Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16347 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16347 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPUANO SALVATORE nato il 05/03/1969 a FRANCAVILLA FONTANA

avverso l’ordinanza del 11/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sectite le conclusioni del PG
CAA’u.470

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41-e.(

/2.<344.y.t.To .x )t1)-0 A ../.4:02 - 041 Data Udienza: 08/11/2017 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 gennaio 2017 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha respinto l'istanza di affidamento terapeutico ex art. 94 dPR 309/90 proposta da Capuano Salvatore. Costui è attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute. Veniva dichiarata inammissibile, inoltre, la domanda di semilibertà per ritenuta carenza di interesse. In motivazione si rappresenta che la più ampia misura dell'affidamento terapeutico concreta pericolosità sociale del Capuano, dovuta al titolo di reato in espiazione (art. 416 bis cod.pen.). Si evidenzia, altresì, una denunzia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod.pen.) relativa al mancato rispetto dei limiti delle autorizzazioni concesse. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore Capuano Salvatore, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Si evidenzia che il limite di entità della pena da espiare consentiva l'applicazione della più ampia misura dell'affidamento anche in caso di reato ricompreso, come nel caso in esame, nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord.pen. . Quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, si osserva che la valutazione si fonda esclusivamente sulla natura del reato in espiazione, risalente nel tempo, atteso che il riferimento alla violazione dell'art. 650 cod.pen. è fuorviante, essendo stata archiviata la notizia di reato e non avendo comportato alcun aggravamento della condizione attuale. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'avvenuta adesione del condannato al programma di recupero e l'idoneità del programma terapeutico e riabilitativo. Si contesta, altresì, la carenza dì interesse ad ottenere la'ammissione alla semilibertà, dato che la condizione attuale (detenzione domiciliare per motivi di salute) non è caratterizzata da stabilità, essendo correlata al quadro clinico in evoluzione, con possibilità di revoca. 3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono. 3.1 D Tribunale valorizza, al fine di ritenere sussistente la attuale pericolosità sociale dell'istante, due aspetti di incerta valenza. Il primo è rappresentato dalla natura del fatto in espiazione, ma tale indicazione risulta insufficiente a sostenere la decisione, atteso che da un lato la previsione di legge azionata (art. 94 dPR 309/'90) consente ( in ipotesi di pena residua non superiore a quattro anni) - l'accesso alla misura, dall'altro il riferimento è operato al solo titolo di 2 (rispetto a quella in esecuzione) non può essere concessa in ragione della sussistenza di reato, senza alcun concreto apprezzamento di fatti successivi (condotta tenuta durante l'espiazione) che ben avrebbero potuto ridimensionare la valutazione negativa derivante dalla passata adesione a modelli devianti. Il secondo è rappresentato da un denunzia per il reato di cui all'art. 650 cod.pen., ma anche in tal caso il Tribunale opera una 'nuda indicazione' di tale dato senza esaminare le concrete modalità e senza valutare gli sviluppi ditale denunzia. Risulta pertanto presente un profilo di obiettiva carenza motivazionale, tale da condurre all'annullamento del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale dì Sorveglianza di Taranto. Così deciso il 8 novembre 2017 Le restanti doglianze restano assorbite.

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