Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16329 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16329 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSI STEFANO N. IL 26/09/1969
avverso la sentenza n. 6779/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato STEFANO GRASSI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di
truffa e falso, alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di legge
sostanziale e vizio di motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti,
evidenziando – f. 5 – che il danno cagionato alla p.o., pari nel complesso ad euro 510, non
era di speciale tenuità), limitandosi alla mera enunciazione della propria doglianza, senza
alcun pur minimo ed apprezzabile corredo argomentativo;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il comp nente estensore

Il Presidente

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come

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