Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16349 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16349 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILLARI DAMIANO nato 11 11/02/1969 a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

avverso l’ordinanza del 09/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/setItite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 08/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 9 febbraio – 10 marzo 2017, il
Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da Damiano
Villari di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di ammissione
alla detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha considerato che gli elementi valutati non consentissero di
accogliere alcuna delle istanze di misure alternative alla detenzione, atteso che il

quattordici, risultava gravato da diversi procedimenti penali per fatti di notevole
gravità commessi in contesti di ‘ndrangheta, fino ad epoca recente (2014), e la
relazione UEPE aveva evidenziato la persistente negazione da parte del
condannato della violenza sessuale a lui definitivamente ascritta con la condanna
in esecuzione, sicché emergeva l’assenza di revisione critica per quanto era
accaduto.

2.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del Villari

chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui si lamenta
erronea applicazione della disciplina di riferimento, vizio di motivazione ed
omessa valutazione di prove decisive.
Il Tribunale di sorveglianza, tenuto conto del duplice obiettivo perseguito
dalla misure alternative e specialmente dall’affidamento in prova al servizio
sociale (rieducazione del responsabile e prevenzione del pericolo di ricaduta),
avrebbe dovuto compiere un’analisi effettiva della personalità del condannato,
tenendo conto anche del suo comportamento serbato in condizioni di libertà nel
tempo susseguente alla condanna, onde formulare una prognosi adeguata sul
suo contegno futuro nel regime proprio delle chieste misure alternative; il quadro
che il Tribunale di sorveglianza aveva considerato al riguardo, oltre ad essere
viziato per illogicità lì dove aveva dato rilievo alla cultura di appartenenza ed

Villari, il quale doveva espiare la pena detentiva di anni uno, mesi quattro, giorni

all’ambiente di provenienza, non era quello reale, dal momento che il Villari era
delinquente primario, per il resto del tutto incensurato; al riguardo il Tribunale
aveva ignorato la memoria difensiva, con la documentazione allegata, da cui si
evinceva che l’unico procedimento pendente risaliva ad un fatto del 2005, sicché
i presupposti enunciati nell’ordinanza impugnata erano da ritenersi insussistenti;
era stata omessa qualsivoglia considerazione sulla gravità del reato la cui
condanna aveva determinato la pena da espiare e sul comportamento del Villari
dopo la commissione del fatto; la formulazione della valutazione inerente alla
mancata revisione critica da parte del condannato dell’esperienza passata,
eminentemente riferita alla presunta soggezione del medesimo alla cultura

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/

dell’ambiente di provenienza, era pertanto fondata su elementi inadeguati ed
aveva sortito un esito logicamente incongruo e, come tale, inaffidabile.

3. Con memoria del 13 marzo 2017 la difesa del Villari ha formulato motivi
nuovi in cui, riprendendo l’analisi del punto relativo ai suoi carichi pendenti,
conferma la sostanziale unicità del procedimento ancora pendente a suo carico e
segnala l’avvenuto rigetto della richiesta di misura di prevenzione nei suoi
confronti, con provvedimento che aveva evidenziato la mancata emersione di

4.

Il Procuratore generale ha prospettato l’accoglimento del ricorso e

l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che la
mancata ammissione di colpevolezza non poteva essere dirimente per il rigetto
delle misure richieste, essendo invece rilevante che fosse risultato provato
l’avvenuto inizio del processo di revisione critica, sulla scorta dell’osservazione
della sua personalità, con la specificazione che il punto di partenza per tale
valutazione avrebbe dovuto essere il rilievo della natura e gravità dei reati,
unitamente ai precedenti, alle pendenze ed alle informazioni di polizia, senza
però potersi prescindere dal comportamento successivo serbato fino all’attualità
dal condannato: in questo quadro, il peso annesso all’ambiente di provenienza
del condannato e la carenza di valutazione, da un lato, del carattere risalente al
2005 dell’unico procedimento sub iudice e, dall’altro, del rigetto della richiesta
misura di prevenzione rendevano la motivazione dell’ordinanza palesemente
carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è, per quanto di ragione, fondata e va accolta.

2. I giudici di merito, onde pervenire al provvedimento negativo oggetto del
presente esame, oltre alle suindicate considerazioni, hanno anche addotto che la
valutazione del comportamento del condannato, che si era dimostrato disponibile
e cordiale, lo aveva visto incline ad una collaborazione più formale che
sostanziale, reputando che il Villari fosse una persona con spinte verso
l’ambizione ed il successo economico. Essi hanno anche richiamato la sua
provenienza geografica, riferita a territorio fortemente colluso con le
organizzazioni criminali, per osservare che tale provenienza costituiva per lui
fattore di rischio, in relazione agli schemi mentali propri di quella cultura.
Dall’insieme di elementi osservato il Tribunale ha concluso che il Villari si

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indici denotanti un’attuale sua dedizione ad attività illecite.

caratterizzava per l’elevatissima pericolosità sociale con notevole probabilità
della commissione da parte sua di nuovi reati, pericolosità non contenibile con
l’imposizione degli obblighi e delle prescrizioni nascenti dalle misure alternative
richieste, avendo egli continuato a commettere reati per oltre un decennio senza
mostrare tangibile segno dell’avvio da parte sua di un effettivo processo di
revisione critica delle condotte agite, anzi evidenziando pendenze che apparivano
significative del suo inserimento in contesti criminali organizzati fino ad epoca
recentissima, sicché soltanto la restrizione inframuraria poteva garantire

E’ da osservare che lo stesso Tribunale di sorveglianza, con successivo
provvedimento del 15 – 30 marzo 2017, ha accolto l’istanza di sospensione
dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata svolgendo, fra le altre, la rilevazione
che il Tribunale di Roma, Sezione Misure di prevenzione, con il provvedimento
emesso nel 2015 ha svolto un ragionamento articolato pervenendo all’esclusione
di indici di persistente collegamento del Villari con la ‘ndrangheta e, dunque,
all’esclusione di una sua pericolosità attuale, tale da richiedere l’applicazione
della misura di prevenzione.

3. Il raffronto fra la motivazione resa dai giudici di merito e gli elementi
emergenti dalle specifiche censure articolate dal ricorrente lascia emergere
obiettive aporie ed insufficienze del discorso giustificativo che ne determinano la
complessiva carenza.
Deve muoversi dal consolidato principio, che viene qui riaffermato, secondo
cui, con particolare riguardo alla concessione dell’affidamento in prova al servizio
sociale, se certo non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per
cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi
della personalità del soggetto, deve reputarsi necessaria pure la valutazione della
condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile
l’esame dei comportamenti attuali del medesimo, in relazione all’esigenza di
accertare – non soltanto l’assenza di indicazioni negative, bensì – anche la
presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon
esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 47040 del
10/01/2017, Marrone, n. m.; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.
264602).
E’ per tale ragione che – ai fini del giudizio prognostico in ordine alla
realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi,
dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza – non possono assumere

ex se

decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è
intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di

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l’effettiva e sicura espiazione della pena inflitta all’istante.

colpevolezza e nemmeno può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto
abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo
invece sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che
un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 27066 del
31/03/2017, Fuson, n. m.; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, 2014, Naretto, Rv.
258402).
In tale cornice, il Tribunale di sorveglianza ha annesso, in primo luogo,
rilevante peso, nell’economia della sua determinazione, ai precedenti penali ed

certamente grave, reato inerente alla pena in corso di espiazione, la critica del
ricorrente – la quale si radica anche sulle risultanze del certificato del Casellario
giudiziale che espone una sola ulteriore condanna relativa a tentata frode in
commercio, sanzionata con la sola multa, sul rilievo della mancata specificazione
dei fatti, soprattutto successivi a quello che lo ha visto condannato, per i quali i
precedenti giudiziari giustifichino l’affermazione che egli ha continuato a
commettere reati, anche gravi, per un decennio e sulkenstatazione dell’esito
favorevole dal Villari del procedimento di prevenzione conclusosi nel 2015 – si
appalesa fondata.
Anche il riferimento alla mancata ammissione delle proprie responsabilità in
ordine al reato definitivamente accertato quale indice di mancato avvio del
processo di revisione critica costituisce argomento suscettibile di legittima critica.
Si è affermato e va ribadito che ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale
non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti,
essendo invece da stabilire se il condannato abbia accettato la sentenza e la
sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della
personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale
reinserimento sociale, dunque verificando se il condannato dia prova di prendere
parte in modo attivo all’opera di rieducazione, accetti la condanna nei suoi
contenuti afflittivi, acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le
leggi penali, e conformi, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di
solidarietà sanciti dall’ordinamento medesimo (Sez. 1, n. 45668 del 19/02/2016,
Pizzonia, n. m.; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001).
Del pari legittima si rivela la critica del ricorrente nella parte in cui censura
la motivazione del provvedimento impugnato che, senza formulare adeguate
riflessioni sul livello di gravità del reato commesso, ha svolto la prognosi
sfavorevole all’istanza fondandosi, non soltanto sul contesto culturale e sociale in
cui lo stesso si trova in concreto ad operare, ma anche sulla sua provenienza
geografica da territorio indicato come fortemente colluso con la mafia,
provenienza considerata essere un fattore di rischio del suo scivolamento verso

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ai, valutati come gravi, precedenti giudiziari del Villari: epperò, a parte il,

schemi mentali e cognitivi propri di quella che viene indicata come cultura di
appartenenza: invero, ferma restando la legittima valutazione del’influenza del
contesto socio-culturale di riferimento del soggetto come fattore obiettivo
incidente anche sulla rielaborazione che egli deve compiere del proprio vissuto in
vista del percorso di reinserimento sociale, occorre tener sempre presente che la
verifica al riguardo deve essere necessariamente compiuta sulla scorta
dell’osservazione individualizzata del comportamento del condannato, senza
annettere pregiudiziale valore al retaggio della provenienza geografica che resti

Orbene, depurata la motivazione offerta dal Tribunale dai riferimenti
progressivamente analizzati, idoneamente confutati dal ricorrente o
intrinsecamente incongrui, il residuo discorso giustificativo si profila incompleto e
complessivamente carente al fine di sorreggere la conclusione formulata dai
giudici di merito nel senso della persistente pericolosità del condannato e
sostanzialmente monco in ordine alla verifica, relativamente al comportamento
successivamente serbato dal condannato, degli elementi rilevanti per il giudizio
prognostico sull’esito della prova e, più in generale, delle misure alternative
richieste, nonché sulla prevenzione del pericolo di recidiva.

4. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente
annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza
per il nuovo esame da svolgersi nell’osservanza degli indicati principi.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 8 novembre 2017

avulso degli esiti dell’osservazione.

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