Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16323 del 14/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16323 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PASTORE ANTONIO nato il 16/12/1962 a ANDRIA
PISTILLO LUIGI nato il 03/12/1983 a ANDRIA

avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
MAURO IACOVIELLO
ha

Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio per
riderminazione della pena e inammisssibilità del ricorso nel resto.
Udito il difensore
Il difensore presente si riporta ai motivi

Data Udienza: 14/12/2017

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 29 gennaio del 2016 ha
parzialmente riformato, in relazione alla entità del trattamento sanzionatorio, la decisione
emessa in primo grado nei confronti di Pastore Antonio e Pistillo Luigi, affermativa di
penale responsabilità per il reato di cui all’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956.
In particolare, la Corte di secondo grado prendeva atto della intervenuta rinunzia ai
motivi di merito in punto di responsabilità – intervenuta all’udienza del 29 gennaio 2016 –

Veniva confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e
recidiva, con sola diminuzione dell’entità di aumento per continuazione, e la pena veniva
determinata – per entrambi – nella misura di anni uno e mesi uno di redusione.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo dei rispettivi
difensori – Pastore Antonio e Pistillo Luigi (quest’ultimo con due atti diversi).
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse di Pastore Antonio deduce vizio di motivazione in
riferimento alla mancata variazione degli esiti del giudizio di comparazione tra le
circostanze attenuanti generiche e la recidiva.
Si ritiene tale punto non congruamente motivato, in riferimento alla modesta lesività del
fatto.
2.2 Il primo atto di ricorso proposto nell’interesse dì Pistillo Luigi deduce vizio dì
motivazione.
Non vi sarebbe congrua motivazione circa l’entità della pena inflitta, in riferimento a
quanto previsto dagli artt. 132 e 133 cod.pen. .
2.3 Il secondo atto di ricorso proposto nell’interesse di Pistillo Luigi articola più motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della norma
incriminatrice.
Viene ripreso il contenuto dei motivi di appello in tema di affermazione di penale
responsabilità, oggetto di rinunzia.
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in
riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Trattandosi di incremento non obbligatorio, non sarebbero state indicate le ragioni di
sussistenza dei presupposti per dar luogo al medesimo.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata variazione degli
esiti del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva.

3. I ricorsi sono radicalmente inammissibili, per le ragioni che seguono.

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e trattava le sole doglianze in punto di entità della pena.

3.1 La intervenuta rinunzia ai motivi di appello in punto di responsabilità non consente di
formulare, in sede di ricorso, doglianze che prescindano (come nel primo motivo dei
secondo atto di ricorso del Pistillo) da tale manifestazione di volontà.
Come si è affermato in precedenti arresti, la rinunzia ai motivi è, nel vigente sistema
normativo, causa di inammissibilità della proposta impugnazione ai sensi dell’art. 591
co.1 lett d cod.proc.pen. .
L’unica particolarità di tale ipotesi di inammissibilità è che trattasi di fatto sopravvenuto
(l’esercizio del potere di rinunzia) teso a produrre effetti ex nunc , sempre che il potere

le altre ipotesi di inammissibilità – come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di
questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale) operano ex tunc in quanto
produttive di immediata difformità dell’atto di impugnazione dal suo ‘proprio’ modello
legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo.
Trattandosi di atto unilaterale produttivo della inammissibilità della impugnazione (sia
pure in epoca posteriore alla proposizione ma antecedente al ‘giudizio’ in senso proprio),
è evidente che la volontà della parte comporta la modificazione radicale dell’oggetto del
giudizio di appello (in rapporto al generale effetto devolutivo di cui all’art. 597 co.1
cod.proc.pen., norma che limita la cognizione del giudice di appello ai punti della
decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti) oggetto che, in ipotesi di rinunzia
parziale (come è quella sulla responsabilità) va identificato nei soli punti della decisione
cui si riferiscono i motivi non coperti dalla rinunzia.
3.2 Quanto agli effetti della rinunzia parziale ai motivi proposti, è stato di recente
affermato (Sez. IV n. 9857 del 12.2.2015, rv 262448) che la rinuncia parziale ai motivi
d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi
oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si
propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate

d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (caso in cui gli imputati avevano
rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato
di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio).
In detta decisione si riprende quanto affermato da Sez. I, n. 39439 del 03.10.2007, rv.
237735 , nel senso che il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita
la cognizione del giudice d’appello, dall’altro ha effetto preclusivo sull’intero svolgimento
processuale e da Sez.

H

n.46053 del 2012, rv 255069 secondo cui a seguito

dell’abrogazione del c.d. patteggiamento in appello la rinunzia parziale ai motivi di
appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza
gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte
d’Appello non ha l’onere di motivare in ordine ad essi.

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sia esercitato in rapporto ad un atto di impugnazione geneticamente ammissibile, lì dove

Tale orientamento, sia pure con le precisazioni che seguono, risulta condivisibile, anche
alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12602
del 17.12.2015, ric. Ricci, così massimata, in relazione al rapporto esistente (nel giudizio
di cassazione) tra la regola di cui all’art. 129 cod.proc.pen. ed il sistema delle
impugnazioni : l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di
rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen.,
l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della
sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i

riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al
giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle
regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio
che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di
una valida impugnazione).
Conviene evidenziare

in particolare

come in tale decisione sia stato affermato, in

termini generali ed in modo perentorio, come la norma di cui all’art. 129 cod.proc.pen.
non rivesta una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, ma si
limita a dettare una regola di giudizio che va adattata «alla struttura del processo così
come normativamente disciplinata».Dunque, trasferendo tale

principio nel giudizio di

appello e ragionando sull’effetto della rinunzia parziale, va affermato che la soluzione
della questione, pertanto, passa attraverso la verifica del rapporto tra la rinunzia parziale
e l’ambito cognitivo del giudizio di secondo grado. Ove la rinunzia abbia ad oggetto
l’intervenuta affermazione di responsabilità la stessa diventa effettivamente ‘intangibile’
nell’ambito del ‘capo della decisione cui è riferita. Ciò perchè da un iato la cognizione del
giudice di appello è normativamente limitata ai ‘punti’ della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti (e non rinunziati) e dall’altro va ribadito che per ‘capo’ della
sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto di reato
oggetto di autonomo rapporto processuale, mentre per ‘punto’ della sentenza deve
assumersi ciascuna statuizione sia in fatto che in diritto di cui consta un capo, estraibile
dal dispositivo e suscettibile di autonoma valutazione (così Sez. IV 18.12.1992 ric.
Cornici).
3.3 Ciò posto, pur senza scomodare in via diretta la nozione di giudicato progressivo
(evocata da Sez. IV n. 9857 del 12.2.2015, rv 262448) è evidente che sul ‘punto’ oggetto
di rinunzia ai motivi, lì dove la stessa riguardi in toto l’affermazione di responsabilità e
non sopravviva una richiesta espressa di verifica di una ipotetica causa estintiva, il
giudice di secondo grado non ha cognizione, essendo l’oggetto del giudizio di secondo
grado limitato – per valida volontà della parte – al ‘punto’ relativo al trattamento
sanzìonatorio, avente una propria rilevanza autonoma.

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motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129 cod. proc. pen. non

Il giudice di appello, in altre parole, è da ritenersi investito della cognizione
esclusivamente in rapporto alla consistenza e direzione dei motivi non rinunziati.
Da dò deriva, esaminando detta situazione in rapporto alla norma dettata all’art. 129
cod.proc.pen. che il giudice di secondo grado non può riconoscere – in presenza dì
rinunzia ai motivi sul punto della responsabilità, alcuna delle ipotesi di non punibilità, non
avendo cognizione sul fondamento della responsabilità.
Va pertanto ribadito, in via generale, che la valida rinunzia ai motivi di appello sul punto
della responsabilità determina la modifica dell’oggetto del giudizio di appello che – in

limitata ai punti non rinunziati, relativi al trattamento sanzionatorio. Ciò, ferma restando
l’applicabilità dei poteri di ufficio di cui all’art. 597 co.5 cod.proc.pen., rende non
applicabile il contenuto precettivo dell’art. 129 cod.proc.pen., dato che detta norma
presuppone come esistente la cognizione del giudice della impugnazione sulla
responsabilità dell’imputato.
3.4 Ciò preclude anche a questa Corte di legittimità – per quanto sinora detto l’applicazione della previsione di legge di cui all’art. 129 cod.proc.pen., trattandosi di
disposizione che presuppone la valida proposizione dell’atto di impugnazione.
4. In relazione ai motivi relativi alla entità del trattamento sanzionatorio, alla ricorrenza
della recidiva e al giudizio di comparazione, gli stessi sono manifestamente infondati.
Essendo precluso, in virtù di quanto sopra, ogni intervento in punto di responsabilità, è
evidente che nessun vizio può rilevarsi circa tali passaggi determinativi, posto che il
giudizio di sussistenza della recidiva è stato congruamente formulato (in riferimento al
numero ed alla gravità dei precedenti penali posti a carico di entrambi), la pena base è
stata applicata nella misura del minimo edittale, l’aumento per la continuazione è stato
limitato, in secondo grado, ad un mese di reclusione e il giudizio di equivalenza tra le
circostanze è stato congruamente argomentato, dato il complessivo apprezzamento
negativo circa la personalità dei ricorrenti.
Le doglianze, manifestamente generiche, finiscono dunque con l’ignorare il reale percorso
motivazionale, in ciò realizzando una ulteriore ragione di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che si stima equo determinare nella misura di euro 2.000,00 per ciascuno .

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rapporto a quanto previsto dall’art. 597 co.1 cod.proc.pen. – è da ritenersi a cognizione

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

Il Presidente
AileyTo/ii N

Xe

Così deciso il 14 dicembre 2017

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