Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16346 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16346 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GADALETA DOMENICO nato il 24/03/1970 a GENOVA

avverso l’ordinanza del 09/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 08/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 9 – 10 novembre 2016, il
Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze di affidamento in
prova al servizio sociale e di affidamento in prova terapeutico formulate da
Domenico Gadaleta, detenuto alfi arresti domiciliari in espiazione della pena
determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova il 4 luglio 2016.

prossima, dei reati commessi, la sussistenza di ulteriori pendenze, il sostanziale
fallimento di precedenti misure alternative, con ricaduta nel crimine, la
persistente dipendenza del reo dIall’uso di stupefacenti, non pronosticabile l’esito
fausto del reinserimento sociale del Gadaleta mediante ciascuna delle misure
alternative richieste, non prospettandosi, con esse, nemmeno l’adeguata
prevenzione del pericolo di recidiva.

2. Avverso il provvedimento suindicato ha proposto ricorso il difensore del
Gadaleta chiedendone l’annullamento, previa sospensione della sua esecuzione,
e deducendo un unico motivo con cui è lamentata mancanza di motivazione: in
primo luogo, l’ordinanza aveva del tutto omesso di considerare le istanze di
detenzione domiciliare e di semilibertà, su cui avrebbe dovuto portare di ufficio il
suo vaglio; e la detenzione domiciliare avrebbe potuto essere concessa, anche in
relazione all’entità della pena detentiva residua, pari a circa un anno. Né era
stato valutato il dato di fatto costituito dal suo comportamento irreprensibile nel
corso degli arresti domiciliari in atto, se si eccettuava un’unica occasione in cui i
Carabinieri lo avevano sorpreso in casa della vicina, intento a vedere le partite di
calcio, episodio dal rilievo antisociale tenue, tanto che il P.m. aveva chiesto la
prosecuzione della detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto le ulteriori misure alternative non risultavano richieste ed, in
ogni caso, la motivazione estrinsecata dal Tribunale escludeva la possibilità di
concedere anche le misure della semilibertà e della detenzione domiciliare.

4. E’ stato acquisito il certificato aggiornato del D.A.P. da cui risulta che il
condannato è stato liberato con effetto a far data dall’Il aprile 2017 per
espiazione della pena.
Tale novità impone, ex art. 591 cod. proc. pen., in relazione al generale
disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il

2

Il Tribunale ha ritenuto che, per il numero, la gravità e l’epoca, anche

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto dall’eventuale
accoglimento dell’impugnazione non potrebbe derivare per il ricorrente alcun
concreto e pratico vantaggio. Invero, la nozione di interesse a impugnare deve
individuarsi in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa,
consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale
derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel
conseguimento di un’utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto
a quella oggetto dell’impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente

27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; v. inoltre, con riguardo a
fattispecie similare, Sez. 1, n. 18126 del 21/02/2017, Ghiloni, n. m.). Sono
venuti meno, dunque, l’attualità e la concreta utilità della impugnazione.

5. La sopravvenuta causa di inammissibilità non comporta provvedimenti
accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità
secondo cui, ove il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per
cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di
inammissibilità non corrisponde un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, non si fa
luogo alla condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (sulla
scia di Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; e Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, Chiappetta, Rv., cfr. fra le altre: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013,
Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 1, n. 47856 del 26/05/2017, Ortenzia, n. m.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in data 8 novembre 2017

Il Consigl re es ensore
Vii’enzo Sni

coerente con il sistema processuale (cfr., in generale, Sez. U, n. 6624 del

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