Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1634 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1634 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Angelini Maurizio, nato a Senigallia il 6/11/1959
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 24/7/2015
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona

del Sostituto Procuratore generale

Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
per difetto di legittimazione del ricorrente;
udito per l’indagato l’avv. Riccardo Leonardi, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 luglio 2015 il Tribunale di Ancona ha respinto il
ricorso proposto da Maurizio Angelini nei confronti del decreto del 2 luglio 2015
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, di convalida del sequestro
probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria di 60 chilogrammi di
vongole ritenute in parte sottomisura (in quanto presentanti un valore medio
pari a 2,2, centimetri, inferiore a quello di 2,5 centimetri imposto per la pesca e
la commercializzazione), detenute per la commercializzazione presso la B.B.
MAR. S.n.c., alla quale erano state fornite dalla CO.PE.MO . S. coop. a r.I., di cui

Data Udienza: 18/11/2015

il ricorrente è legale rappresentante, con la conseguente sussistenza del reato di
cui agli art. 7, comma 1, lett. a, e 8, comma 1, del d.lgs. 9/1/2012 n. 4.
Ha ritenuto il Tribunale infondate le censure dell’indagato in ordine alla
mancanza di motivazione del decreto di convalida del Pubblico Ministero (che
aveva specificato il titolo di reato ipotizzato e le ragioni della apposizione del
vincolo, individuate nella necessità di verifica della misura delle vongole e del
quantitativo di quelle sottomisura nell’ambito della partita sequestrata) ed al
sequestro anche di merce conforme alle prescrizioni di legge (per essere il

sottomisura).
Quanto alla eccezione di nullità del decreto per violazione del disposto degli
artt. 369 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per l’omissione
dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, il Tribunale
ne ha rilevato la tardività, sulla base del rilievo che tale omissione deve essere
eccepita, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., prima del compimento
dell’atto o immediatamente dopo, e cioè, quanto al difensore, subito dopo la sua
nomina ovvero entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 366 cod. proc.
pen. per l’esame degli atti. Poiché il difensore aveva avuto conoscenza del
decreto di sequestro con l’atto di nomina del 17 luglio 2015, coincidente con la
data di deposito del ricorso per riesame, il suddetto termine di cinque giorni
decorreva da tale data, con la conseguente tardività della eccezione di nullità,
sollevata solamente con la memoria contenente nuovi motivi di riesame,
depositata all’udienza del 24 luglio 2015.
Quanto, infine, al contestato elemento psicologico del reato ha evidenziato
la mancata attivazione di controlli di autotutela, con la conseguente ravvisabilítà
di detto elemento.

2. Per l’annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso l’Angelini,
mediante il suo difensore, affidandolo a cinque motivi.

sequestro volto proprio a verificare l’effettivo quantitativo di molluschi

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali, in
relazione agli artt. 364, 365, 178 e 180 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.
proc. pen., richiamando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5396
del 29 gennaio 2015, secondo cui la nullità conseguente al mancato
avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere
tempestivamente dedotta, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo
periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di
primo grado, trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio.
2.2. Anche con il secondo motivo ha lamentato violazione di norme
processuali, in relazione agli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. ed all’art. 111,
comma 6, Cost., per mancanza di motivazione del fumus commissi delicti in
Pot;

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relazione al reato di cui all’art. 8 del d.lgs. 4/2012, e mancanza di motivazione
circa le esigenze probatorie e gli indizi di sussistenza del reato.
2.3. Con il terzo motivo ha prospettato violazione di norme processuali per
l’omessa motivazione in ordine alla censura di illegittimità del sequestro di merce
non costituente corpo di reato, esorbitante le esigenze probatorie e di
campionatura dei prodotti alimentari.
2.4. Con il quarto motivo ha denunciato ulteriore violazione di norme
processuali e mancanza di motivazione in ordine al rilievo di nullità del decreto

Tribunale del riesame.
2.5. Anche con il quinto motivo ha denunciato violazione di norme
processuali e mancanza di motivazione, in relazione alla omissione della
motivazione circa l’elemento soggettivo del reato, in considerazione della
impercettibile differenza tra le vongole sottornisura e quelle conformi alle
prescrizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve, preliminarmente, rilevarsi che sussiste la legittimazione ad impugnare
del ricorrente, sia perché lo stesso è indagato nel procedimento penale
nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro (n. 3987 del 2015 del registro
generale del pubblico ministero), come evidenziato anche nella ordinanza
impugnata; sia perché il sequestro è stato eseguito presso la sede della società
B.B. MAR, che aveva acquistato i prodotti sequestrati dalla CO.PE.MO . S.coop. a
r.l. di Ancona, di cui il ricorrente è legale rappresentante, con la conseguente
legittimazione dell’Angelini ad impugnare, anche al fine di far escludere sue
responsabilità nel compimento di atti di amministrazione della società fornitrice o
nella gestione della stessa.
Nel merito il primo motivo di ricorso, con cui è stato lamentato il mancato
accoglimento della eccezione di nullità del sequestro conseguente al mancato
avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, come stabilito
dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., risulta fondato.
Il Tribunale di Ancona ha, infatti, ritenuto tardiva tale eccezione, sulla base
del rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata, ai sensi dell’art. 182,
comma 2, cod. proc. pen., prima del compimento dell’atto o immediatamente
dopo, e cioè, quanto al difensore, subito dopo la sua nomina ovvero entro il
termine di cinque giorni previsto dall’art. 366 cod. proc. pen. per l’esame degli
atti.
Tale interpretazione non è, però, a seguito del chiarimento fornito dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 5396 del 2015, condivisibile, essendo stato

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del Pubblico Ministero, in quanto redatto con grafia illeggibile, ignorato dal

risolto il contrasto interpretativo esistente circa l’individuazione del termine per
validamente dedurre la nullità conseguente alla omissione dell’avviso della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114
disp. att. cod. proc. pen., nel senso che tale momento è quello della
deliberazione della sentenza di primo grado, a norma del combinato disposto
degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U,
Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023, resa in fattispecie
relativa al reato di guida in stato di ebbrezza ma espressiva di un principio

giudiziaria).
Ne consegue la sussistenza della violazione di legge di legge processuale
denunciata dal ricorrente ed esclusa dal Tribunale di Ancona, essendo stato
omesso il suddetto avvertimento e denunciata tempestivamente tale mancanza,
che comporta l’annullamento della ordinanza impugnata ed anche del decreto di
convalida del sequestro del Pubblico Ministero, viziato dalla suddetta omissione
la cui denuncia è stata erroneamente ritenuta tardiva dal Tribunale del riesame,
con la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, restando assorbiti gli
altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del
Pubblico Ministero in data 2/7/2015 e ordina restituirsi quanto in sequestro
all’avente diritto.
Così deciso il 18/11/2015

generale, applicabile a tutti i sequestri probatori eseguiti di iniziativa della polizia

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