reato commesso nel Gennaio 2006, non
è ancora maturato.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Luigi Bitetti
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
idente
pena sospesa.