Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16337 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16337 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOMA AHMED nato il 01/09/1981

avverso l’ordinanza del 18/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 21/09/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Alfredo Pompeo Viola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia
per nuovo esame.

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2016, il Tribunale di sorveglianza
di Brescia rigettava il reclamo proposto dal detenuto Goma Ahnned avverso
il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Brescia del 7 settembre
2016, recante il rigetto della domanda di ammissione alla detenzione
domiciliare avanzata in relazione ad una pena definitiva, ai sensi della legge
26 novembre 2010, n. 199. Il Tribunale di sorveglianza rilevava che il
Goma, in relazione ad una pregressa misura domiciliare, aveva dimostrato
superficialità di gestione e incapacità autocustodiale, essendo evaso in
epoca antecedente al giugno 2015, per recarsi in Egitto, paese di origine,
e rimanere in stato di latitanza fino al marzo 2016, epoca in cui era stato
arrestato nuovamente.

2. L’avv. Stefania Amato, in difesa del Goma, ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
1 legge n. 199 del 2010, sotto il profilo della mancata applicazione dei
criteri di attualità e di concretezza nella valutazione del pericolo di fuga del
condannato; mancanza assoluta di motivazione in ordine agli elementi
positivi sussistenti in favore del condannato, con particolare riferimento
alla positiva evoluzione della personalità e delle condizioni socio-familiari,
che avrebbero potuto orientare la valutazione del Tribunale di sorveglianza
in ordine all’accoglimento del reclamo; omessa valutazione della
documentazione prodotta dalla difesa. L’ordinanza impugnata ha rilevato
soltanto una condotta tenuta dal Goma allontanandosi dal domicilio ove si
trovava in stato di arresto, ma non ha tenuto conto che tale
comportamento non è stato ancora processualmente accertato (sebbene
non negato dal Goma); non ha considerato che non vi è un concreto ed
attuale pericolo di fuga, ma si è limitata a valutare l’allontanamento
risalente a più di due anni prima; non ha valutato la dichiarazione della ex
moglie del Goma, dalla quale emerge che costei si era allontanata dalla
loro abitazione con i bambini, rendendosi irreperibile.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, avuto riguardo ai principi che regolano la
materia e alla situazione di fatto.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’istituto
dell’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall’art. 1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle

la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione
di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 6138
del 11/12/2013 – dep. 10/02/2014, P.G. in proc. Caldarozzi, Rv. 259469).
L’art. 1, comma 2, legge 26 novembre 2010, n. 199, stabilisce che la
detenzione presso il domicilio non è applicabile in alcune ipotesi, come nel
caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla
fuga.
1.2. Ciò posto in astratto, l’ordinanza ora impugnata risulta immune
dai vizi denunciati. Il Tribunale di sorveglianza ha basato la propria
valutazione, circa la sussistenza di un pericolo di fuga ostativo alla
concessione del beneficio, su un elemento oggettivamente grave, cioè la 1
condotta di allontanamento tenuta dal Goma in epoca precedente e

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protrattasi per lungo tempo. La valutazione risulta ineccepibile,
correttamente sostenuta da idonea motivazione non viziata da alcuna
illogicità. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi dimostrato di aver svolto
analisi adeguata, facendo corretta applicazione delle norme che regolano
l’istituto. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno
dell’ordinanza impugnata risulta basato su una coerente analisi critica degli
elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità
demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del
rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali.

regole generali poste dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, 21 settembre 2017.

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