Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16324 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16324 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE ANIELLO N. IL 14/11/1954
avverso la sentenza n. 1482/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ANIELLO SCHIAVONE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la
condanna riportata in primo grado per il reato di concorso in rapina aggravata ed altro,
riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di legge e
vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito e di una nota dell’imputato
che ha chiarito di non aver rinunziato al ricorso, ed all’esito ha deciso come da dispositivo in
atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le
considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti,
valorizzando gli esiti della perizia disposta, dalla quale sono emersi <>);

c

- che, nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo
stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto
delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione in termini di sussistenza
della responsabilità dell’imputato;
– che, in concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte
di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite,
fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali

– che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione
del reato contravvenzionale eventualmente maturata prima della sentenza di appello, ma
non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso (Sezioni Unite, sentenza n.
12602 del 25 marzo 2016);

– che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione del
reato contravvenzionale eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha,
infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per

«non consente il

formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un.,

sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità
del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la >,

del reato era

maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il

; conformi, Sez.

un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n.
19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il componen estensore

DEPOSVFATA

Il Presidente

travisamenti delle prove valorizzate;

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