Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16321 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16321 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IENTILE SALVATORE nato il 20/08/1962 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 24/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso per

Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
recidiva e rigetto nel resto il ricorso.
Udito il difensore .044.

Q . (2. cc:t

Il difensore presente insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 08/11/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza resa in data 24 giugno 2016 ha confermato
i contenuti della decisione di primo grado, nei confronti di Ientile Salvatore, emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata il 3 novembre del 2015.
Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Ientile
Salvatore per i reati – riuniti dal vincolo della continuazione – di tentato omicidio
commesso in danno di Mercedulo Giovanni in data 9 dicembre 2014, di resistenza e

del coltello utilizzato. Ientile è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione.
2. In fatto, la attribuzione della condotta materiale all’imputato è pacifica. Non vi è
dubbio circa l’evidenza che, a seguito di una lite verbale all’interno di un bar, lo Ientile
utilizzò l’arma bianca nei confronti del Mercedulo, colpendolo più volte al viso, al braccio
ed al collo. In particolare una ferita in zona latero-cervicale sinistra interessò la vena
giugulare ed è stata ritenuta espressione di una volontà dì provocare – in via alternativa il grave ferimento o la morte del soggetto preso di mira, per sede corporea attinta e
lesività del mezzo usato.
Successivamente, lo Ientile cercò di dissaduere i vigili urbani dall’intervenire a bloccarlo,
minacciandoli con il coltello e provocando, all’atto del fermo, delle lesioni agli agenti.
2.1 La Corte di secondo grado, valutando le doglianze in quella sede proposte, ribadiva
l’attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, confermava la qualificazione
del reato più grave, affermava che non vi era alcuna consistenza probatoria in punto di
legittima difesa o provocazione, riteneva congrua l’entità della sanzione nelle sue diverse
componenti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Ientile Salvatore, articolando più motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle norme incriminatrici, in rapporto
alla ritenuta qualificazione giuridica di tentato omicidio.
In fatto, si è registrato un unico colpo al collo, nell’ambito di una azione posta in essere
in stato di agitazione e brandendo il coltello a mò di sciabola. La lesione al collo non era
profonda e non vi fu immediato pericolo di vita. Ad essere lesa fu la giugulare esterna e
lo Ientile non proseguiì nell’azione, arrestandosi prima dell’intervento dei vigili urbani.
Dunque non potevano dirsi sussistenti gli indicatori del dolo omicidiario, seppure
alternativo, come invece ritenuto in sentenza.
3.2 Al secondo motivo il tema viene ripreso sub specie vizio motivazionale.

lesioni nei confronti degli agenti di polizia municipale intervenuti e di porto ingiustificato

Si ribadisce, in particolare, che non corrisponde ai dati istruttori ritenere che l’azione fu
‘interrotta’ dall’arrivo degli agenti di polizia municipale, essendosi già interrotta in
precedenza, pur se aggressore e vittima erano ancora sul luogo teatro dei fatti.
3.3 Al terzo motivo si deduce omesso esame del motivo aggiunto sulla recidiva, che è
stata erroneamente ritenuta obbligatoria.
La Corte di Appello non prende in esame la doglianza in punto di recidiva, ritualmente
formulata con motivi aggiunti. Non poteva dirsi obbligatorio l’aumento per recidiva, dopo
la decisione Corte Cost. n.185 del 2015.

sussistenza della recidiva.
L’aumento di pena era da ritenersi facoltativo e non vi è alcuna motivazione espressa sul
punto.
3.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla entità degli aumenti
apportati in sede di continuazione.
La Corte di Appello esamina il motivo solo in apparenza, ritenendo congrui gli aumenti ‘
alla luce delle gravi modalità di esecuzione dei reati’. Si tratta di formula di stile, che non
dà conto della applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. applicabili anche in sede
di quantificazione della pena per i reati-satellite.

4. Risultano fondati il terzo e quarto motivo di ricorso, con assorbimento del quinto. Per il
resto, il ricorso è infondato.
4.1 Quanto alla ricorrenza del tentato omicidio (primo e secondo motivo) la decisione
impugnata è immune da vizi, essendo stata logicamente argomentata la ricorrenza degli
indici rivelatori del tentativo punibile, in rapporto alle modalità del fatto (uso di un coltello
e direzione di uno dei colpi al collo).
Per costante orientamento interpretativo, essendo il dolo un atteggiamento psichico, il
suo riconoscimento va rapportato alle manifestazioni concrete della condotta, consistenti
nell’apprezzamento del mezzo utilizzato, delle zone attinte, del complessivo contegno
tenuto dall’aggressore.
Non rileva, peraltro, l’assenza di concreto pericolo di vita della vittima, in virtù del fatto
che il delitto tentato punisce la condotta univocamente diretta, con mezzi idonei, a
cagionare l’evento che – per definizione – non si è verificato.
Sul tema, è stato di recente ribadito che in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o
anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze
idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili
anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento
della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa ( Sez. I n. 52043
del 10.6.2014, rv 261702).

.?

3.4 Al quarto motivo si deduce, in ogni caso, assenza di motivazione in punto di

Nel caso in esame, pertanto, il ricorso tende a proporre una nozione del tentativo non
rispondente ai suddetti parametri interpretativi delle disposizioni regolatrici e, al
contempo, punta ad una rivisitazíone di aspetti del fatto che, in quanto congruamente
apprezzati in sede di merito, si sottraggono al sindacato di legittimità. L’azione risulta
compiuta e la sua interruzione non è indicativa di desistenza, derivando da plurimi fattori,
come congruamente apprezzato in sede di merito.
4.2 E’, per converso, fondato il motivo relativo alla recidiva. La Corte di Appello pare
considerare l’aumento una conseguenza obbligata della ricorrenza di precedenti (dato che

secondo grado era stata già emessa la decisione (rib4. 311 23 luglio 2015) con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità, in tale parte, della disposizione di legge.
Con tale intervento il giudice delle leggi ha infatti espunto dall’ordinamento la previsione
di obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva previsto dall’art. 99 co.5 cod.pen.,
in ragione della irragionevolezza della sottostante presunzione assoluta di incremento
della colpevolezza e pericolosità del reo correlato alla tipologìa di violazione commessa
(nuovo delitto ricompreso nella elencazione di cui all’art. 407 co.2 lett a del codice di
rito). I limiti ontologici della decisione consentono, dunque, di affermare che la
dichiarazione di illegittimità concerne esclusivamente l’aspetto della

obbligatorietà

dell’aumento di pena e non le altre condizioni di operatività della norma. Da ciò deriva
che l’aumento per recidiva resta possibile, ma va rapportato ai parametri espressi, tra le
molte, da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 ( e successivi arresti sul
tema). In detta decisione si è evidenziato il dovere di verificare se la reiterazione
dell’illecito sia, o meno, da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di
pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui
essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza
temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale
occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della
personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza dì precedenti penali.
Su tale punto, pertanto, la decisione va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Resta assorbito il motivo circa l’entità degli aumenti apportati in continuazione, dovendo
procedersi ad un nuova valutazione circa l’entita complessiva del trattamento
sanzionatorio.

P.Q.M.

7

non esprime alcun apprezzamento concreto), lì dove al momento della decisione di

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e
rinvia per nuovo giudizio su tale punto e sulla determinazione della pena ad altra Sezione

della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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