Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16326 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16326 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAKKAK AHMED nato il 28/02/1977

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BIN ENTI
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, Avv. VINCENZO RETICO, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, riformava
parzialmente quella resa ii 3 dicembre 2015 a seguito di giudizio abbreviato dal
Tribunale di Avezzano, riducendo ad anni cinque di reclusione la pena inflitta a
Ahmed Fakkak, in quanto riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio
commesso in Avezzano il 7 aprile 2015 in pregiudizio di El Habbassi Hamza.

2.

Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta accertata dalla Corte

distrettuale, conformemente alla conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado,
Ahmed Fakkak il 7 aprile 2015 veniva importunato per strada da El Habbassi
Hamza che gli chiedeva una sigaretta. Ne nasceva un diverbio, a seguito del

Data Udienza: 18/01/2018

quale il primo con il coccio di una bottiglia di vetro colpiva violentemente alla
gola il secondo, procurandogli importanti lesioni in grado di metterne in pericolo
la vita tenuto conto della violenza e della particolare sede interessata.

3. Propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore, articolando
tre motivi con cui denunzia violazione di legge e difetto di motivazione
3.1. Con il primo motiva, osserva che la sentenza impugnata non aveva
risposto ai rilievi concernenti la riconducibilità del fatto al reato di cui all’art. 582,

giurisprudenza di legittimità in ordine alle condizioni necessarie per ravvisare il
tentato omicidio. Non erano state prese in considerazione le caratteristiche del
mezzo adoperato rimaste infatti non individuate, la scarsa potenzialità lesiva, le
modalità e la direzione dell’unico coipo, l’inidoneità delle lesioni provocate a
mettere concretamente in pericolo la vita della persona offesa, la circostanza che
la condotta era stata posta in essere istintivamente per protezione mentre la
persona offesa afferrava l’imputato per il collo, l’immediata desistenza da parte
di quest’ultimo che subito dopo infatti si era allontanato dai luoghi. In tal modo,
dunque, era mancata ogni doverosa verifica sul piano oggettivo e soggettivo.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta che, pur essendosi riconosciuto già da
parte dei giudici di primo grado che l’azione era immediatamente scaturita dal
fatto ingiusto posto in essere dalla persona offesa, poi era stata però negata la
circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. E ciò parimenti sulla base
di affermazioni smentite dalla costante giurisprudenza di legittimità. La Corte
distrettuale non aveva spiegato quale potesse essere, al momento della rapida
dinamica dei fatti, l’atteggiamento psicologico dell’imputato diverso dallo stato
d’ira come determinato infine dall’aggressione ad opera della persona offesa. Né
si era indicato da cosa sarebbe stata desunta la «grande» sproporzione fra il
fatto ingiusto e la reazione ritenuta incompatibile con la provocazione.
3.3. Con il terzo motiva, si rappresenta che non era stata fornita idonea
motivazione in ordine alle ragioni della determinazione della pena base in misura
ben superiore al minimo edittale, dato che a tal riguardo si era fatto solo
generico riferimento alla gravità del fatto e al rischio della morte. E ciò
ingiustificatamente alla stregua di quanto concretamente emerso dagli atti.
Inoltre, si era omesso di considerare la personalità dell’imputato quale poteva
desumersi dall’assoluta assenza di precedenti penali o anche solo giudiziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si illustrano.

2

cod. pen., alla stregua della corretta applicazione degli insegnamenti della

2. Quanto al primo motivo, va osservato che, al fine di contestare l’idoneità
e la univocità della condotta richieste dal tentato omicidio, vengono riproposte le
medesime doglianze già svolte in sede di appello e disattese in forza puntuali ed
argomentate motivazioni che nel ricorso neppure si considerano, continuandosi
invece ad elencare altri elementi tesi a prospettare una diversa lettura dei fatti.
Pertanto, al riguardo è sufficiente evidenziare che la Corte distrettuale ha
correttamente posto in evidenza la chiara direzione del colpo, pur unico, al collo

attraversano e la presenza di organi essenziali per le funzioni respiratorie.
Le gravi lesioni provocate con tale violento e ben assestato colpo avevano
concretamente l’attitudine a porre in pericolo la vita della persona offesa, a
causa della vasta e penetrante ferita fino in prossimità della vena giugulare,
tanto che ne seguiva un’imponente fuoriuscita di sangue che solo grazie ai
soccorsi non determinava l’evolversi nel decesso dello stato corna della vittima.
A fronte di ciò, pertanto, non si comprende quale rilevanza possano
assumere i rilievi circa l’omesso approfondimento delle precise caratteristiche del
mezzo costituito e poi adoperato dall’imputato per arrecare quel genere di offesa
avente gli effetti ragionevolmente individuati come idonei a cagionare la morte.
Partendo dalla considerazione di dette caratteristiche del colpo avuto
riguardo/ in particolare alla sua particolare direzione verso organi vitali, i giudici
distrettuali hanno svolto argomentazioni altrettanto plausibili circa la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato di tentato omicidio quantomeno nella forma
del dolo alternativo, come desunto appunto dalle modalità dei fatti, considerando
che l’antagonista non aveva alcun mezzo a disposizione e che se la sfera della
manifestazione volitiva non avesse abbracciato indifferentemente l’evento morte,
da quella distanza e con quell’oggetto acuminato all’uopo costituito rompendo
una bottiglia, il fendente con quella violenza sarebbe stato sferrato in altre parti.
Per contrastare tali conclusioni la difesa oppone ancora solamente una
diversa lettura dei fatti, in definitiva fondata sull’assenza di altri elementi nella
stessa direzione di quelli valorizzati dai giudici di merito, rimanendo però non
rappresentato come questi ultimi non possano razionalmente risultare sufficienti.
Al contempo, si descrive una precedente dinamica che evoca condotte della
persona offesa non di mera petulanza ma di violenta aggressione, in quanto tali
rimaste tuttavia non rappresentate dall’esposizione delle risultanze processuali.
Ne deriva l’infondatezza di tutti i rilievi mossi attraverso il primo motivo.

3. Il secondo motivo lamenta il diniego dell’attenuante della provocazione.

3

e certamente diretto verso una zona vitale, per i vasi sanguigni che la

Tale circostanza seppure non richiede i requisiti di adeguatezza e
proporzionalità, tuttavia non è ugualmente ravvisabile allorquando la
sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente
macroscopica da fare manifestamente escludere in sè lo stato d’ira ovvero poi
l’esistenza di un effettivo nesso causale fra il fatto ingiusto ed il medesimo stato
d’ira (Sez. 5, n. 605 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 255678; Sez. 1, n. 30469
del 15/07/2010, Rv. 248375; Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Rv. 228861).
Ebbene, proprio una siffatta macroscopica sproporzione è stata

confronto le molestie da parte della persona offesa nel richiedere una sigaretta
rispetto all’abnorme successivo comportamento che portava l’imputato a
rompere per terra la bottiglia e così procurarsi lo strumento con cui colpiva con
violenza alla gola la persona offesa priva di qualsiasi mezzo di difesa, per poi
andare via lasciando l’uomo per terra nelle condizioni di morire dissanguato.
A fronte di tali conclusioni dunque non possono cogliere nel segno i rilievi
contenuti nel motivo in trattazione che, per un verso, lamentano difetti di
motivazione sul punto, per altro verso, adducono violazione dei criteri di legge.
Si descrive poi di nuovo una condotta della persona offesa andata oltre alle
molestie facendosi cenno alla presa con forza al collo subita nel frangente
dall’imputato, ma non si precisa la fonte di tali notizie; per cui parrebbe volersi
richiamare solo quelle stesse dichiarazioni dell’imputato in ordine alla dinamica
dei fatti la cui attendibilità tuttavia non risulta essere stata accreditata, avendo
anzi chiarito i giudici di appello che tali dichiarazioni errrisultate piuttosto
smentite da quanto riferito da testi oculari secondo cui l’imputato aveva sferrato
un pugno alla persona offesa e poi l’aveva aggredita colpendola con la bottiglia.
Né si coglie il significato ai fini di cui trattasi degli ulteriori riferimenti ad un
«temperamento sanguigno» dell’imputato culturalmente dovuto alla sua etnia.
Anche tale motivo risulta pertanto destituito di fondamento.

4. Alle stesse conclusioni deve giungersi in relazione al terzo ed ultimo
motivo concernente la dosimetria del trattamento sanzionatorio cui si è giunti.
Ed infatti, diversamente da quanto rilevato dalla difesa, le condizioni
personali dell’imputato, fra cui il menzionato stato di incensuratezza, risultano
già prese in considerazione in primo grado ai fini della giustificazione delle
attenuanti generiche; mentre i giudici di appello, recependo proprio parte delle
doglianze mosse, hanno ridotto in misura ancor più sostanziosa la pena per
effetto di dette attenuanti, chiarendo tuttavia che la determinazione di quella
base in primo grado, in misura comunque ben più vicina al minimo che alla
media edittale, era giustificata dalla gravità dei fatti e dai loro effetti concreti.

4

plausibilmente illustrata dai giudici di merito, quando hanno posto debitamente a

Motivazione questa che nella specie, tenuto conto degli esiti sanzionatori,
appare idonea a spiegare le insindacabili valutazioni di merito consentite dall’art.
133, cod. pen., rivenendosi comunque chiare indicazioni coerenti con quanto in
precedenza esposto in ordine alle modalità ed ai risultati lesivi della condotta,
senza che possano rilevare le diverse e ancora una volta alternative
interpretazioni proposte anche in tale motivo, menzionando dati incompleti e per
nulla decisivi a smentit&della persuasività della conclusioni di merito raggiunte.

pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18 gennaio 2018

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al

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