Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16324 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16324 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO SALVATORE nato il 06/05/1971 a MILITELLO IN VAL DI CATANIA

avverso la sentenza del 16/04/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
e a concluso per
Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio per rideterminazione della pena.
Udito il difensore
l’avvocato VILLARDITA FRANCESCO si riporta.

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania
ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Caltagirone in data
02/02/2012, che, per quanto in questa sede di interesse, dichiarava la
penale responsabilità di Spampinato Salvatore in ordine ai reati di
detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (B), di detenzione e

pena di anni tre di reclusione ed euro 1800,00 di multa (pena base per la
ricettazione sub D), più grave, anni tre di reclusione ed euro 2.100,00 di
multa, aumentata per la continuazione con le fattispecie sub B) ad anni
quattro di reclusione ed euro 2.500,00 di multa e per la continuazione
con le fattispecie sub C) ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro
2.700,00 di multa, ridotta per il rito come sopra).
1.1.La Corte territoriale si confronta con i motivi di appello,
escludendo l’invocato assorbimento dei reati di detenzione e porto di
arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina
e l’invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In
considerazione, quanto a quest’ultima, sia del comportamento poco
collaborativo dell’imputato in relazione al ritrovament9,.
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d II’ arma, sia
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‘ banali, in
della complessiva gravità dei fatti, avvenuti per i
conseguenza di richieste risarcitorie, e consistiti nell’esplosione di un
colpo in aria sulla pubblica via con un’arma clandestina, con conseguente
allarme nel centro abitato. Elementi ritenuti dalla Corte territoriale
“prevalenti, in senso ostativo, alla concessione delle attenuanti, rispetto
allo stato di incensuratezza dell’imputato”. La Corte conclude col ritenere
congrua e, in particolare, conforme ai criteri di legge la pena base,
considerato l’oggetto della ricettazione, e congrui, altresì, gli aumenti in
continuazione, in quanto ben parametrati alla gravità dei fatti.

2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Spampinato Salvatore, tramite il proprio difensore.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta
l’assoluta mancanza di motivazione in ordine a tutte le doglianze
difensive. Si duole che nel caso di specie non si sia in presenza neppure
di una motivazione

per relationem.

Sottolinea come l’obbligo di

motivazione si coordini con i principi di cui agli artt. 24, commi 1 e 2, 27,
comma 2 e 111 e 25, commi 1 e 2, Cost..

1

porto di arma clandestina (C) e di ricettazione (D) e lo condannava alla

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di
legge in relazione alla determinazione della pena. Ci si duole che la
personalità dello Spampinato sia ricostruita sulla base di voci prive di
fondamento, come quella secondo cui lo stesso è uno spacciatore. Ci si
duole, quindi, della mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e della mancata riduzione della pena base e degli aumenti in
continuazione; concessione e riduzione che, invece, andavano

sospendibilità della stessa. Ci si duole, infine, del mancato assorbimento
delle fattispecie sub B) in quelle sub C).
Per tali motivi il difensore insiste per l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno specificati.
2. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Diversamente da
quanto lamentato, la Corte territoriale motiva su tutte le doglianze
difensive, come può evincersi dalle argomentazioni riportate nel fatto.
3. Parzialmente fondato è il secondo motivo di impugnazione.
3.1. Assumono rilievo, invero, le censure relative ai delitti
concernenti le armi ed anche al trattamento sanzionatorio ad essi
riservato.
Le Sezioni Unite, nella decisione assunta all’udienza del 22/6/2017 (
n. 41588, La Marca, Rv. 270902), chiamate a stabilire

“Se i reati di

detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto pubblico di arma
comune da sparo concorrano, rispettivamente, con quelli di detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma
clandestina”, hanno fornito risposta negativa al quesito, stabilendo che i
reati di cui all’art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, assorbono, rispettivamente, i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7,
legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Ne consegue che, nel caso di specie, va riconosciuto l’assorbimento
dei delitti di detenzione e porto illegali di arma ex artt. 2, 4 e 7 della
legge n. 895 del 1967, contestati nell’ambito del capo B) della
imputazione, nelle ipotesi di detenzione e porto di arma clandestina ai
sensi dell’ art. 23, commi 3 e 4 della legge n. 110 del 1975 di cui al capo
C).

2

riconosciute in misura tale da far rientrare la pena nei limiti della

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente all’ autonoma considerazione dei delitti di
detenzione e porto illegali di arma ex artt. 2, 4 e 7 della summenzionata
legge.
3.2. Le altre doglianze dello stesso motivo sono inammissibili.
Si osserva, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato

secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede
necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen.,
si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi
già oggetto di apprezzamento ovvero la valorizzazione di elementi che si
assume essere stati indebitamente pretermessi nella considerazione del
giudice impugnato.
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ampiamente e
logicamente motiva, nei termini sopra riportati, sul diniego delle
circostanze attenuanti generiche, sulla congruità ai sensi dell’art. 133
cod. pen. della pena base per il delitto di ricettazione e dell’aumento di
pena con la continuazione per i delitti di detenzione e porto di arma
clandestina.
A fronte delle suddette argomentazioni, il ricorrente si limita a
confutarle, invocando nuovamente la valorizzazione del comportamento
collaborativo dello Spampinato anche nel ritrovamento dell’arma e della
sua incensuratezza; quindi, invitando ad una rivisitazione di elementi
fattuali non consentita, e nel contempo peccando di aspecificità (con la
conseguenza che le censure sono inammissibili anche sotto tale profilo).
4.

Al summenzionato annullamento consegue la rideterminazione

della pena, che può essere compiuta in questa sede non implicando
valutazioni di merito ma solo l’esclusione dell’aumento di pena per la
detenzione ed il porto illegali di arma comune.
Alla pena base per la ricettazione, di anni tre di reclusione ed euro
2.100 di multa, va, quindi, aggiunto l’aumento di pena già determinato di
mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per i delitti di detenzione e
porto di arma clandestina, e va, infine, applicata la riduzione per il rito,
individuando la pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione e 1533
euro di multa.
5.

La riduzione della pena al di sotto dei tre anni di reclusione

impone la revoca dell’interdizione quinquennale dai pubblici, in conformità

3

congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto

del disposto dell’art. 29, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., che
prevede detta pena accessoria nell’ipotesi di “condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al mancato

l’effetto ridetermina la pena per i reati di cui ai capi C) e D) in anni due
mesi quattro di reclusione e euro 1533 di multa.
Revoca l’interdizione dai pubblici uffici.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

assorbimento dei reati di cui al capo B) in quelli di cui al capo C) e per

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