Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16345 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16345 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILANI GUALTIERO nato il 18/12/1960 a MILANO

avverso l’ordinanza del 30/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sag-ite le conclusioni del PG

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2-11.Zc-01V)-0

_Q U14.3
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Data Udienza: 08/11/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza emessa in data 30 novembre
2016 ha respinto le istanze in tema di misure alternative proposte da Milani Gualtiero.
In motivazione si evidenzia il concreto pericolo di recidiva in virtù delle numerose
condanne definitive, anche per fatti relativamente recenti. A ciò si uniscono le
considerazioni circa i contenuti della relazione trattamentale che evidenzia l’assenza di
una reale volontà di rielaborazione del tema della tossicodipendenza, che appare non del

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Milani Gualtiero.
Nel ricorso, che contiene un’unica, promiscua, deduzione di vizio motivazionale, si
rappresenta che :
– in udienza si era rappresentato l’avvenuto deposito al Magistrato di Sorveglianza di una
domanda ulteriore di detenzione domiciliare ai sensi della legge 199/2010 e su tale
aspetto non vi è alcun passaggio deliberativo nell’ordinanza;
– si contestano le risultanze della osservazione trattamentale, non essendo certa la
preg ressa tossicodipendenza;
– si contestano le ulteriori affermazioni contenute nel provvedimento in tema di assenza
di opportunità di reinserimento esterno e in tema di mancanza di segnali positivi di
adesione al percorso rieducativo.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in larga
misura tesi a sollecitare improprie

rivalutazioni in fatto, non realizzabili in sede di

legittimità.
3.1 Ed invero, quanto all’istanza di detenzione domicilare ai sensi della legge n.199 del
2010 il Tribunale correttamente ne ha omesso l’esame, atteso che la competenza a
provvedere è attribuita al Magistrato di Sorveglianza (con eventuale reclamo), sicchè la
pretesa omissione valutativa non sussiste.
3.2 Le doglianze residue si rivolgono a profili in fatto, con ridiscussione di temi oggetto
della relazione trattamentale. Trattasi di profili che non possono formare oggetto di
apprezzamento in sede di legittimità, nè si rivelano decisivi, posto che il nucleo
essenziale della valutazione espressa dal Tribunale sta nel concreto pericolo di recidiva,
motivato in ragione della gravità e della ricorrenza dei fatti commessi in epoca anteriore
alla attuale esecuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in

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tutto risolto, e l’assenza di stabili riferimenti esterni.

mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 8 novembre 2017

processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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