Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16327 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16327 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sui ricorsi proposti:
dalla parte civile COMBERIATI FRANCESCO, nato il 06/03/1956 a PETILIA
POLICASTRO;
dall’imputato GENTILETTI ANDREA, nato il 27/10/1967 a MACERATA;
nel procedimento a carico di quest’ultimo;

avverso la sentenza del 10/11/2016 del GIUDICE DI PACE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato limitatamente all’importo del risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Macerata
assolveva Andrea Gentiletti dai reati di cui agii artt. 581 e 612, cod. pen., per
non averli commessi, condannando, ai sensi dell’art. 417, comma 3, cod. proc.
pen, il querelante Francesco Comberiati, sussistendo la sua colpa grave, a
risarcire il danno subito dall’imputato, liquidato nell’importo di €5.000,00.

2. Propongono ricorso per cassazione sia Comberiati che il Gentiletti.

Data Udienza: 18/01/2018

3. Il Comberiati lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione,
rilevando che, nonostante la remissione di querela precedentemente intervenuta
davanti allo stesso giudice di pace, era stato valutato al fine ravvisare i
presupposti di cui all’art. 427, comma 3, cod. proc. pen, il lungo iter del
procedimento dovuto però ad annullamento con rinvio di una prima sentenza.
Si osserva, inoltre, che la temerarietà della querela non era ravvisabile,
poiché l’assoluzione non era intervenuta per essersi ritenuti insussistenti i fatti;

4.

Il Gentiletti, denunziando violazione di legge, si duole dell’omessa

pronunzia sulla richiesta di condanna, ex art. 427, comma 2, cod. proc. pen., alla
rifusione delle spese sostenute da esso imputato, nonché, ai sensi del comma 1
dello stesso articolo, al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.

2. Le statuizioni di condanna alle spese e ai danni previste dall’art. 427 cod.
proc.. pen., a seguito degli interventi della Corte Costituzionale con sentenze n.
180 e n. 423 del 1993, richiedono, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 3
del risarcimento del danno, l’accertamento della colpa del querelante.
Nel caso di detto risarcimento del danno la colpa deve essere grave, cioè
connotata da un grado di trascuratezza assai elevato, di modo che non si sia
avvertita l’ingiustizia della pretesa ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti
con un minimo di ponderazione (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Rv. 229333).

3. La motivazione del provvedimento, nel soffermarsi su detta colpa, ha sì
descritto non limpidi mutamenti di versione della persona offesa censurandone
gli atteggiamenti in sede di dichiarazioni avuto riguardo all’indicazione della data
dei fatti, ma non ha chiarito il percorso argomentativo poi seguito ai fini della
necessaria verifica della possibile ingiustizia della pretesa e della consapevolezza
di essa, a fronte di un’assoluzione pronunziata per non aver commesso il fatto.
Sicché, le censure mosse sul punto dal Comberiati ai fini dell’annullamento
del provvedimento impugnato appaiono fondate, rimanendo pertanto assorbite le
ulteriori questioni concernenti il quantum del danno riconoscibile, che dovrà
essere infatti nuovamente apprezzato in sede di conseguente giudizio di rinvio,
ma all’esito del corretto e motivato nuovo apprezzamento della sussistenza della

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mentre il quantum liquidato non poteva comunque rapportarsi all’intero giudizio.

colpa grave o in ipotesi del dolo, con riflessi che possono rilevare anche sulla
stessa determinazione del quantum in relazione alle voci da potere considerare.
Fermo restando che il prolungarsi del processo anche per cause non
imputabili al querelante, una volta riconosciuta la colpa grave dello stesso, può
costituire fonte di pregiudizio non privo di nesso causale e dunque apprezzabile.

4.

Parimenti fondato risulta il ricorso del Gentiletti, laddove lamenta

l’omessa pronunzia in ordine alla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 427, comma

Tale condanna in sede di rinvio, a fronte di rituale richiesta, potrà comunque
intervenire solo in caso di riconoscimento della sussistenza della colpa, poiché il
comma 2 richiama le medesime condizioni di cui al comma 1 del citato art. 427.
Nella stessa sede e considerando le stesse condizioni, dovrà per legge
provvedersi anche in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

5. Ne discende l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
secondo quanto specificato nel dispositivo, per nuovo esame che dovrà essere
espletato avendo cura di attenersi a tutte le direttive come sopra illustrate.
In tale sede si provvederà altresì in ordine alle spese del presente grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione del danno e
delle spese processuali, anche del presente grado, e rinvia per nuovo giudizio sui
punti suindicati al Giudice di pace di Macerata.
Così deciso il 18 gennaio 2018

2, cod. proc. pen., in relazione alla condanna alla rifusione delle spese sostenute.

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