Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16333 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16333 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLIMA MICHELE N. IL 18/12/1984
avverso la sentenza n. 754/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato MICHELE SOLLIMA, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la
condanna riportata in primo grado per il reato di riciclaggio di un’autovettura, riducendo la
pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, per carenza del necessario elemento

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in
appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED
Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i
quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti,
logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ritenuto valorizzando (f.4 ss.) l’accertata, e
mai convincentemente giustificata, disponibilità dell’autovettura di provenienza illecita in
oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione), cui era stata
apposta la targa identificativa del numero di telaio e le targhe anteriori e posteriori
appartenenti ad altra autovettura [<

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