Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16330 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16330 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIVIANI EMILIO nato il 10/04/1980 a SALERNO

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO

iche ha concluso per
Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio per l’omessa motivazione in ordine alla
recidiva.
Udito il i -nsore

Data Udienza: 18/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno
ha confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno in composizione
monocratica del 06/06/2016, che dichiarava la penale responsabilità di
Viviani Emilio in ordine al reato di cui all’ art. 75, comma 2 d. Igs. n. 159
del 2011, per avere violato la misura di prevenzione personale della

allontanandosi dal comune in cui era obbligato a soggiornare, e lo
condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi otto di
reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva semplice contestata.
1.1.La Corte territoriale osserva come siano stati correttamente
considerati dal Giudice di primo grado i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
nonché l’esigenza di adeguamento della pena al caso concreto ed il fine
rieducativo affidato alla stessa dalla Costituzione, laddove ha ritenuto
concedibili le circostanze attenuanti generiche e determinabile la pena
base in anni uno di reclusione, “tenuto conto delle modalità del fatto”.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Viviani
Emilio, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125
cod. proc. pen., 75 d. Igs. n. 159 del 2011, 99, 62 bis e 133 cod. pen. e
vizio e/o mancanza assoluta di motivazione. Il difensore si duole che il
Tribunale abbia immotivatamente ritenuto le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva contestata, senza escluderla come
richiesto in sede di conclusioni, e che la Corte di appello, nei confronti
della quale era nuovamente invocata l’ esclusione della rilevanza
aggravatrice della recidiva contestata e comunque della sua ricorrenza,
abbia del tutto ignorato la richiesta, confermando immotivatamente la
decisione del Tribunale. E ciò nonostante fossero stati indicati elementi in
grado di elidere la particolare riprovevolezza del fatto e la pericolosità del
reo, quali la considerazione che la misura preventiva sia stata violata per
compiere un’attività lecita (vendita di bovini) e non per perpetrare
condotte illecite, e la condotta ineccepibile del Viviani dal 2008 al 2016
anche in relazione all’espiazione di pena per altro fatto. Il difensore
chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per
nuova valutazione sul punto.
3.

Con memoria successivamente presentata la difesa torna sui

motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

1

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno,

4. Il ricorso è fondato.
Invero, la Corte territoriale non si confronta in alcun modo con la
richiesta, di cui in gravame ‘e ripercorsa in questa sede, di esclusione
della recidiva e, a fronte di un’ omessa motivazione anche in primo grado
nonostante l’esplicita richiesta di esclusione in sede di conclusioni, non
motiva in alcun modo – come sopra esaminato – neppure implicitamente
sui presupposti di detta aggravante. E ciò in contrasto con il consolidato

27/04/2016 – dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 – secondo cui
l’applicazione della recidiva ‘facoltativa contestata richiede uno specifico
onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere
adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei
requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore :
fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della
ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla
negativa personalità dell’imputato, quale evincibile dall’altissima
pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere.
Tale lacuna motivazionale impone l’ annullamento della sentenza
impugnata come da dispositivo ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Napoli, individuata ai sensi dell’ art. 623, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame della
richiesta di esclusione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto
alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez. 6, n. 20271 del

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