Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16336 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16336 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIACAPRA ALESSANDRO N. IL 24/09/1984
avverso la sentenza n. 235/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ALESSANDRO MANGIACAPRA, in atti generalizzato, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per
il reato di ricettazione, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto
della declaratoria di estinzione per prescrizione dell’altro reato ascritto all’imputato),
lamentando la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato poiché l’art. 648, comma 2, c.p. prevede una
circostanza attenuante (Sez. II, sentenza n. 1845 del 17.1.2014, CED Cass. n. 258479), della
quale, ai sensi dell’art. 157 c.p., non si tiene conto ai fini della determinazione del termine di
prescrizione, il quale, pertanto, alla data della decisione di appello, non era ancora decorso;
– che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale
inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per

«non consente il formarsi di un valido rapporto di

impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, e la
successivamente alla data della sentenza impugnata con il

del reato era maturata
o; conformi, Sez. un.,

sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di,sanzione
pecuniaria;

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il Presìdente

Il comp ente estensore

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