Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16341 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16341 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MARRA AMALIA ROSA nato il 26/01/1942 a REGGIO CALABRIA
TERZI MARCELLA nato il 08/11/1977 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 05/11/2016 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 03/10/2017

Letta la requisitoria scritta del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto il rigetto dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 5/11/2016 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione al decreto, in data 18/3/2015, con cui
era stata respinta la richiesta nell’interesse di Marra Amelia Rosa e di Terzi Marcella,

dell’emissione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Terzi
Vincenzo, coniuge della Marra e genitore di Terzi Marcella, odierne istanti.
Annotava il giudice a quo che erano stati sottoposti a confisca per equivalente
un appartamento e due villette che ricadevano nella disponibilità di Terzi Vincenzo,
quali beni equivalenti al profitto dei reati di truffa aggravata e peculato, per i quali
era stata applicata una pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
Le istanti invocavano la revoca dell’ablazione osservando che sull’unità
immobiliare di Condofuri Terzi Marcella, figlia di Terzi Vincenzo, aveva il diritto di
proprietà, mentre la di lei madre, Marra Amelia Rosa, relativamente alle due unità
immobiliari site in Reggio Calabria ta:Ment era titolare del diritto di proprietà al 50%
e per il bene in Santo Stefano d’Aspromonte la Marra stessa, in comunione, aveva
diritto di usufrutto per la metà; la nuda proprietà era in favore della figlia.
Annotava il giudice di merito che Terzi Vincenzo si era appropriato della somma
di 800 mila euro della Asl di Reggio Calabria, denaro che aveva reimpiegato
acquistando alcuni beni immobili e, in particolare, la villetta in Condorfuri e
l’immobile in Reggio Calabria in via Gebbione 29. A fronte delle affermazioni rese dal
Terzi stesso si ritenevano recessive quelle delle istanti contenute nella memoria del
18/7/2014 .
2. Ricorrono per cassazione Marra Amalia Rosa e Terzi Marcella e deducono
quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamentano il vizio di motivazione affermando che il
giudice dell’esecuzione si era limitato a ribadire gli argomenti già esposti con il primo
provvedimento senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla difesa (memoria
depositata il 18/3/2016). Non era stata riconosciuta alcuna rilevanza alla buona fede
delle istanti e alla circostanza che il prezzo dell’appartamento in cui vivevano era
stato corrisposto dalla stessa Marra, come indicato in atto notarile e attestato dalle
cambiali sottoscritte.
2.2. Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione di legge e degli artt.
240, 322-ter e 640-quater

cod. pen., oltre che il vizio di motivazione in relazione

all’estraneità delle ricorrenti all’evento delittuoso posto in essere dal Terzi Vincenzo.
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finalizzata alla revoca della confisca per equivalente dei beni disposta, all’esito

Per quanto concerne l’immobile di Reggio Calabria la Marra Amalia Rosa
risultava comproprietaria per la metà e per il cespite in Condofuri e Santo Stefano
d’Aspromonte ella era titolare della quota di usufrutto al 50% dei beni in

nuda

proprietà della figlia, Terzi Marcella. Le due donne risultavano estranee ai fatti. La
moglie ignorava le condotte del marito e la pronuncia non aveva tenuto presente
questo aspetto. La stessa Procura della Repubblica aveva espresso parere favorevole
alla limitazione della confisca alla sola quota di proprietà intestata al condannato,
soluzione che il giudice a quo aveva, tuttavia, disatteso senza una motivazione

2.3 Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge
diversa da quella penale di cui si sarebbe dovuto tenere conto e il vizio di
motivazione.
Osservano le ricorrenti che era stata erroneamente interpretata la legge
cambiaria e che il giudice a quo aveva ritenuto che il possesso delle cambiali
attestasse non l’avvenuto pagamento, ma una semplice promessa di pagamento,
contrariamente alla regola secondo cui il possesso degli originali dei titoli da parte del
debitore documentava l’avvenuto pagamento. La Marra, insegnante, aveva
contribuito al pagamento della quota del prezzo dell’immobile e ciò risultava
documentato dall’atto di compravendita dell’8/5/1997, almeno un anno prima dei
fatti.
Il bene di via Gebbione 29 era stato acquistato in epoca anteriore alla
sottrazione delle somme di denaro che erano state asportate dal maggio 1998. Ciò
attestava la legittima provenienza della res acquistata grazie ai proventi professionali
del coniuge del condannato.
Per la posizione di Terzi Marcella non era stata data la prova della disponibilità
del bene in capo al padre e dell’intestazione fittizia alla Terzi stessa. Il provvedimento
impugnato non aveva affatto considerato la disponibilità del bene in capo al
condannato e invertendo i parametri di valutazione aveva ritenuto che dovesse
essere il terzo intestatario a fornire la prova della legittima provenienza là dove
contrariamente onere siffatto gravava sul p.m.
Nell’interesse delle odierne istanti è stata depositata una memoria difensiva in
data 22/9/2017 con cui si ribadiscono i motivi già sviluppati e si insiste
nell’accoglimento della richiesta di revoca della confisca.
3. Le doglianze sono manifestamente infondate e devono essere ritenute
inammissibili. Le ricorrenti concentrano l’attenzione sulla titolarità dei diritti reali sui
beni immobili oggetto di confisca. Assumono, in definitiva, l’estraneità ai reati per cui
si era proceduto nei confronti del Terzi Vincenzo e la buona fede della Marra e della
figlia, di guisa che la confisca avrebbe potuto attingere i soli beni del condannato pro
quota e nella misura a costui spettante.
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coerente.

Tuttavia, le ricorrenti medesime non si confrontano né offrono una critica
adeguata e convincente a quanto ha indicato il giudice territoriale e, per altro verso,
tendono con il ricorso in esame ad ottenere dalla Corte di legittimità una valutazione
in fatto diversa da quella operata in sede di merito, valutazione che resiste alle
censure svolte e che risulta sorretta da una motivazione immune da vizi.
Ha, infatti, osservato il giudice a quo, richiamando quanto aveva avuto già
modo di indicare nel provvedimento con cui aveva respinto la prima richiesta, che

ricostruzione dell’accumulazione patrimoniale alla luce dei redditi da ciascuno
disponibili. In questa logica si è osservato che la somma di 800 milioni di lire di cui il
Terzi stesso si era appropriato a danno della Usl di Reggio Calabria era stata
impiegata proprio acquistando l’immobile ivi insistente in Via Gebbione e quello di
Condofuri. Pur non avendo precisato che l’altro bene di Santo Stefano d’Aspromonte
costituiva profitto dei medesimi delitti, si ricavava che, nonostante le rappresentate
difficoltà economiche in cui versava, per sua ammissione dal 1992, sul suo conto
corrente confluivano diversi titoli e assegni che avevano costituito una massiccia
provvista di genesi, all’evidenza, illecita, non avendo avuto altra e plausibile
giustificazione.
In questa prospettiva, pertanto, le allegazioni e le prospettazioni a discarico
non sono state ritenute idonee a confutare o vincere il quadro che si ricavava dalle
dichiarazioni del Terzi stesso e ciò in ragione del fatto che pur non valorizzando
quell’apporto descrittivo non era stata fornita altra e valida giustificazione della
provenienza della provvista impiegata per l’acquisto dei beni, da soggetti che non
disponevano di redditi idonei a procurare le rispettive accumulazioni. Il
provvedimento impugnato richiama le argomentazioni della difesa a sostegno
dell’epoca di acquisizione dei beni di via Gebbione -per retrodatarne gli acquisti ad
epoca anteriore alla condotta illecita posta in essere dal Terzi Vincenzo-. L’ordinanza
spiega, tuttavia, come anche il dato formale relativo alla data del rogito e alla
presenza delle cambiali non risultava elemento idoneo a smentire quello che aveva,
appunto, affermato il Terzi stesso che aveva chiarito come i beni fossero stati
acquisiti con l’impiego della provvista derivante dai delitti per cui si procedeva. Anche
l’epoca di acquisizione degli immobili che si pretendeva di datare in periodo
antecedente il mese di maggio 1998, si legge nel provvedimento impugnato, non
implicava affatto una convalida per la tesi difensiva, giacché lo stesso decreto di
sequestro preventivo offriva elementi di segno contrario. In questa logica oltre a
riaprire un tema di puro merito il ricorso non tiene in considerazione alcuna il nucleo
centrale intorno al quale il giudice territoriale ha costruito la motivazione del
provvedimento impugnato. In particolare, si è evidenziato, da un lato, come le
condotte illecite avessero genesi ben anteriore e, dall’altro, come all’epoca la Terzi,
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erano state proprio le dichiarazioni rese dal Terzi Vincenzo ad orientare nella

comunque, non disponesse di redditi che le permettevano di acquisire i beni neppure
intestando la sola nuda proprietà. Ancora sull’immobile di via Gebbione 29, oltre alle
ammissioni del Terzi che aveva subito la confisca il giudice di merito ha osservato
anche come non potessero le cambiali esibite attestare che il pagamento del bene
fosse avvenuto in epoca antecedente al delitto. A parte il tema afferente la
dimostrazione che le cambiali attestavano non il pagamento, ma la promessa di
pagamento il giudice territoriale ha ritenuto decisivo quanto affermato dallo stesso

persistesse oramai dal 1992, con la conseguenza che quelle cambiali si sarebbero
ben potute collegare alla anzidetta situazione di esposizione e non all’acquisto e al
pagamento del bene in esame, comprato dal Terzi, come da costui confessato, con il
denaro sottratto alla USL.
La motivazione, pertanto, risulta immune da ogni censura e i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili.
Alla stregua di quanto premesso, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della
somma di euro 2000 alla cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di assenza di
colpa nella proposizione del mezzo di impugnazione, che possa esonerare dalla
sanzione di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Terzi Vincenzo sulla sua condizione di difficoltà economica e sul fatto che essa

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