Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1634 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1634 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANDI MATTEO N. IL 15/05/1963
avverso la sentenza n. 143/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
emessa il 10/07/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Taranto, in data 17/05/2010 – appe[lata t ,frffi gli altri, da Matteo Landi, imputato
co A I.

n.f cids

dei reati di cui agli artt.” 3 n. 3, 4, 6, 8rít -r-177-1—
_. 75/19581come contestati
rispettivamente ai capi A) e B) della rubrica] e condannato alla pena di anni due

procedere nei confronti del predetto Landi in ordine al reato di cui al capo B)
della rubrica perché prescritto, rideterminava la pena per il residuo reato in anni
uno, mesi sette di reclusione ed C 500,00 di multa; confermava nel resto.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Le censure dedotte nel ricorso – quanto alla responsabilità penale
dell’imputato – sono ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato
esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dalla Corte Territoriale (vedi
sentenza 2° grado pagg. 5 – 6).

4. Parimenti vanno disattese le censure relative all’omessa concessione
delle attenuanti generiche ed alla misura della pena inflitta. La Corte Territoriale
ha congruamente motivato sui punti in esame, mediante valutazioni di merito,
immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133
cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pagg. 6 e 7).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Matteo Landi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

2

e mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa – dichiarava non doversi

Così deciso il 15 Novembre 2013

Il

idente

Il Componente estensore

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