Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16344 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16344 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAFUMO LUCIA nato il 14/01/1965 a NOTO

avverso l’ordinanza del 23/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/seetite le conclusioni del PG

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A – 1-0.3eq. . < c."-A-L ti-Q- cf24"4-41° I .LA-1,-4-t AA-1. •■■•.... 4 ■ ) )-%. e_ 7c..,c_ort.3_3 /I , Data Udienza: 08/11/2017 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 novembre 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di misure alternative proposta da Bafumo Lucia. 2. Avverso detta ordinanza risulta proposto ricorso per cassazione. L'atto di ricorso risulta redatto a nome di Bafumo Lucia e sottoscritto tramite crocesegno. Il difensore avv. Giannone attesta in calce la provenienza del segno di croce 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendovi certezza sulla provenienza dell'atto. Ed invero, l'articolo 110 comma 3 del codice di rito, in tema di sottoscrizione degli atti, prevede che se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in calce. Ora, tale particolare modalità di autenticazione, non è tra quelle che - ai sensi dell'art. 39 disp.att. c.p.p. - può essere realizzata dal difensore (v. Sez. U. n. 22 del 25.11.1998, rv 212662, di recente richiamata da Sez. I n. 27162 del 8.5.2013, rv 256613). La particolare ragione di inammissibilità del ricorso consente di limitare le statuizioni accessorie alla sola condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8 novembre 2017 dall'interessata Bafumo Lucia.

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