Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16339 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16339 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STAN ALEXANDRU GABRIEL nato il 07/05/1993

avverso l’ordinanza del 19/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 03/10/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.

1. Con ordinanza del 19/07/2016, il Tribunale di sorveglianza di
Roma, rilevato che nei confronti del detenuto Stan Alexandru Gabriel era
stata adottata una sanzione disciplinare perché costui il 15/03/2016 era
stato trovato in possesso di un coltellino, rigettava il reclamo proposto dallo
stesso avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Frosinone
che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in riferimento al
periodo dal 17/10/2014 al 17/04/2016.

2. Stan Alexandru Gabriel ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo: nullità dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per mancata
valutazione delle relazioni comportamentali positive in suo favore; omessa
valutazione sulla reale adesione del detenuto all’opera rieducativa; omesso
esame di fatti decisivi, aventi ad oggetto documentazione comprovante la
“presente ed attiva partecipazione all’opera di rieducazione pregressa”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di
concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto
della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento,
del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto
rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono,
invece, la finalità cui tende l’istituto premiale (Sez. 1, n. 5877 del
23/10/2013 – dep. 06/02/2014, De Witt, Rv. 258743). Il principio della
valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai
fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione
possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri
antecedenti o a quelli successivi, purché si tratti di una violazione che

2

RITENUTO IN FATTO

manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto
(Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016 – dep. 13/06/2016, Bastone, Rv.
267245).
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i
suddetti principi, perché ha negato la sussistenza degli estremi per la
liberazione anticipata rilevando che il ritrovamento di un coltellino in
possesso del detenuto è un episodio di tale gravità da precludere il

indicativo della mancata partecipazione all’opera di rieducazione pregressa
e del mancato allontanamento da modelli di vita devianti.
Il giudizio di merito espresso nell’ordinanza è insindacabile in questa
sede di legittimità perché sorretto da sintetica motivazione priva di vizi
logici.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto
affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza della ipotesi della
colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 ottobre 2017.

riconoscimento del beneficio anche per il periodo precedente, perché

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