Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16333 del 07/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16333 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rimoldi Giuseppe, nato a Milano il 05/07/1970

avverso l’ordinanza del 16/11/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Varese

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dei 16 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la
richiesta, avanzata il 23 settembre 2015 nell’interesse di Giuseppe Rimoldi, volta

Data Udienza: 07/02/2017

alla revoca, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., della sentenza di condanna del
medesimo del 13/24 dicembre 2012 dello stesso Ufficio, confermata dalla Corte
di appello di Milano con sentenza del 15/19 aprile 2013, irrevocabile il 20 marzo
2014.
Il Giudice rilevava, a ragione della decisione, che:
– l’istante era stato condannato con sentenza resa il 6 marzo 2013, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Como, irrevocabile il 13 aprile 2013, alla pena complessiva di anni tre di

di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per plurimi episodi di spaccio
di cocaina, emergenti da conversazioni telefoniche intercettate nel periodo
marzo-giugno 2012, commessi in differenti località e in modesti quantitativi,
descritti nella comunicazione di notizia di reato del 12 luglio 2012 del
Commissariato di P.S. di Gallarate, posti a fondamento dell’ordinanza di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del 27 settembre
2012 dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como,
eseguita il 4 ottobre 2012, e richiamati singolarmente nell’ordinanza ;
– non poteva ravvisarsi l’unicità del fatto tra detti episodi di spaccio e quello
afferente alla detenzione di cocaina e hashish, sequestrati in data 4 luglio 2012
presso l’abitazione dell’istante, ai fini della revoca per ne bis in idem della
sentenza di condanna per detto ultimo reato, giudicato con la sentenza del 13/24
dicembre 2012.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Rimoldi, che ne chiede l’annullamento sulla base di due
motivi, la cui illustrazione è preceduta dalla trascrizione del ricorso per incidente
di esecuzione del 21 settembre 2015 e della successiva memoria del 27 ottobre
2015, pure allegati al ricorso unitamente ai documenti con essi prodotti.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in
punto di asserita non coincidenza temporale delle condotte criminose ascrittegli
nel procedimento celebrato a Varese, relativamente alla detenzione, consumatasi
in Tradate il 4 luglio 2012, e nel procedimento celebrato a Como, relativamente
agli episodi di spaccio consumatisi in Lonate Pozzolo fino al 4 luglio 2012, di cui
al capo E) della imputazione.
Secondo il ricorrente, che riprende ulteriori passi della memoria difensiva del
27 ottobre 2015, il Giudice dell’esecuzione non ha tenuto in alcun conto,
omettendo qualunque motivazione, la documentata coincidenza temporale tra le
indicate condotte delittuose (detenzione ed episodi di spaccio di sostanza

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reclusione e di euro quattromila di multa, previo riconoscimento dell’attenuante

stupefacente) ed è incorso in palese contraddizione nell’asserire la impossibilità
di ravvisare la unicità del fatto tra la cocaina spacciata in più occasioni, in
differenti modalità e in modesti quantitativi nel periodo marzo/giugno 2012 e
quella detenuta e sequestrata nella sua abitazione il 4 luglio 2012, pure
richiamando il capo di imputazione sub E), relativo a episodi di spaccio del 4
luglio 2012.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in punto

celebrato a Varese e nel procedimento celebrato a Como, quanto allo spaccio
consumato in Lonate Pozzolo il 4 luglio 2012 e alla detenzione consumata a
Tradate il 4 luglio 2012, in considerazione delle supposte differenti località di
consumazione dei reati e dei modesti quantitativi di sostanza stupefacente,
rispettivamente spacciata e detenuta.
Secondo il ricorrente, che richiama la sentenza della terza sezione penale di
questa Corte n. 9680 del 10 marzo 2011, è, invece, ravvisabile piena identità,
stante la loro sostanziale identità spaziale, tra lo spaccio, consumato il 4 luglio
2012 nel comune di Lonate Pozzolo, pressoché contiguo a Tradate, luogo della
sua abitazione e residenza, e la detenzione accertata in Tradate presso la sua
abitazione il 4 luglio 2012.
È, inoltre, irrilevante, oltre che illogico, l’argomento della diversità dei
quantitativi di sostanza stupefacente, correlabili ai fatti di reato in esame, poiché
la sostanza rinvenuta «residuamente» nella sua disponibilità aveva costituito per
lui la fonte di approvvigionamento da utilizzarsi, come è avvenuto, in ogni
singolo episodio di spaccio, la cui abitualità per quantitativi modesti è
dimostrativa della provenienza da unica fonte, mentre non risulta che egli abbia
goduto o beneficiato di altre fonti di approvvigionamento ovvero ne abbia fatto
utilizzo.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,
concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per palese
infondatezza, e rappresentando che le differenti azioni tipiche costituiscono più
violazioni se distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale;
nella specie per la diversità del dato quantitativo e del contesto spazio temporale
l’attività di detenzione non è assorbita in quella di spaccio; il rilievo del ricorrente
che non può escludersi che l’attività di detenzione sia iniziata con il primo
episodio di spaccio è una mera presunzione priva di riscontri fattuali in mancanza
di identità del predetto contesto.

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di asserita non identità delle condotte criminose ascrittegli nel procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso sviluppa con i proposti motivi deduzioni e osservazioni

manifestamente infondate e in ogni caso generiche ovvero non consentite.

2. La richiesta, formulata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., è stata
respinta dal Giudice dell’esecuzione, che, premesso il richiamo alle imputazioni
elevate a carico del ricorrente nell’ambito dei procedimenti definiti con le due

Tribunale di Como il 6 marzo 2013, irrevocabile il 13 aprile 2013, e l’altra dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 13 dicembre 2012,
confermata dalla Corte di appello di Milano il 15 aprile 2013, irrevocabile il 20
marzo 2014, ha rilevato che, nel primo procedimento relativo a episodi di spaccio
di sostanze stupefacenti emergenti dalle conversazioni telefoniche intercettate, le
cessioni di cocaina erano avvenute in più occasioni (tra il 16 marzo e il 14 giugno
2012 quelle sub A, il 20 aprile 2012 quella sub C, il 15 giugno 2012 quella sub D,
tra il 30 aprile e il 4 luglio 2012 quelle sub E, tra il 19 aprile e il 28 giugno 2012
quelle sub F e il 21 maggio 2012 quella sub G), in differenti località (a Tradate
quelle sub A, a Casale Monferrato quelle sub C e D, a Lonate Pozzolo quelle sub
E, a Lonate Ceppino quelle sub F, a Novazzano nella Confederazione elvetica
quella sub G) e in modesti quantitativi (grammi 10 per volta quelle sub A,
grammi venti quella sub C, grammi 21 quella sub D, quantitativi imprecisati
quelle sub E e F. grammi 5,7 quella sub G), e ha rimarcato che la data del 4
luglio 2012 (indicata nel primo procedimento come limite temporale delle
condotte di spaccio ascritte al capo E come commesse in Lonate Pozzolo) era
quella nella quale il ricorrente era stato arrestato, nella sua abitazione in Tradate,
nella flagranza della detenzione di complessivi grammi 1314 di cocaina e grammi
1222 di hashish, costituenti -unitamente a grammi 2,7 di cocaina poco prima
ceduti a tale Pisano- il fatto che, nel secondo distinto procedimento, era stato
ascritto al medesimo al capo A.
In tali sintetizzate indicazioni, distinte nelle specifiche contestazioni, ha
trovato pacifico fondamento, nello sviluppo decisionale dell’ordinanza e nel
conseguente epilogo decisorio, il difetto del presupposto di applicabilità della
invocata norma processuale e con esso della ravvisabilità della dedotta unicità
del fatto.

3. Tale valutazione, congruente con le illustrate emergenze fattuali, è
coerente in diritto con il dato normativo e con i principi fissati da questa Corte in
materia di ne bis in idem.

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richiamate sentenze, emesse l’una dal Giudice per le indagini preliminari del

È, invero, consolidata l’affermazione della portata generale nel vigente
diritto processuale penale del principio del ne bis in idem, finalizzato a evitare
che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più
provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, e della
sua espressione oltre che nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28
cod. proc. pen. e segg.) e nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc.
pen.), nella disciplina della ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo
fatto contro la stessa persona, prevista dall’art. 669 cod. proc. pen. (tra le altre,

27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701), puntualizzandosi che, ai fini della
preclusione connessa al predetto principio, l’identità del fatto sussiste quando vi
sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,
considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e
con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655
del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; tra le successive, Sez. 4, n. 15578 del
20/02/2006, Mele, Rv. 233959; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012, dep. 2013,
Guastella, Rv. 255078; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261937;
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263543).

4. Né, a fronte di un esaustivo apprezzamento esente da vizi logici e giuridici
introducono pertinenti ragioni di riflessione le deduzioni e obiezioni difensive, che
del tutto infondatamente contestano il discorso giustificativo della decisione e
oppongono, pur a fronte di differenti e individuate azioni tipiche specificamente
descritte nei relativi capi di imputazione e ritenute provate nelle relative
sentenze, incorse violazione dei principi di diritto in tema di rapporti tra
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, finendo con l’affidarsi -anche con
non consentite incursioni in non illogiche analisi fattuali- a mere asserzioni,
correlate alla identità temporale della data ultima dei fatti di cessione (del primo
procedimento) e della data di accertamento della detenzione (del secondo
procedimento) e alla contiguità spaziale dei luoghi di commissione dei primi e di
consumazione della seconda, ovvero a generici rilievi presuntivi circa la unicità
della fonte di approvvigionamento e circa la sua identificazione con la sostanza
stupefacente, rinvenuta e sequestrata nella parte asseritamente residuata dopo i
prelievi per le singole cessioni (la cui autonoma valenza come violazioni dello
stesso art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, distinte sul piano fattuale e soggettivo,
peraltro, comunque permane).

5.

Il ricorso, alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere,

conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760; Sez. 1, n.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.500,00 alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso il 07/02/2017

spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

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