Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16334 del 07/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16334 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA
Li

sul ricorso proposto da
Ghiat Noreddine, nato a Old Siad (Marocco) il 23/05/1979

avverso l’ordinanza del 29/03/2016 del Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 marzo 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse
di Ghiat Noreddine, volta a ottenere, attraverso la procedura incidentale di
esecuzione, la declaratoria di non esecutività della sentenza del 26 maggio 2015

dello stesso Ufficio, irrevocabile in data 30 settembre 2015.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

Data Udienza: 07/02/2017

- l’istante, nei cui confronti si era proceduto in absentia come da ordinanza
dell’8 luglio 2014 e che era stato condannato con la indicata sentenza alla pena
di anni cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., si era
doluto della omessa notifica dell’estratto della sentenza e aveva dedotto la non
corretta formazione del titolo esecutivo sulla cui base era stato anche emesso
ordine di carcerazione, richiamando la previsione della legge n. 118 del 2014,
introduttiva della disciplina transitoria della legge n. 67 del 2014, e
rappresentando il suo diritto alla notifica dell’estratto contumaciale per essere

– doveva escludersi che l’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, introdotto
dalla legge n. 118 del 2014, avesse individuato nella disciplina previgente il
regime normativo da applicare nei casi in cui la costituzione delle parti in udienza
preliminare fosse avvenuta prima della entrata in vigore delle norme sul
processo in absentia, anche quando la prima udienza del processo dibattimentale
fosse stata celebrata, come nella specie, dopo l’entrata in vigore delle stesse
norme, avvenuta il 17 maggio 2014, poiché la verifica della costituzione delle
parti, operata dal giudice dell’udienza preliminare per la fase procedimentale di
sua competenza non dispiegava i suoi effetti anche nella successiva fase
dibattimentale, nella quale doveva essere reiterata;
– all’istante, dichiarato assente alla prima udienza dibattimentale, celebrata
in data 8 luglio 2014, non doveva, pertanto, essere notificato l’estratto
contumaciale della sentenza di condanna secondo la previsione del novellato art.
548, comma 3, cod. proc. pen.;
– era da ritenere, invece, erronea l’annotazione del passaggio in giudicato
della sentenza in data 30 settembre 2015, poiché alla fissazione del termine di
giorni settanta per il suo deposito, scaduto il 4 agosto 2015, era conseguito che il
termine di quarantacinque giorni per impugnare andava calcolato, attesa la
sospensione dei termini nel periodo feriale, a partire dal 4 settembre 2015 con
scadenza al 18 ottobre 2015;
– era inoltre risultato dall’esame degli atti che, trasmessa la sentenza alla
Procura per la sua esecuzione il 17 dicembre 2015, l’istante era stato arrestato il
2 marzo 2016;
– alla luce di tale scansione temporale, la sentenza, nemmeno impugnata
tardivamente, era divenuta irrevocabile e la sua esecuzione era legittimamente
avvenuta dopo il suo passaggio in giudicato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Giuseppe Siciliano, l’interessato Ghiat Noreddine, che ne
chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

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stato dichiarato contumace all’udienza preliminare;

2.1. Con il primo motivo sono denunciate violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Giudice non ha fatto buon governo della novellata
disciplina degli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen., in relazione all’art.

15-bis

legge n. 118 del 2014, e ha erroneamente disapplicato la previgente disciplina
del processo contumaciale in relazione all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.,
poiché egli è stato dichiarato contumace all’udienza preliminare del 20 novembre
2013 e, avuto riguardo all’assoluta centralità data a detta fase dal legislatore con

di giurisdizionalità», doveva essere destinatario della notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza, a nulla rilevando l’entrata in vigore della nuova
normativa a dibattimento avanzato.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge ex artt. 670-175
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen., 11, comma
6, legge n. 67 del 2014 e 6 C.E.D.U., oltre alla contraddittorietà della
motivazione.
Secondo il ricorrente, la dichiarazione di assenza dell’8 luglio 2014 è
ugualmente errata anche applicando la disciplina transitoria, tenuto conto del
novellato e vigente art. 420-quater cod. proc. pen. e della notifica degli atti del
giudizio, nonostante la naturale elezione di domicilio, al difensore di ufficio,
mentre la notifica, secondo la vigente normativa, deve essere fatta all’imputato
personalmente, e, nel caso in cui ciò non sia possibile, deve essere sospeso il
processo, mentre è stata omessa la verifica delle condizioni necessarie per poter
dichiarare la sua assenza.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta
concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rappresentando la
carenza di interesse del ricorrente a dolersi dell’avvenuta applicazione di un rito
più favorevole e l’omessa deduzione, con la richiesta iniziale, della questione
relativa al mancato esperimento della procedura di cui all’art. 420-quater cod.
proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è fondato e il suo accoglimento ha carattere
assorbente.

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l’art. 39 legge n. 479 del 1999, con «potenziamento complessivo delle garanzie

2. Si premette in diritto che l’art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67,
concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina

della

sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, aggiunto nel
capo III della detta legge, dopo l’art. 15, dall’art. 1 legge 11 agosto 2014, n.
118, entrata in vigore il 22 agosto 2014, prevede che “/. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto

della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato
contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”.

3. Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto non applicabile al caso in esame
detta disciplina transitoria, destinata a regolamentare, con riferimento ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, gli
effetti processuali derivanti dall’abrogazione dell’istituto della contumacia e dalla
sua sostituzione con l’assenza, sul rilievo, dichiaratamente risolutivo, che il
Tribunale, alla prima udienza dibattimentale tenuta in data 8 luglio 2014,
verificata ex novo la regolare instaurazione del contraddittorio, aveva disposto
procedersi -vigendo la legge n. 67 del 2014 e dando atto della regolare
esecuzione delle notificazioni- in assenza dell’imputato, già dichiarato contumace
all’udienza preliminare, dopo avere invitato le parti a interloquire.
La qualità di assente, e non di contumace, dell’imputato è stata ritenuta,
quindi, giustificativa della omessa notifica dell’estratto contumaciale e, per
l’effetto, del rigetto della istanza difensiva di ineseguibilità del titolo emesso in
data 26 maggio 2015 (irrevocabile il 30 settembre 2015).

4. Questa Corte, che ha già affrontato la questione relativa ai limiti di
applicabilità dell’indicato regime transitorio, ha affermato (Sez. 6, n. 50125 del
19/10/2016, Prete, n.m.) e ha ribadito (Sez. 1, n. 59 del 19/12/2016, dep.
2017, Mamone, n.m.), che «l’art. 15 bis della L. 67/2014, inserito dalla L. n. 118
dell’11.8.2014, è intervenuto sulla disciplina del giudizio in absentia statuendo
che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della citata legge 67 (17 maggio 2014) a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
grado. Lo stesso art. 15 bis prevede una deroga a tale regime transitorio laddove
stabilisce che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della
citata legge 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a quella

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previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore

data quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il
decreto di irreperibilità», ravvisando espressamente la corrispondenza alla
prevista ipotesi derogatoria del caso in cui, alla data di entrata in vigore della
legge n. 67 del 2014, l’imputato fosse stato dichiarato contumace, con
provvedimento ancora efficace a quella data, nel corso dell’udienza preliminare e
non fosse stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, e la sentenza
fosse, poi, stata emessa dopo l’entrata in vigore della disciplina transitoria.
4.1. Sul tema si registrano precedenti interventi di questa Corte che hanno

contumaciale, unitamente all’avviso di deposito (sempre che la dichiarazione di
contumacia non sia dipesa dalla presa d’atto di una formale irreperibilità non
derivante da colpa), anche qualora il giudizio di merito, a carico dell’imputato
dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore
della disciplina transitoria, di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla
legge n. 118 del 2014, con conseguente inapplicabilità ratione temporis di detta
disciplina a fronte di una serie procedimentale in apparenza esaurita (Sez. 1, n.
20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944; Sez. 1, n. 36342 del 16/03/2016,
Capoccitti, Rv. 268265).
Con dette decisioni si è rimarcato, per quanto qui interessa, in esito alla
disamina dei contenuti delle nuove disposizioni adottate con la legge n. 67 del
2014, che il loro ambito applicativo doveva essere apprezzato in rapporto a
specifiche coordinate di sistema, e segnatamente:
«- la dichiarazione di contumacia è actum che esprime una qualificazione
particolare del rapporto tra l’imputato non comparso ed il procedimento che lo
riguarda e che si colloca nella fase iniziale e costitutiva del rapporto processuale,
con effetti che permangono, salvo comparizione dell’interessato, sino alla
definizione del processo (dunque il tempus che ne regolamenta l’adozione è
senza dubbio quello vigente all’atto della sua dichiarazione, e gli effetti tendono a
permanere, con tendenziale insensibilità al novum normativo);
– la dichiarazione di contumacia, al di là della sua tendenza ad affasciare in
un unico contenitore nominalistico situazioni diverse (opportunamente
scomposte dal legislatore del 2014, anche per rispondere ad esigenze di sistema
derivanti da pronunzie sovranazionali sui contenuti art. 6 Conv. Eur.) poteva
derivare, in concreto, da situazioni in cui vi era piena ed effettiva conoscenza del
processo ed attribuiva al contumace alcune garanzie di status, prima fra tutte la
notifica dell’estratto contumaciale della decisione di merito;
– la disciplina innovativa (adottata con legge n. 67 del 2014), pertanto, non
può in via generalista essere ritenuta tale da determinare una diffusa rimozione

5

affermato che sussiste l’obbligo di notifica dell’estratto della sentenza

(per incompatibilità sopravvenuta) del generale principio

tempus regit actum

(con obbligo di rinnovare ogni dichiarazione di contumacia già emessa e i cui
effetti processuali perduravano) ma va analizzata nelle sue concrete disposizioni
in termini comparativi (tra le due discipline) ed in rapporto al complessivo livello
di garanzia fornito, dato il dichiarato intento del legislatore italiano di adeguarsi
ai contenuti delle decisioni della CEDU in tema di giusto processo» (Sez. 1, n.
20485 del 08/03/2016, e Sez. 1, n. 36342 del 16/03/2016, citate, in
motivazione).

all’incremento delle garanzie individuali, conduceva a «ritenere manifestamente
incompatibile con il sopravvenuto assetto nornnativo del maggio 2014 una
soltanto delle ipotesi del previgente giudizio contumaciale, rappresentato dalla
contumacia del soggetto dichiarato irreperibile senza sua colpa, e dunque non
sottrattosi volontariamente alla conoscenza del procedimento (ipotesi di cui
all’art. 420 quater come novellato, con obbligo di rinnovazione della notifica ed
eventuale sospensione del procedimento)», e che nelle altre ipotesi di novellata
«assenza» non poteva dirsi «introdotta una radicale difformità dei modelli
operativi, tale da determinare una sopravvenuta incompatibilità ‘di sistema’ di
tali casi di contumacia, già validamente dichiarata con le norme previgenti», si è
rappresentato che, «in difetto di una effettiva discontinuità con il nuovo assetto
normativo, non vi [era] ragione di escludere la perdurante efficacia del risultato
di una verifica, operata in sede di costituzione del rapporto processuale, in punto
di conoscenza effettiva del procedimento e di qualificazione in termini di
contumacia dello status dell’imputato, peraltro più favorevole in relazione alla
perdurante vigenza dell’obbligo di notifica dell’estratto contumaciale, posta a
garanzia della certezza della conoscenza della decisione» (Sez. 1, n. 20485 del
08/03/2016, e Sez. 1, n. 36342 del 16/03/2016, citate, in motivazione), e si è
evidenziato che tale approdo interpretativo è stato «successivamente recepito,
con adeguata ponderazione degli interessi -anche di rango costituzionalecoinvolti, dal legislatore nella disposizione transitoria di cui alla citata legge n.
118 del 2014» (Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, citata, in motivazione),

5. Il caso in esame, poste le emergenze processuali tratte dai contenuti del
provvedimento impugnato (salvo le ulteriori verifiche in fatto da demandarsi al
giudice del rinvio), è del tutto sovrapponibile a quello, che oggetto di scrutinio
con le decisioni prima richiamate (sub 4. di questo «ritenuto in diritto»), è stato
ricondotto nell’ambito della ipotesi derociatoria prevista dal regime transitorio,
essendo stato l’imputato, ogierno ricorrente, dichiarato contunnace nel corso
dell’udienza preliminare, prima della data di entrata in vigore della legge n. 67

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4.2. Nel sottolinearsi poi, che l’analisi delle nuove disposizioni, funzionali

del 2014; essendo a detta data ancora efficace detto provvedimento riguardo
all’imputato, non dichiarato irreperibile, alla luce dei condivisi richiamati principi
(sub 4.1. e 4.2. di questo «ritenuto in diritto»), ed essendo il giudizio di merito,
definito dopo la data di entrata in vigore della disciplina transitoria, ancora
pendente a detta data.

6. Il processo, pertanto, avrebbe dovuto proseguire secondo le disposizioni
proprie del processo contumaciale anteriormente vigenti e all’imputato

novellato dalla citata normativa, solo in momento successivo all’entrata in vigore
di quella legge, pertanto inapplicabile) andava notificato ai sensi dell’art. 548,
comma 3, cod. proc. pen. l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di
primo grado, essendo a tale adempimento condizionati il decorso dei termini per
la proposizione dell’appello e la valida formazione del titolo esecutivo in assenza
di tempestivo gravame.

7. L’ordinanza impugnata, affetta dal vizio denunciato, deve essere, quindi,
annullata senza rinvio, con declaratoria di non esecutività nei confronti del
ricorrente della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 26 maggio 2015,
la cui esecuzione deve essere sospesa.
Gli atti vanno trasmessi a detto Tribunale perché proceda alla notificazione
dell’estratto contumaciale al ricorrente.
Seguono le comunicazioni, a cura della Cancelleria, al Procuratore Generale
presso questa Corte per i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, e dichiara non esecutiva la
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 26/05/2015 nei confronti di Ghiat
Noreddine, sospendendone !’esecuzione.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per la
notificazione dell’estratto contumaciale all’imputato.
Dispone altresì che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore
della Corte di cassazione per i provvedimenti conseguenti.
Così deciso il 07/02/2017

contumace (dichiarato assente, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. come

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