Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16342 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16342 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE FIORE nato il 17/09/1984 a CROTONE

l’ordinanza del 30/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 03/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 30 novembre 2016, il Tribunale di
sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento in data
13 settembre 2016 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Potenza con cui è
stata rigettata l’istanza proposta da Fiore Gentile per l’ottenimento della
liberazione anticipata in relazione al periodo di espiazione della pena intercorso
dal 13 luglio 2015 al 13 gennaio 2016.

era addivenuto all’indicato rigetto in quanto aveva considerato assente la prova,
a quella data, di una reale e concreta partecipazione all’opera rieducativa da
parte del detenuto, stanti la gravità della condotta da lui serbata nel periodo
successivo ed il tenore negativo delle informazioni di polizia – ha considerato le
doglianze articolate dal Gentile non fondate in dipendenza dell’acclarata gravità
del contegno serbato dai detenuto.

2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Gentile chiedendone

l’annullamento e adducendo a sostegno dello stesso due motivi.
2.1. Con il primo motivo è dedotta l’inosservanza della legge penale, in
relazione all’art. 54 legge n. 354 del 1975 e 26 e 103 d.P.R. n. 230 del 2000.
Le suddette norme stabilivano i parametri precisi per l’ottenimento della
liberazione anticipata, con riferimento all’impegno dimostrato dal detenuto nel
trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento ed al
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni,
con la famiglia e con la comunità esterna, mentre prescindevano da
atteggiamenti interiori di carattere psicologico. Del pari erano estranei i
precedenti penali e giudiziari e le considerazioni intorno al reato commesso, che
potevano costituire soltanto elementi di base per l’esame scientifico della
personalità al fine dell’elaborazione del trattamento individualizzato.
Posto ciò, contrariamente all’opinione espressa dai giudici di merito, le
relazioni avevano, secondo il ricorrente, dato atto che il Gentile aveva mostrato
una buona adesione agli stimoli trattamentali, tanto che stava lavorando alla
scrittura di un romanzo, unitamente ad altro detenuto. Egli era stato aperto e
disponibile al dialogo, pur palesando una forte tendenza a dirigere il discorso.
In definitiva, prescindendo dalla valutazione del merito del rapporto
disciplinare dell’Il giugno 2016, considerata l’estemporaneità dell’azione ed il
suo carattere non grave, l’assenza di precedenti o successive segnalazioni di
comportamenti devianti, il Tribunale avrebbe dovuto senz’altro escludere la
valutazione negativa posta, invece, alla base del provvedimento contestato.

2

A ragione il Tribunale – richiamato il contenuto del primo provvedimento che

2.2. Con il motivo secondo è lamentata l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge, sempre in relazione all’art. 54 cit., come sostituito dalla
legge n. 663 del 1986.
La valutazione del comportamento del detenuto al presente fine avrebbe
dovuto essere rigorosamente riferita al semestre di competenza, come
l’elaborazione, anche giurisprudenziale, più accreditata sosteneva. Si trattava
infatti del modo più rispondente alla lettura testuale e logico-sistematica delle
norme disciplinanti la misura premiale, perché consentiva di avere riguardo ai

rispettivo periodo, senza che la valutazione inerente ad un semestre potesse
comportare la decadenza dal diritto al beneficio maturato per altro semestre.
La funzione dell’istituto, infatti, era di stimolo rieducativo al fine di
incentivare il condannato ad intraprendere e proseguire il percorso di
risocializzazione, sicché l’attività di partecipazione a tale opera non
presupponeva una diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì soltanto
l’adesione al processo di reinserimento sociale

in itinere.

D’altronde, la

concezione unitaria della valutazione del comportamento del detenuto mostrava
il limite di far dipendere la valutazione stessa dal momento in cui venisse
richiesta la liberazione anticipata e dal momento in cui il magistrato di
sorveglianza la esaminasse, pericolo invece scongiurato dalla considerazione
rigorosamente semestralizzata del comportamento del detenuto.
In ogni caso, affinché si giustificasse una ripercussione sulla valutazione
semestri anteriori del comportamento deviante del detenuto, avrebbe dovuto
trattarsi di una condotta particolarmente grave e sintomatica della mancata
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel tempo
antecedente: siffatto accertamento, tuttavia, richiedeva una puntuale ed
approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità delle condotte,
tenendo conto che le occasionali manifestazioni di devianza, quand’anche sfociati
nella commissione di delitto non colposo, erano considerati inadeguati alla
revoca della misura premiale già concessa. Pertanto, la condotta del Gentile
avrebbe potuto giustificare tutt’al più la negazione del beneficio con riguardo al
semestre nel corso del quale essa era stata tenuta, ma non poteva giustificarla
con riguardo al semestre precedente, tenuto conto che, quando era stato
trasferito nella Casa circondariale di Melfi, il detenuto aveva dato prova della
volontà di partecipare attivamente all’opera rieducativa.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione, in quanto i giudici di merito avevano giustificato in modo
giuridicamente corretto perché la condotta deviante serbata dal Gentile avesse

3

singoli semestri di pena espiata per verificare il comportamento del detenuto nel

determinato la valutazione negativa in relazione al semestre di detenzione
anteriore, essendo essa risultata grave e sintomatica della mancata
partecipazione pregressa da parte sua all’opera di rieducazione: giustificazione
fornita di specifica motivazione che non era affatto trasmodata nell’impropria
pretesa di revisione critica del proprio vissuto da parte del condannato, con
conseguente manifesta infondatezza del ricorso, per il resto volto a dedurre
aspetti tipicamente fattuali, esclusi dal vaglio di legittimità.

1. L’impugnazione appare infondata e, pertanto, va rigettata.

2.

Il ragionamento del Tribunale si profila fondato su un adeguato

approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato
senza infrangere la disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata
sul disposto dell’art. 54 Ord. pen. e si è articolato secondo parametri logici
congrui e coerenti.
Nel provvedimento impugnato risulta premesso che, pur in costanza di
un’interpretazione semestralizzata dei requisiti legittimanti la liberazione
anticipata, il trattamento penitenziario individualizzato deve considerarsi come
un unicum globalmente diretto al reinserimento nella società del soggetto che
dimostri di essersi effettivamente emendato, mentre una visione di esso del tutto
atomistica finirebbe per rendere la valutazione dell’opera di rieducazione priva
del giudizio di sintesi idoneo a tener conto della partecipazione effettiva, non solo
formale, del condannato all’opera di rieducazione.
E’ in questa prospettiva che i giudici di merito hanno adeguatamente
evidenziato che il Gentile in data 11 giugno 2016 nella Casa circondariale di Melfi
si era reso protagonista di atteggiamenti offensivi nei confronti degli operatori
riportando la sanzione disciplinare dell’esclusione per giorni cinque dalle attività
in comune, mentre poi la relazione del coordinatore del reparto alta sicurezza
aveva dato atto che egli spesso assumeva un comportamento inidoneo alla vita
detentiva. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che questi elementi
dimostrassero effettivamente che il comportamento del Gentile era ancora
influenzato da canoni delinquenziali ed atteggiamenti pienamente ispirati alle
logiche devianti anche perché le relazioni comportamentali delle Case
circondariali di Melfi e Catanzaro nulla avevano lasciato emergere in ordine
all’avviamento del percorso di resipiscenza e di autocritica da parte sua: pertanto
la regolarità del comportamento carcerario assumeva un connotato puramente
formale, essendo mancata la prova, a cagione delle condotte succitate, che fosse

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CONSIDERATO IN DIRITTO

stato perseguito dal detenuto in modo reale obiettivo della rieducazione, con la
conseguente assenza di una significativa evoluzione della sua personalità verso il
rifiuto delle logiche devianti.
In tale cornice il Tribunale, comparando la gravità e sistematicità delle
suindicate condotte negative assunte dal detenuto nel periodo immediatamente
successivo ed il comportamento serbato nel periodo in valutazione, ha
conclusivamente ritenuto in modo argomentato che – in assenza di concreti
elementi di resipiscenza ed in presenza, invece, di modalità di azione ancora

fosse il frutto di un atteggiamento esclusivamente formale, non della reale
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

3. Posto ciò, in relazione ad entrambe le doglianze sopra indicate (che vanno
scrutinate in modo unitario, per l’intima connessione che le avvince), l’analisi
compiuta dai giudici di sorveglianza del comportamento serbato dal Gentile ha
riguardato, non soltanto il grave episodio dell’Il giugno 2016 che ha avuto
rilevanti riflessi disciplinari, avendo essi evidenziato che, in realtà, dalle
informazioni assunte era emerso che il detenuto aveva tenuto spesso una
condotta non consona alla corretta vita detentiva.
In effetti, come aveva già evidenziato il Magistrato di sorveglianza con
valutazione recepita dal Tribunale, dal complesso del comportamento del
detenuto, caratterizzato dall’insofferenza all’osservanza delle regole imposte,
dalla mancanza di distacco dalle logiche devianti e dalla commissione di condotte
gravi e reiterate, è stata tratta la motivata conclusione che questo suo contegno,
pur se emerso nelle sue manifestazioni più eclatanti nel periodo susseguente a
quello oggetto di valutazione, è risultato sintomatico del mancato recepimento
da parte del detenuto delle proposte rieducative e socializzanti proprie
dell’offerta trattamentale.
In tal senso, poi, il Tribunale ha specificamente sottolineato l’inadeguatezza
della condotta serbata dal Gentile segnalandone in modo argomentato le
ripercussioni sulla opzione valutativa della sua ancora carente adesione al
percorso rieducativo.
Così argomentando, i giudici specializzati hanno congruamente tenuto conto
ai fini della valutazione della partecipazione del detenuto all’opera di
risocializzazione – della condotta suddescritta, poiché, in relazione allo scopo di
verificare la possibilità della chiesta concessione della detrazione di pena,
l’infrazione commessa si è, nel quadro dell’inadeguata condotta sopra indicata,
appalesata oggettivamente rilevante come elemento di fatto indicativo della
mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (Sez.

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ispirate a canoni delinquenziali – l’adesione alle regole serbata nel periodo stesso

1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293).
Certo, resta assodato – e va qui ribadito – che, in tema di liberazione
anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera
di rieducazione, i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro
concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia
al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio
complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito
alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, in quanto

positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 2224 del 30/11/2016,
dep. 2017, Recchia, n. m.; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv.
250311). Epperò, nel caso in esame, l’approdo raggiunto dai giudici di merito è
stato proprio nel senso che la valutazione complessiva del comportamento del
detenuto nell’indicata epoca, con rilevanti effetti per il semestre immediatamente
antecedente, lo abbia reso – per la seria e molto rilevante deviazione
dall’adesione al percorso rieducativo, valutata nell’insieme del suo atteggiamento
ripetutamente inadeguato rispetto ai canoni della corretta vita detentiva immeritevole della misura premiale.
Così determinandosi, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto anche del
rilievo che il comportamento di maggiore gravità che ha condotto al rigetto
dell’istanza del Gentile è risultato da questi tenuto in epoca, sia pure di pochi
mesi, successiva al semestre di riferimento, in relazione alla reclamata
considerazione del comportamento rilevante “per ogni singolo semestre” propria
dell’istituto, come regolato dal dettato di cui all’art. 54 legge n. 354 del 1975 e
103 d.P.R. n. 230 del 2000: ha, però, spiegato in modo adeguato e coerente le
ragioni per le quali le serie deviazioni nel comportamento del detenuto emerse in
tempo appena successivo al semestre di riferimento abbiano implicato la
complessiva valutazione del sua inadeguata adesione al percorso rieducativo,
anche con riferimento al semestre antecedente.
In tal senso i giudici di merito hanno fatto retta applicazione
dell’insegnamento secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della
valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini
della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa
riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti ed
anche sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da
comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la
precedente positiva partecipazione al programma rieducativo anche nel periodo
antecedente a quello cui la condotta si riferisce, condotta la quale deve essere
tanto più grave quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n.

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non ogni infrazione disciplinare è idonea a porre nel nulla un comportamento

3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, Sentenza n.
11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; cfr. anche Sez. 1, n. 24449 del
12/01/2016, Bastone, Rv. 267245, per la precisazione che il principio della
valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini
della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione
possa riflettersi negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti od
anche su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la
corrispondente assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto).

esse si traducono, invece, in critiche alla valutazione di fatto compiuta dal
Tribunale, non sindacabile dalla Corte, stante la riscontrata presenza di una retta
applicazione delle norme denunciate come violate, oltre che di una motivazione
sufficiente e non illogica.

4. Sbocco coerente delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2017

Quanto alle ulteriori prospettazioni di contorno, pure svolte dal ricorrente,

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