Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16348 del 08/11/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16348 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOCCACIELI GIANFRANCO nato il 12/06/1961 a URBINO
avverso l’ordinanza del 07/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 08/11/2017
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con ordinanza emessa in data 7 dicembre 2016
ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Toccacieli
Gianfranco.
In motivazione, premesso che la pena da espiare è pari a mesi sei di reclusione, si
osserva che l’interessato (cancellato dalle liste della popolazione residente in Urbino) è da
ipotizzabile un percorso di esecuzione penale esterna.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Toccacieli Gianfranco, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio
di motivazione.
Si rappresenta nel ricorso che, già in sede di contatti intervenuti con l’UEPE il Toccacieli
aveva fornito ampia collaborazione al fine dì concordare il percorso trattamentale. La sua
attività di trasportatore ha determinato l’assenza dal domicilio in Urbino, ma da ciò non è
derivata alcuna irreperibilità (dati i contatti di cui sopra).
Era stato, altresì, rappresentato – sempre in sede di istruttoria preliminare – che il
Toccacieli domicilia di fatto presso la compagna in Riccione, con attestazione (allegata al
ricorso) di disponibilità di costei all’accoglienza.
Da qui la doglianza di vizio motivazionale.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Il Tribunale antepone il dato formale della avvenuta cancellazione dalle liste dei residenti
in Urbino ad univoci indicatori della reperibilità dì fatto dell’istante. L’esistenza dì contatti
intervenuti con l’UEPE è, in particolare, una evidenza che impediva di ritenere sussistente
una irreperibilità di fatto o una volontà di sottrarsi alla esecuzione della – peraltro breve sanzione detentiva.
Va pertanto promossa una nuova valutazione complessiva della domanda, attraverso
l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
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ritenersi senza fissa dimora e ciò preclude l’accesso alla misura alternativa, non essendo
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Ancona.
Così deciso il 8 novembre 2017