Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1633 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1633 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUOCCO ROBERTO N. IL 07/06/1979
avverso la sentenza n. 8945/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 15/01/2013, confermava la
sentenza del Gup del Tribunale di Napoli, in data 10/07/2012, appellata da Roberto Ruocco,
imputato del reato di cui agli artt. 282 e 291 bis d.P.R. 43/1973 [per aver detenuto kg.
46,200 di T.L.E., sottraendoli al pagamento dei diritti di confine e dell’IVA; fatti commessi il

uno, mesi otto di reclusione ed C 8.000,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione, ex art.
606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta operatività della contestata recidiva ed al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato in ordine ad entrambi i punti della decisione, oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui agli
artt. 69, 62 bis e 133 cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 -3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto Ruocco con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si
determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

13/04/2012; il tutto come contestato in atti con la recidiva] e condannato alla pena di anni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA