Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16328 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16328 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MALAGOLI CRISTIAN nato il 11/08/1977 a SCANDIANO
MOSCATO MARCELLO nato il 25/05/1974 a FRATTAMAGGIORE

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore Avv. STEFANO MAGHERINI, che ha chiesto l’accoglimento dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, riformava
parzialmente quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Firenze il 2 settembre 2016, concedendo a Cristian
Malagoli e Marcello Moscato l’attenuante di cui all’art. 5, legge 2 ottobre 1967, n.
895, e pertanto riducendo ad anni due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa la
pena loro inflitta, poiché riconosciuti responsabili, in concorso, dei reati unificati
per continuazione di cui agli artt. 9, 10 e 12, legge 14 ottobre 1974, n. 497,
(detenzione e porto illegali di congegno micidiale, ossia una bottiglia «molotov»).

Data Udienza: 18/01/2018

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

3. Il ricorso del Malagoli
3.1. Con un primo motivo, si denunzia violazione dell’art. 12, legge n. 497
del 1974, e illogicità della motivazione, sul rilievo che, non risultando alla
stregua della motivazione adottata in sede di merito che la bottiglia «molotov» in
possesso degli imputati e da loro lanciata contro un’abitazione contenesse
proprio benzina, non avrebbe potuto ritenersi l’esistenza del congegno micidiale.

cod. proc. pen., e illogicità della motivazione, ci si duole del mancato
accoglimento della richiesta di accertamenti sul contenuto di detta bottiglia.

4. Il ricorso del Moscato
Parimenti si lamenta erronea applicazione dell’art. 12, legge 497 del 1974,
nonché illogicità della motivazione, per essersi affermata la natura di congegno
micidiale in assenza degli accertamenti tecnici a tal fine indispensabili; sicché,
non disponendosi di indicazioni sui reperti, i soli «segni di abbruciamento» sul
parapetto del balcone che aveva raggiunto la bottiglia, senza che la proprietaria
si accorgesse di nulla, non avrebbero potuto in alcun modo ritenersi sufficienti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi, concernenti nella sostanza i medesimi rilievi come
esposti nel suddetti motivi, sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Si sostiene in termini manifestamente infondati che la bottiglia molotov
potrebbe rappresentare un «congegno micidiale» solo quando sia rimasto
accertato che al suo interno vi fosse combustibile del tipo benzina. Mentre le
caratteristiche micidiali di tale congegno conseguono piuttosto dalle modalità
della sua preparazione e poi dalla sua deflagrazione provocata da qualsiasi
combustibile avente, in quelle particolari condizioni all’interno della bottiglia,
effetti esplodenti dello stesso genere di quelli che possono essere cagionati dalla
benzina, a seguito del lancio dell’oggetto dopo avere dato fuoco allo stoppino.
Ci si duole poi del mancato riscontro delle caratteristiche del congegno e
della stessa esistenza dello stoppino tramite l’esame dei reperti nel giudizio.
Ma si tratta di profili con evidenza irrilevanti, una volta che, alla stregua di
quanto datosi atto già nella sentenza di primo grado e in alcun modo considerato
in entrambi i ricorsi, la persona individuata quale testimone oculare dei fatti
vedeva uno degli imputati tenere in mano la bottiglia, estrarre di tasca un

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3.2. Con un secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 441, comma 5,

accendino e tramite esso dare fuoco ad un pezzo di stoffa, appunto lo stoppino
della molotov, per infine scagliare la medesima bottiglia contro il vicino edificio,
provocando così, al momento dell’impatto dell’oggetto con tale edificio,
un’esplosione e contemporaneamente il conseguente divampare delle fiamme.
Tale incontestata deposizione risulta di per sé decisiva ai fini della
rappresentazione delle esaurienti ragioni per cui si è ritenuto l’utilizzo della
bottiglia molotov detenuta e portata illegalmente in quel luogo dagli imputati;
mentre le restanti osservazioni in senso contrario contenute nei ricorsi non solo

tentativo di prospettare un’alternativa lettura del compendio probatorio
comunque in questa sede non consentita, risultano con evidenza assolutamente
privi di rilevanza (la semplice descrizione delle tracce dell’esplosione sulla
facciata dello stabile e la circostanza che la donna che ivi abitava dell’età di 90
anni a quell’ora all’interno dell’abitazione non avrebbe percepito l’esplosione).

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno, valutati i profili di colpa, a
quello della somma fissata in euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2018

non si misurano con detta deposizione, ma anche richiamano elementi che, nel

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