Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16319 del 12/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16319 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICI’ VINCENZO N. IL 02/03/1988
avverso la sentenza n. 3081/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 12/01/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato VINCENZO CICI t, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in
ordine ai reati ascrittigli, la pena concordata con il P.M., deducendo vizio di motivazione in
relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto
dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli
atti, che ricorressero i presupposti di cui

all’art. 129 c.p.p.

per il proscioglimento

dell’imputato: tale pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione
delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente
adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di
Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez.
un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 12 gennaio 2016
Il comp ente estensore

o

Il Presidente

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come

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