Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16319 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16319 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOBEA CONSTANTIN nato il 31/10/1976

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso per
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita del ricorso
Udito il difensore

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Il difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

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Data Udienza: 08/11/2017

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 6 luglio 2016 la Corte di Appello di Roma ha confermato
la decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Velletri nei confronti di
Bobea Constantin.
Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Bobea

26 aprile 2015. La pena inflitta in sede di merito è quella dì anni cinque e mesi quattro di
reclusione.
1.1 Le decisioni si fondano su plurimi elementi in fatto, così sintetizzabili :
a) è pacifico che l’imputato, nella tarda serata del 26 aprile 2015 ha usato violenza nei
confronti del cognato Floria Neculai, essendo stato ritrovato all’interno della abitazione
ove si è verificata la lite in possesso del coltello ed ancora sporco di sangue;
b) la zona corporea presa di mira (volto e collo della vittima) in una con la potenzialità
lesiva dell’arma utilizzata – un coltello con undici centimetri di lama – sono indicatori
affidabili della volontà omicida;
c) delle tre ferite quella al collo, di maggior rilievo per la potenziale lesività, è stata
esaminata e ritenuta tale dal consulente del pubblico ministero, con accertamento non
rivalutabile essendo stato definito il giudizio con il rito abbreviato.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Bobea Constantin, articolando una unica doglianza.
Si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’animus necandi.
Solo una delle ferite, quella al collo, è stata ritenuta significativa in punto di volontà
omicida.
Ma in realtà è pacifico che nessun rischio si è mai verificato per la vita della persona
offesa e questa ferita non era per nulla profonda – ed a differenza di quella sulla guancia,
non ha richiesto punti di sutura, il che esclude che vi sia stato concreto e riconoscibile
animus necandi.
Sul punto la Corte di secondo grado non avrebbe fornito risposta ai contenuti dell’atto di
appello.
Illogica è peraltro la considerazione circa la condotta successiva al ferimento.
La vittima si è portata all’esterno della abitazione e lì è rimasta fino all’arrivo dei
carabinieri, senza che l’attuale ricorrente proseguisse in condotte violente, il che è
ulteriore dimostrazione della presenza di una volontà solo genericamente lesiva.

2

Constantin per il delitto di tentato omicidio, commesso in danno di Floría Neculai in data

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti,
tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni del fatto.
La dinamica dell’azione delittuosa è stata, infatti, congruamente ricostruita in sede di
mento ed in modo non illogico ne sono stati tratti gli indicatori della volontà omicida,
quanto meno nella forma del dolo alternativo, in ragione della5,gettiva lesività del mezzo
adoperato e della parte del corpo presa di mira.
Per costante orientamento interpretativo, essendo il dolo un atteggiamento psichico, il

nell’apprezzamento del mezzo utilizzato, delle zone attinte, del complessivo contegno
tenuto dall’aggressore.
3.1 Non rileva, sul tema, l’assenza di concreto pericolo di vita della vittima, in virtù del
fatto che il delitto tentato punisce la condotta univocamente diretta, con mezzi idonei, a
cagionare l’evento che – per definizione – non si è verificato.
Sul tema, è stato di recente ribadito che in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o
anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze
idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili
anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento
della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa ( Sez. I n. 52043
del 10.6.2014, rv 261702). (t_t;

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Nel caso in esame, pertanto, il ricorso tende a proporre una nozione del tentativo non
rispondente ai suddetti parametri interpretativi delle disposizioni regolatrici e, al
contempo, punta ad una rivisitazione di aspetti del fatto che, in quanto congruamente
apprezzati in sede di merito, si sottraggono al sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00 .

3

suo riconoscimento va rapportato alle manifestazioni concrete della condotta, consistenti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2017

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