Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16331 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16331 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONELLI MAURIZIO nato il 09/08/1961 a TERRACINA

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.

Rito

il difensore’

Data Udienza: 14/03/2018

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RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha
confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Latina, emessa in data 4 novembre 2014 che, con il rito abbreviato, ha
condannato Antonelli Maurizio alla pena di sei anni di reclusione ed euro 16.000
di multa, siccome colpevole dei reati di cui agli artt.: A) 81 cpv cod. pen. – 12
comma 3 lett. a) e d), 3 bis e 3 ter Decreto Legislativo n. 286/1998 – commessi

diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di dieci
cittadini stranieri di nazionalità indiana consegnando a Rani Rekha dieci falsi
nulla osta al lavoro stagionale; B) 61 n. 2 cod. pen. – 5 comma 8 bis Decreto
Legislativo n. 286/1998 – commesso in Terracina, in data anteriore e prossima al
22/1/2013 – perché, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente e di
determinare il rilascio dei visti di ingresso, contraffaceva dieci nulla osta al lavoro
stagionale, apparentemente emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di
Latina su richiesta del datore di lavoro Badanai Fortunato, recanti numero di
protocollo identico a quelli rilasciati ai datori di lavoro Bottoni Domenico e Pirotti
Ornella; con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Nel respingere i motivi di appello, la Corte territoriale ha così motivato:
I- l’affermazione di responsabilità dell’imputato si basava sulle dichiarazioni
di Rani Rekha, e dei testi escussi (Bottoni, Pirotti, Badanai), solo genericamente
tacciate negli atti difensivi di contraddittorietà. L’imputato si era dichiarato in
grado di far giungere in Italia connazionali indiani di Rani, facendo ottenere loro
nulla osta al lavoro stagionale; aveva richiesto come compenso il pagamento in
anticipo di € 1.000 per ogni pratica e il saldo di € 1.500 all’ottenimento dei nulla
osta; la donna aveva consegnato dieci passaporti e € 2.000 come acconto;
ottenuti dieci nulla osta aveva corrisposto l’ulteriore somma di € 10.000, raccolta
dai parenti degli interessati; la polizia giudiziaria aveva osservato la consegna
del denaro;
II- in seguito, dagli accertamenti compiuti dall’Ambasciata Italiana in India,
era emerso che i nulla osta erano falsi e che Badanai Fortunato, cioè colui che
figurava come datore di lavoro, non aveva mai fatto richiesta di lavoratori
stagionali; i numeri di protocollo riportati nei documenti falsificati erano abbinati
a nulla osta rilasciati a tali Bottoni e Pirotti;
III-

la condotta posta in essere da Antonelli era idonea a realizzare il reato

di immigrazione clandestina in contestazione, trattandosi di reato a
consumazione anticipata che si perfezionava con il compimento di atti diretti a
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in Terracina, fino al 25/1/2013 – per aver, al fine di trarre profitto, compiuto atti

procurare l’ingresso illegale dello straniero, senza che fosse richiesto l’ingresso
effettivo da considerarsi un post factum non decisivo;
IV- trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata, il baricentro era
spostato sulla direzione e idoneità degli atti, elementi questi ricorrenti nella
fattispecie con la creazione di falsi nulla osta;
V-

ricorrevano le aggravanti contestate per il numero degli stranieri

coinvolti, la falsificazione di documenti e la percezione del denaro;
VI- la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato giustificavano la pena

3. Contro tale provvedimento, l’imputato, assistito dal difensore di fiducia,
ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che seguono, enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione dell’art. 12 comma 3 lett. a) e d), 3 bis Decreto Legislativo n.
286/1998. Afferma la difesa che per la realizzazione del reato è necessario
l’effettivo ingresso dello straniero, secondo quanto affermato nella sentenza n.
40.624/2014 di questa Corte, integralmente riportata nella parte rilevante.
3.2. Violazione dell’art. 12 comma 3 lett. a) e d), 3 bis e 3 ter lett. b)
Decreto Legislativo n. 286/1998 in relazione agli artt. 49, comma 2, 56 cod. pen.
– 13, 25, 27 Cost. Si sostiene che i nulla osta falsificati erano inidonei a
consentire l’ingresso degli stranieri in territorio italiano e furono riconosciuti falsi
in conseguenza della doverosa verifica effettuata dal Consolato italiano all’estero.
Il fatto doveva essere qualificato come truffa, nei termini richiesti nell’atto di
appello, non essendo mai stato messo in pericolo il bene giuridico tutelato dalla
norma. Si richiama in proposito la giurisprudenza del Giudice delle leggi sulla
necessaria offensività della condotta, come ricavabile dalla disciplina sul reato
tentato e sul reato impossibile.
3.3. Violazione dell’art. 5 comma 8 bis Decreto Legislativo n. 286/1998. La

irrogata, il diniego delle attenuanti generiche ed il riconoscimento della recidiva.

condotta punita dalla norma riguardava la contraffazione o alterazione di
documenti « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso ». Nel caso in
esame la falsificazione era avvenuta al solo fine di ottenere denaro dalle vittime.
Difettava quindi il dolo specifico richiesto dalla norma.
3.4. Violazione dell’art. 5 comma 8 bis Decreto Legislativo n. 286/1998 in
relazione agli artt. 49, comma 2, 56 cod. pen. – 13, 25, 27 Cost. Anche in questo
caso la condotta posta in essere dall’imputato era inidonea a indurre in errore
l’autorità preposta al rilascio degli atti e a realizzare l’offesa al bene giuridico
tutelato.

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Non essendo stati rilasciati nulla osta né visti, al più la condotta integrava
un reato tentato.
3.5. Mancanza di motivazione in relazione all’art. 12 comma 3 lett. a) e d), 3
bis e 3 ter lett. b) Decreto Legislativo n. 286/1998. Si contesta la mancanza di
motivazione sulla offensività della condotta, considerando che era stata
confermata una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato sulla base di
sommarie informazioni testimoniale contraddittorie, laddove invece il giudice di
appello, evidentemente equivocando, aveva affermato di condividere le

di dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento.
3.6. Mancanza di motivazione in relazione all’art. 5 comma 8 bis Decreto
Legislativo n. 286/1998. Era stato omessa, anche da un punto di vista
meramente grafico, la motivazione sulla sussistenza di questo reato, nonostante
lo specifico motivo di appello articolato.
3.7. Contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese
dalla persona offesa, contrastanti con quelle rese dai testi Bottoni e Orelli di cui
si era, con i motivi di appello, evidenziato che, anziché testi, dovevano essere
considerati conniventi, se non concorrenti nei reati; inoltre, non si comprendeva
la ragione per cui il teste Bottoni avesse omesso di riferire agli inquirenti circa il
cittadino indiano di nome Bubu, cioè colui che aveva fornito ad Antonelli le
fotocopie dei nullaosta.
Questi elementi avrebbero dovuto indurre il giudice ad escludere che il reato
potesse attribuirsi all’imputato al di la di ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e va accolto. Preliminare ed assorbente è l’esame del
secondo e del quarto motivo che, con argomentazioni sostanzialmente analoghe,
introducono il tema di diritto rilevante ai fini del decidere che è quello della
idoneità delle condotte realizzate ad offendere gli interessi tutelati dalle norme in
contestazione.

2. In punto di fatto, dalle due conformi sentenze di merito si ricava che:
– il ricorrente, dopo aver contattato Rani Rekha rappresentandole di avere
la possibilità di far entrare in Italia connazionali indiani con nulla osta per lavori
stagionali, ha predisposto falsi nulla osta, realizzati mediante operazione di
fotocopiatura di altri nulla osta veri riportanti nominativi di cittadini
extracomunitari, rilasciati a datori di lavoro diversi (Bottoni Domenico e Pirotti
Ornella);
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argomentazioni del primo giudice rese all’esito di giudizio ordinario e sulla base

- i nulla osta falsi consegnati a Rani, attraverso l’operazione di falsificazione
risultavano apparentemente emessi in favore dei connazionali di Rani – i cui dati
erano stato ricavati dai passaporti dei medesimi che erano stati consegnati da
Rani ad Antonelli-, riportavano i numeri di protocollo di quelli veri e indicavano
come datore di lavoro tale Badanai Fortunato (che in realtà non aveva mai fatto
richiesta di mano d’opera);
– i nulla osta falsi erano stati spediti da Rani in India, ma i connazionali non
erano riusciti ad ottenere il visto di espatrio in quanto l’Ambasciata Italiana non

3. La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha ritenuto
realizzato il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, ricollegandosi alla
giurisprudenza di legittimità secondo cui, trattandosi di reato di pericolo o a
consumazione anticipata, è del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo,
essendo sufficiente ai fini del perfezionamento del delitto, perché sia integrata la
situazione di pericolo, che il soggetto attivo ponga in essere con la propria
condotta una condizione (necessaria o no) teleologicamente connessa al
potenziale ingresso illegale dello straniero.
3.1. Tuttavia, la correttezza di questa ricostruzione dogmatica non giustifica
la conclusione raggiunta dai giudici di merito. Dopo aver affrontato la questione
della natura del reato, era necessario metodologicamente esaminare e risolvere
quella, correttamente evocata dalla difesa del ricorrente con il richiamo al reato
impossibile, della offensività in concreto della condotta, verificare cioè se
l’attività realizzata era concretamente idonea a ledere gli interessi tutelati dalla
norma (controllo del territorio e intangibilità dei confini).
3.2. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, ricorre la figura del reato
impossibile quando una condotta di reato sia formalmente conforme alla
fattispecie tipica ma risulti in concreto non idonea a ledere il bene giuridico
protetto dalla norma. Nella struttura del reato impossibile la legge, parlando di
azione, fa riferimento ad un comportamento che si presenta conforme al tipo
descrittivo, ma, in quanto inidoneo, privo del disvalore proprio del reato
consumato. Solo l’azione idonea, quella, cioè, che effettivamente lede o mette in
pericolo l’interesse tutelato, corrisponde al modello legale della fattispecie
incriminatrice e può essere definita tipica. Ne deriva che, come insegna la
giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato impossibile ex
art. 49, comma 2, perché un’azione possa considerarsi inidonea agli effetti
dell’art. 49, primo capoverso, in relazione all’art. 56 cod. pen. è necessario che
la sua incapacità a produrre l’evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale
risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento
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aveva riconosciuto la validità dei nulla osta.

o

iniziale dell’azione, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell’evento si
profili come impossibile e non soltanto come improbabile.
Prescindendo dalle problematiche che sottendono la concezione realistica
dell’illecito penale e la necessità di un’effettiva lesione o messa in pericolo del
bene protetto, è certo che, come afferma la Corte costituzionale « l’art. 49,
secondo comma, codice penale non può non giovare all’interprete al fine di
determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante ». Del resto, la stessa
Corte ha avuto occasione di rilevare ripetutamente che « non è incompatibile con

(sentenze n. 360 del 1995; n. 133 del 1992; n. 333 del 1991).
3.3. La Corte territoriale su questo punto si è limitata a richiamare l’analoga
osservazione contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo irrilevante « la
circostanza che la condotta si presenti di difficile attuazione pratica, in quanto ciò
non la rende insuperabilmente inidonea a raggiungere lo scopo perseguito ».
Tuttavia, è questa una affermazione del tutto assertiva non essendo stati indicati
gli elementi da cui il convincimento è stato ricavato. Posto che la falsità dei nulla
osta era stata accertata nell’ambito di controlli eseguiti dall’Ambasciata Italiana,
4Ò ch

nella situazione data, si doveva verificare quali erano i concreti margini

di riuscita di quella che in astratto può anche assumere i contorni di
un’operazione truffaldina realizzata mediante un falso documentale. Occorreva
cioè valutare se i controlli amministrativi che portarono alla scoperta della falsità
dei nulla osta, impedendone il rilascio e quindi l’ingresso degli stranieri, furono
eseguiti nel contesto di un protocollo operativo routinario ovvero furono
conseguenza di un controllo estemporaneo o a campione, rimesso al caso o alla
discrezionalità del singolo funzionario. Solo in questa seconda ipotesi, in linea
con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato impossibile ricorre solo
nelle ipotesi di assoluta impossibilità o incapacità ex ante di produrre l’evento, e
non pure quando esista la possibilità, sia pure remota, che l’evento possa
verificarsi (cfr per tutte Cass. n. 36295/2005; n. 26876/2004), ha senso
l’affermazione resa in sentenza che la condotta, pur di difficile realizzazione
pratica, era possibile.
È questo l’accertamento che il giudice del rinvio è chiamato a compiere.

4. La conclusione raggiunta si riflette inevitabilmente anche sul reato di cui
al capo B), occorrendo ancora un volta valutare in concreto, e non in astratto,
secondo la specifica natura dei controlli amministrativi, se la creazione dei nulla
osta falsi era effettivamente in grado « di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno ».
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il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto

5. La sentenza impugnata va quindi annullata e gli atti trasmessi al giudice
di rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra espressi. Tutti gli
altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione

Così deciso il 14 marzo 2018

della Corte di appello di Roma.

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