Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16328 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16328 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIELZO GENNARO N. IL 10/10/1969
avverso la sentenza n. 508/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato GENNARO SCIELZO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di
truffa ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando vizio di
motivazione quanto alla mancata esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 99 c.p.,
nonché alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto A) configurabile
l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. per l’età avanzata e le condizioni accessorie di scarsa
lucidità delle due pp.00., concretamente in condizioni di difesa minorata; B) non escludibile la
recidiva, sintomatica di elevata capacità criminale perché riguardante reati della stessa natura
commessi nel quinquennio; C) congrua la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice,
valorizzando i medesimi elementi di natura oggettiva e soggettiva;
– che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale
inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per < 3.; (,-.;qct «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la successivamente alla data della sentenza impugnata con il del reato era maturata conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400); - che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzion pecuniaria; - che, all'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016 Il Presidente Il compon nte estensore

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